TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-05-29, n. 201300861

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-05-29, n. 201300861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300861
Data del deposito : 29 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00083/2013 REG.RIC.

N. 00861/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00083/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 83 del 2013, proposto da:
Billa Aktiengesellschaft con Marchio Penny Market, rappresentato e difeso dagli avv. A R e V.Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n.8;

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. R L e R B, con domicilio eletto presso R B in Bari, c/o Avv. ra Comunale via P.Amedeo n.26;

nei confronti di

Megagest S.r.l., Visaco S.p.A.;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Visaco Spa, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso S P in Bari, via Cognetti, n.25;

per l'annullamento

- dell’ordinanza dirigenziale del comune di Bari n. 2012/263/00089 del 26/10/2012, successivamente notificata, recante sospensione immediata dell’attività di media struttura di vendita di tipo m 1, sita in Bari via Brigata Regina (fg 103, mappale 356), cui si riferisce l’autorizzazione amministrativa n.116 del 25/11/2011, rilasciata alla ricorrente,

- nonché della nota comunale prot. n. 272069 del 28/11/2012 con cui viene negata la novazione della predetta autorizzazione e non si dispone, inoltre, l’archiviazione richiesta dalla ricorrente del procedimento di revoca in autotutela dell’autorizzazione in questione, unitamente a tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali o comunque connessi, allo stato anche non conosciuti, ivi inclusi, occorrendo, le note comunali prot. n, 108720 dell’11/05/2012 e prot. 135860 dell’11/06/2012, recanti rispettivamente avvio del procedimento di revoca in autotutela e "preavviso adozione provvedimento in autotutela di sospensione/revoca parziale” dell’autorizzazione commerciale in questione, oltre che, ove siano da considerarsi quali atti presupposti e motivazione di quelli qui gravati, anche le note comunali prot. 53070 del 5/03/2012 e 68278 dei 21/03/2012,

- nonché per il risarcimento in forma specifica, o, in via subordinata, per equivalente, dei pregiudizi patiti e patiendi dalla ricorrente a causa degli atti in epigrafe,

- nonché, in via ulteriormente subordinata, ove gli atti impugnati configurino sostanziale revoca dell’autorizzazione commerciale della ricorrente, per l’indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Vista l’istanza del 15.4.2013;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. L D, su delega dell'avv. V.A P, avv. R B e avv. S P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente controversia verte sull’ ordinanza comunale di sospensione immediata dell’attività di vendita esercitata dal supermarket gestito dalla società ricorrente, autorizzata con provv. n.116 del 25.11.2011, unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti e consequenziali, meglio indicati in epigrafe.

Come dichiarato dalla stessa ricorrente in occasione dell’udienza di discussione del 16.5.2013 (v. memoria depositata il 15.4.2013), la controversia risulta superata, in tutti i suoi aspetti – impugnatori e risarcitori – dal sopravvenuto rilascio di una nuova autorizzazione alla vendita n. 142 dell’11.4.2013, inerente la stessa struttura e la stessa attività, tale da fare cessare gli effetti dell’ordinanza di sospensione impugnata, perché superata e implicitamente revocata dalla nuova autorizzazione.

Ritiene il Collegio che stante la natura non retroattiva della sopraggiunto atto autorizzatorio, la pronuncia da adottarsi sia, secondo ortodossia processuale, quella di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, in ragione della sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza di sospensione dell’attività.

In ragione dell’andamento complessivo della controversia, le spese possono essere integralmente compensate.

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