TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-04-22, n. 202407961

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-04-22, n. 202407961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407961
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 07961/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05171/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5171 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana n.-OMISSIS- dell’8 novembre 2018, gennaio 2019, notificato il 6 febbraio 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 gennaio 2024 la dott.ssa Donatella Testini e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il presente mezzo di tutela la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, di diniego della cittadinanza italiana, precedentemente richiesta in data in data -OMISSIS-presso la Prefettura di Massa Carrara ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992.

Il diniego è stato preceduto da un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 in quanto dal rapporto informativo sono emersi a carico del ricorrente i seguenti i pregiudizi di carattere penale, non dichiarati nella richiesta di cittadinanza (contenente, invece, la dichiarazione “di non aver riportato condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell’art. 444 c.p.p.” e “di non essere sottoposto a procedimenti penali”):

- in data 11/10/1999 segnalato dai Carabinieri del nucleo operativo e radio mobile di Viareggio (Lu) per furto (art. 624 c.p.);

- in data 28/06/2000 dal Nucleo operativo e radio mobile di Viareggio per violazione della legge sugli stupefacenti (artt. 71 l. 685/1975);

- in data 13/12/2000 dai Carabinieri del nucleo operativo radio mobile di Massa (Ms) per evasione (art. 385 c.p.);

- in data 21/12/2000 arresti domiciliari emessi dal G.i.p. in sede di Massa per stupefacenti detenzione, produzione e spaccio (artt. 71 e 72 l. 685/1975);

- in data 03/02/2001, segnalato dai Carabinieri della stazione di Pietrasanta (Lu) per lesioni personali, danneggiamento, oltraggio resistenza e violenza (artt. 582, 635, 336 c.p.);

- in data 23/07/2013 la Polizia Municipale del Comune di Massa con ordinanza prefettizia n.13482/2013 sospendeva la patente di guida a seguito di incidente stradale.

Dal casellario giudiziale è emerso quanto segue a carico del ricorrente:

- in data 23/07/1999 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) del Tribunale Lucca - sezione distaccata di Viareggio, irrevocabile il 23/10/1999, per furto in concorso, artt. 110, 624 c.p. (commesso il 22/7/1999 in Massarosa);

- in data 07/10/1999 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) del G.i.p. del Tribunale di Massa, irrevocabile il 18/02/2000, per violazione del T.U. sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza - continuato in concorso, artt. 81, 110 c.p., art. 73, comma 1, d.p.r. 09/10/1990 n.309 (commesso il 5/8/1999 in Massa);

- in data 21/12/2000 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) del G.u.p. Tribunale di Lucca, irrevocabile il 08/02/2001, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso artt. 81, 110 c.p., art. 73, comma 4, d.p.r. 9/10/1990 n. 309 (commesso dal 27/6/2000 e fino al 28/6/2000 in Viareggio);

- in data 09/01/2001 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) del Tribunale di Massa, irrevocabile il 03/03/2001, per evasione, art. 385 c.p. (commesso il 13/12/2000 in Massa).

La parte ricorrente ha riscontrato il preavviso di rigetto rappresentando la risalenza nel tempo dei fatti.

La difesa della ricorrente, in questa sede, ha censurato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, deducendo nuovamente la risalenza nel tempo delle condotte, e stigmatizzando la mancata considerazione sia della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. dei reati di furto in concorso, detenzione illecita di stupefacenti in concorso e di evasione e di condono della pena inflitta per i reati in materia di stupefacenti giusta ordinanza del Tribunale di Massa Carrara del 10 ottobre 2011 sia dell’inserimento del richiedente nel tessuto sociale italiano.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi