TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-03-29, n. 202400513

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-03-29, n. 202400513
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400513
Data del deposito : 29 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2024

N. 00513/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00977/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 977 del 2023, proposto da
Comune di Serra San Bruno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Serra San Bruno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Orsola Pronesti', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

• del verbale n. 29 del 08.05.2023 della Commissione straordinaria di liquidazione presso il Comune di Serra San Bruno;

• del verbale n. 30 del 08.05.2023 della Commissione straordinaria di liquidazione presso il Comune di Serra San Bruno;

• del verbale n. 31 del 08.05.2023 della Commissione straordinaria di liquidazione presso il Comune di Serra San Bruno;

• del verbale n. 32 del 08.05.2023 della Commissione straordinaria di liquidazione presso il Comune di Serra San Bruno;

• del verbale n. 33 del 08.05.2023 della Commissione straordinaria di liquidazione presso il Comune di Serra San Bruno;

• del parere reso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale – Ufficio I – Consulenza e studi finanza locale – Consulenza per il risanamento degli enti locali, prot. n. 36273 del 20.03.2023;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Serra San Bruno e del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 7.7.2023 e depositato il 10.7.2023 il Comune di Serra San Bruno ha esposto:

-) a seguito di dichiarazione di dissesto avvenuta con deliberazione consiliare n. 14 del 29.7.2021 e della nomina dell’Organismo straordinario di liquidazione (O.S.L.) l’Amministrazione comunale presentava al predetto O.S.L. n. 5 istanze di ammissione alla massa passiva relative ad altrettanti debiti per anticipazioni di liquidità contratte dall’ente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, segnatamente: 1) istanza prot. 4114 del 11.03.2022 per anticipazione di liquidità contratta con il M.E.F. ai sensi dell’art. 1, D.L. 35/2013 (importo € 1.025.976,40);
2) istanza prot. 12614 del 03.08.2022 per anticipazione di liquidità contratta con il M.E.F. ai sensi dell’art. 13, comma 9, D.L. 102/2013 (importo € 740.727,26);
3) istanza prot. 12615 del 03.08.2022 per anticipazione di liquidità contratta con il M.E.F. ai sensi dell’art. 32, D.L. 66/2014 (importo € 816.328,03);
4) istanza prot. 12616 del 03.08.2022 per anticipazione di liquidità contratta con il M.E.F. ai sensi dell’art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 (importo € 230.489,22);
5) istanza prot. 12617 del 03.08.2022 per anticipazione di liquidità contratta con il M.E.F. ai sensi dell’art. 116, D.L. 34/2020 (importo € 2.604.812,21);

-) in data 11.1.2023, l’O.S.L. formulava preavviso di diniego ex art. 10-bis, l. 241/90, circa l’ammissione alla massa passiva del dissesto in relazione alle suddette istanze, sulla scorta della sopravvenienza normativa di cui all’art. 1, comma 789, L. 197/2022 (legge finanziaria 2023) che, modificando l’art. 255, comma 10, d.lgs. 267/2000, aveva escluso dalle competenze dell’O.S.L., e dunque dalla massa passiva del dissesto, le anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 e del d.l. n. 34/2020;

-) con nota del 27.1.2023 il Sindaco di Serra San Bruno contestava l’applicabilità dello ius superveniens al caso di specie, anche in ragione del principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle preleggi;

-) alla luce di ciò, l’O.S.L. richiedeva parere al Ministero dell’Interno, il quale con nota del Dipartimento per gli affari interni e territoriali prot. 36273 del 20.03.2023, riteneva che il rimborso delle anticipazioni di liquidità ricevute fosse sottratta alla competenza dell’O.S.L. a prescindere dal dato temporale di segregazione patrimoniale;

-) con verbali n. 29, 30, 31, 32 e 33 del successivo 8.5.2023 l’O.S.L., rigettava le istanze di cui sopra deliberando la non ammissione alla massa passiva del dissesto dei crediti ivi riportati.

2- Rilevando che tale decisione creerebbe grave danno all’interesse pubblico generale alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali, anche in ragione del rilevante ammontare dei crediti in parola (oltre 5 milioni di euro), il cui rimborso, posto a carico della gestione ordinaria provocherebbe un nuovo dissesto finanziario, viene contestata la legittimità delle suddette deliberazioni per i motivi di seguito esposti:

1) INAPPLICABILITÀ DELLA NORMA DI CUI ALL’ART. 1

COMMA

789 L. 197/2022 ALLE PROCEDURE DI DISSESTO IN CORSO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE (ART. 11 PRELEGGI).

Il Comune ricorrente afferma che:

-) la novella legislativa è successiva alla dichiarazione di dissesto e alla presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva oggetto di causa e dunque è inapplicabile al caso di specie;

-) difatti, solo successivamente a tale disposizione gli enti locali potevano dirsi consci del fatto che anche le anticipazioni di liquidità, oltre alle ordinarie anticipazioni di tesoreria, sarebbero state escluse dalla competenza O.S.L. ed il loro rimborso sarebbe dovuto rimanere a carico dell’amministrazione ordinaria e riequilibrata dell’ente;

-) ciò sarebbe confermato dai principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 12.1.2022 per cui « la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione », che renderebbero più ampia l’interpretazione del perimetro della gestione liquidatoria, anche in ragione di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, ritenendola relativa a tutte le poste passive riferibili a fatti ed atti di gestione antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente.

