TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-06-05, n. 202402116

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-06-05, n. 202402116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402116
Data del deposito : 5 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2024

N. 02116/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00845/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2024, proposto dal Comune di Pozzallo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. B L D, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Milano, n. 85;



contro

Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;



nei confronti

- Ufficio del genio civile di Ragusa, Capitaneria di porto di Pozzallo, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
- Yacht club beach s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



per l’annullamento

previa sospensione degli effetti,

- del d.r.s. n. 112, datato 19 febbraio 2024, dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa, con cui si rilascia la concessione demaniale marittima a favore della ditta Yacht Club Beach s.a.s. per l’occupazione di suolo demaniale, per un totale di mq. 1,928,50, allo scopo di realizzare un’area attrezzata con chiosco prefabbricato, ombrelloni, sdraio, pedalò, per attività e sport di spiaggia con utilizzo annuale, in località Pietre Nere del Comune di Pozzallo (RG), area identificata in Catasto al foglio n. 14, part. n. 1695, valida fino al 31 dicembre 2024;

- della nota della Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa prot. n. 53375 del 15 luglio 2022 di determinazione di conclusione positiva, ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 7 del 2019, della conferenza di servizi;

- ove occorrer possa, nella misura in cui dovesse essere ritenuta lesiva della posizione del ricorrente, della nota del Dirigente generale dell’Area 2 - Demanio marittimo dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento ambiente prot. n. 55946 del 27 luglio 2022;

- della nota prot. n. 13347 del 29 febbraio 2024 dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa;

- della nota della Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa - U.O.B.I. gestione amministrazione del demanio marittimo prot. n. 15543 dell’11 marzo 2024;

- di ogni ulteriore atto e provvedimento, comunque, connesso, conseguente o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa, l’Ufficio del genio civile di Ragusa, la Capitaneria di porto di Pozzallo e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria della società Yacht club beach s.a.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 29 maggio 2024, il Presidente A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato.

1. Con ricorso, notificato il 19 aprile 2024 e depositato il 6 maggio successivo, il Comune di Pozzallo ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del decreto n. 112 del 19 febbraio 2024 con cui la Struttura territoriale dell’Ambiente di Ragusa e Siracusa del Dipartimento regionale dell’ambiente, a conclusione di una conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona, ha rilasciato una concessione demaniale marittima, con utilizzo annuale e scadenza al 31 dicembre 2024, alla ditta Yacht Club Beach s.a.s., per realizzare un’area attrezzata con chiosco prefabbricato, ombrelloni, sdraio, pedalò, per attività e sport di spiaggia, in località Pietre Nere; ha chiesto l’annullamento anche degli ulteriori atti indicati in epigrafe.

Esposti i fatti, ha dedotto, in via gradata, i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 2 della l.r. n. 32 del 2020; dell’art. 4 della l. r. n. 15 del 2005; degli artt. 36 e 37 del r.d. n. 327 del 1942. Violazione dei principi: di buon andamento e di lealtà istituzionale tra PP.AA.; dei principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere sotto i profili: del travisamento dei fatti; del difetto d’istruttoria; del difetto di motivazione; dell’illogicità manifesta.

2) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 2 della l.r. n. 32 del 2020; dell’art. 4 della l. r. n. 15 del 2005; degli artt. 36 e 37 del r.d. n. 327 del 1942; degli artt. 19 e 22 della l.r. n. 7 del 2019; dell’art. 14 ter della l. n. 241 del 1990; dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Violazione dei principi: di buon andamento e di lealtà istituzionale tra PP.AA.; dei principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere sotto i profili: del travisamento dei fatti; del difetto d’istruttoria; del difetto di motivazione; dell’illogicità manifesta.

3) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 2 della l.r. n. 32 del 2020; dell’art. 4 della l. r. n. 15 del 2005; degli artt. 36 e 37 del r.d. n. 327 del 1942. Eccesso di potere sotto i profili: del travisamento dei fatti; del difetto d’istruttoria; del difetto di motivazione; dell’illogicità manifesta.

2. Per l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa, l’Ufficio del genio civile di Ragusa, la Capitaneria di porto di Pozzallo, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

3. Si è costituita in giudizio anche la società Yacht Club Beach s.a.s., controinteressata, che ha depositato una memoria con cui, fatte alcune precisazioni in fatto, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, di cui ha, comunque, chiesto il rigetto, poiché infondato, vinte le spese.

4. Alla camera di consiglio del 29 maggio 2024, previo avviso di possibile definizione con sentenza semplificata data dal Presidente alle parti, che nulla hanno osservato, il ricorso è stato posto in decisione.

5. Preliminarmente va fatto un sintetico riferimento ai principali fatti di causa.

La Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa, acquisiti i pareri favorevoli espressi della Capitaneria di porto di Pozzallo, della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, dell’Ufficio del genio civile di Ragusa, dell’Agenzia delle dogane e dell’ASP di Ragusa, con nota prot. n. 53375 del 15 luglio 2022, ha adottato la determinazione prot. n. 53375 del 15 luglio 2022 di conclusione positiva della conferenza dei servizi; il Comune di Pozzallo non ha comunicato nessuna determinazione entro il termine fissato e il suo silenzio è stato considerato equivalente ad assenso senza condizioni.

Il Comune di Pozzallo, con nota prot. n. 31985 del 5 dicembre 2022, ha trasmesso all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente il proprio avviso contrario in ordine alla compatibilità dell’istanza con il piano di utilizzo del demanio marittimo, approvato in via preliminare con la delibera di giunta n. 221 del 14 dicembre 2020, evidenziando che “ le tre aree richieste in concorrenza ricadono in territorio di Pozzallo in zona (…) individuata dal P.U.D.M. come spiaggia libera, ossia un tratto di litorale ove non sono consentiti insediamenti di stabilimenti balneari ”.

La Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa, con decreto n. 112 del 19 febbraio 2024, ha rilasciato la concessione demaniale marittima precisando che era stato acquisito, per silentium , l’assenso senza condizioni del Comune di Pozzallo.

Il Comune di Pozzallo, con nota prot. n. 5758 del 28 febbraio 2024, ha invitato ad avviare il procedimento di ritiro in autotutela la Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa che, con nota prot. n. 13347 del 29 febbraio 2024, ha precisato di aver agito in conformità alla circolare del Dirigente dell’area 2 “Demanio marittimo” del Dipartimento dell’ambiente dell’omonimo Assessorato prot. n. 55946 del 26 luglio 2022 secondo cui, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 17 del 21 luglio 2021, sarebbe tornato in vigore l’art. 69 della l.r. n. 9 del 15 aprile 2021, nella sua originaria formulazione, con la conseguente possibilità di esaminare le istanze di c.d.m. presentate sino al 31 gennaio 2020 (data di proclamazione dell’emergenza pandemica da SARS COVID-19) senza l’obbligo dell’attestazione di coerenza con il P.U.D.M..

6. Così ricostruita la cornice fattuale della controversia, va preliminarmente esaminata l’eccezione d’inammissibilità per difetto di legittimazione

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