TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2015-07-15, n. 201500985

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2015-07-15, n. 201500985
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201500985
Data del deposito : 15 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01068/2015 REG.RIC.

N. 00985/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01068/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2015, proposto da:
Seck Talla, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, Via Solferino, 59;

contro

Questura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del decreto della Questura prot. n. Cat.A-12/2015/Immig/2^Sez/db11BS044701 del 17 febbraio 2015, notificato il 23 febbraio 2015, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;


Nel caso di specie, alla carenza di reddito contestata dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, l’odierno ricorrente replica evidenziando, non solo come dal 2009 egli abbia sempre lavorato nel campo dell’agricoltura dove, però, i redditi denunciati risultano essere sempre bassissimi a causa della possibilità d’impiego con il sistema “a chiamata”, che consente al datore di lavoro di far risultare pochissime giornate lavorate, nonostante l’impiego costante dell’operaio, ma anche l’intervenuto avvio di un’attività in proprio.

Nel 2013, l’impresa suddetta ha prodotto un reddito complessivo di 7.441,00 euro (a nulla rileverebbe, al proposito, l’eventuale tardivo invio, da parte del commercialista incaricato, del documento fiscale che, invece, è stato ritenuto determinante dalla Questura ai fini di escluderne la valutabilità) e, nel 2014, di 5950,12 euro. Ciò, unitamente al fatto che il ricorrente vive con due fratelli, nell’ambito di un nucleo familiare che si sostiene a vicenda, avrebbe dovuto, secondo quanto affermato nel ricorso, essere considerato e valorizzato dall’Amministrazione al fine della concessione del titolo di soggiorno.

Tale conclusione appare condivisibile.

Come da tempo affermato dalla giurisprudenza (cfr

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