TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-09-11, n. 202305026

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-09-11, n. 202305026
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305026
Data del deposito : 11 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2023

N. 05026/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01811/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;



per la condanna

al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti, iure hereditatis, da -OMISSIS-, rispettivamente padre, madre, fratello e sorelle del defunto Caporal Maggiore E.I. in congedo -OMISSIS-, deceduto in Roma il 10.02.2007 a causa della malattia dal medesimo contratta, per l'importo complessivo di Euro 1.000.000 (un milione) o per la maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale adito vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della malattia sino a quella dell'effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico delle Amministrazioni convenute alla corresponsione in favore dei ricorrenti della somma predetta con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia sino a quella dell'effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20.7.2023 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 19437 del 20.9.2010-1.10.2010, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda risarcitoria spiegata dagli eredi (odierni ricorrenti in riassunzione) del deceduto -OMISSIS- (d’ora in poi “il militare”), in proprio e "iure successionis", contro il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, lo Stato Maggiore dell'Esercito e lo Stato Maggiore della Difesa.

L'azione fu inizialmente esercitata dallo stesso militare per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito dell'insorgenza di una patologia tumorale.

In fatto l'attore espose:

1) di essere caporal maggiore dell'esercito;

2) di essere stato impiegato come esploratore nell'ambito della missione di pace internazionale in Bosnia (cui aveva aderito volontariamente) tra il 27.11.1997 e il 7.5.1998;

3) di aver espletato servizio di pattuglia e controllo di zone bombardate, senza alcun mezzo di protezione dal contatto e dall'inalazione delle polveri tossiche sprigionate nell'aria da esplosioni di munizioni anche all'uranio impoverito utilizzate in quell'area, senza alcuna preventiva informazione circa la pericolosità di dette polveri;

4) che al rientro in Italia, nell'agosto 1998, gli era stato diagnosticato un -OMISSIS-, successivamente aggravatosi (tanto da rendere necessario intervento chirurgico), seguito, nel 2003, da una -OMISSIS-, ancora in essere all'atto dell'introduzione della causa.

Costituitisi in giudizio, gli Stati Maggiori e il MEF eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva, perché privi di personalità giuridica, i primi, ed in quanto estraneo alla vicenda ed al rapporto il secondo.

Il 10.2.2007 il militare originario attore defunse e il giudizio venne proseguito dagli eredi, anche in proprio, chiedendo la condanna dei convenuti, previa declaratoria di responsabilità degli stessi nella causazione della malattia del proprio congiunto, al risarcimento dei danni subiti quantificati in complessivi euro 5.000.000,00.

Venne espletata, nel giudizio civile, istruttoria con CTU medico-legale sulla documentazione sanitaria esibita ed escussione testimoniale di alcuni commilitoni del militare.

La sentenza di primo grado:

1-ha affermato la giurisdizione del GO nel caso di specie, trattandosi di azione risarcitoria da illecito extracontrattuale (ex art. 2043 cc);

2-ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva degli Stati maggiori, in quanto non dotati di una propria autonoma soggettività giuridica rispetto al Ministero di cui sono organi;

3-ha ritenuto accertato il nesso di causalità tra esposizione -OMISSIS-, sulla base della documentazione prodotta in atti e del rapporto del Laboratorio dei Biomateriali, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia e di altri lavori scientifici anche internazionali da cui emerge la possibilità di una correlazione tra l'esposizione ad ambiente bellico inquinato da esplosione di bombe e munizioni all'uranio impoverito e l'insorgere di tumori;

4-in punto di nesso eziologico, ha anche rilevato che dagli esami il -OMISSIS- del militare, eseguiti nel 2004, è stata rilevata l'anomala presenza di nanoparticelle metalliche anche radioattive non biocompatibili e che tali conclusioni non sono state contrastate dai CTU, i quali pur constatando che il -OMISSIS- era già presente prima della

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