2) IN VIA SUBORDINATA: ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 1

COMMA

789 L. 197/2022.

In subordine parte ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale della disposizione in epigrafe ove interpretata nel senso propugnato dal Ministero.

Rileva il Comune ricorrente che l’art. 1, comma 789, L. 197/2022 violerebbe i principi di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all’art. 3 Cost. disciplinando in modo diseguale situazioni eguali, ovvero affidando al “caso”, ossia ad una scelta di amministrazione diseconomica, l’esatta determinazione del perimetro della gestione liquidatoria, anche al punto di frustrare totalmente la ratio del dissesto finanziario degli enti locali, preordinata ad assicurare continuità alla “vita” dell’ente e a riportarlo, attraverso una procedura di liquidazione straordinaria, ad una gestione sana e riequilibrata.

Viene affermato altresì il contrasto con l’art. 119 Cost., in ordine all’autonomia finanziaria degli enti locali, incidendo detta disposizione, laddove interpretata nel senso contestato, su procedure già in corso e dunque su valutazioni compiute dall’Amministrazione in costanza di un differente quadro normativo, differente sia al momento della decisione di contrarre le ridette anticipazioni di liquidità sia al momento delle valutazioni in ordine alla dichiarazione di dissesto sia ancora al momento della presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva.

3- Con atto depositato il 12.7.2023 si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.

4- Con atto depositato il 29.8.2023 si è costituito, per resistere al ricorso, l’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Serra San Bruno, il quale ha eccepito:

-) in rito, il difetto di giurisdizione, rientrando le questioni inerenti l’esclusione dalla massa passiva nella giurisdizione del G.O., ancorchè le relative controversie riguardano il ricondursi alla gestione ordinaria o a quella liquidatoria e non anche la posizione di un “creditore” come soggetto terzo, avendo comunque l’atto impugnato ad oggetto l’esclusione dalla massa passiva della liquidazione;

-) sempre in rito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 40 c.p.a., mancando allegazioni e documenti inerenti la richiesta di ammissione alla massa passiva, i contratti stipulati e i documenti idonei a comprendere l’origine del contenzioso stesso, né sono sufficienti le allegazioni;

-) ancora in rito, difetto di legittimazione attiva del ricorrente, essendo creditore il MEF o la Cassa Depositi e Prestiti e non anche il Comune, non essendo configurabile il diritto del Comune, estraneo al perimetro soggettivo della controversia, all’insinuazione nella massa passiva gestita dall’O.S.L., per il recupero di somme a vantaggio del diverso soggetto erogatore dell’anticipazione di liquidità, ad eccezione di quelle già eventualmente contabilizzate, di cui però non vi è traccia nel ricorso introduttivo avversario;
soggiunge l’O.S.L. che l’adozione della procedura semplificata di liquidazione art. 258 TUEL (proposta dall’OSL con Deliberazione n. 3 del 12/02/2023 e accettata dal Comune con delibera n. 34 del 28/04/2023) consente all'O.S.L. di proporre individualmente al MEF una transazione, da accettare entro un termine prefissato, per una somma tra il 40 e il 60%, che esclude a monte la legittimazione del Comune, non avendo questi il potere di negoziare la definizione transattiva della pretesa;

-) nel merito, infondatezza delle doglianze.

5- Alla camera di consiglio del 6.9.2023 su istanza di parte è stata fissata la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 6.3.2024.

6- Con memoria depositata il 2.2.2024 il Ministero dell’Interno ha eccepito:

-) difetto di legittimazione passiva, essendo stato impugnato un parere ministeriale non obbligatorio né vincolante né espressione di attività consultiva;

-) estraneità del Ministero alla controversia per essere l’O.S.L. estranea all’apparato ministeriale;

-) infondatezza delle doglianze nel merito.

7- All’udienza pubblica del 6.3.2024 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

8- Viene preliminarmente scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione, che è infondata.

Come condivisibilmente osservato da parte ricorrente, la giurisprudenza ha chiarito che, laddove sia l’ente comunale a contestare provvedimenti di ammissione alla massa passiva della gestione liquidatoria, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa, in quanto l’ente è portatore di una posizione soggettiva identificabile «nell’interesse pubblico generale alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali», che si differenzia dalle posizioni di diritto soggettivo proprie dei creditori (T.A.R. Campania, Napoli, 15.05.2023, n. 2927).

Difatti, secondo un principio generale consolidato in giurisprudenza, per determinare l'ambito della giurisdizione non è rilevante il tenore letterale della domanda giudiziale ma il contenuto sostanziale della pretesa fatta con essa valere.

Più in particolare, le Sezioni Unite della Cassazione insegnano che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto della causa petendi , ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico sottostante (v. ad es. Cass. civ., SS.UU., 11 ottobre 2011, n. 20902;
16 novembre 2010, n. 23108).

Nella fattispecie in esame, il ricorso è stato promosso non dai potenziali creditori bensì dallo stesso comune di Serra San Bruno.

Ebbene, mentre i creditori sono titolari di un diritto soggettivo a realizzare i propri crediti, non lo è di certo il Comune di Serra San Bruno. La posizione soggettiva di cui l'Ente comunale è portatore s'identifica, infatti, nell'interesse pubblico generale alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali. Nel ricorso si fa presente che la non ammissione dei suddetti crediti alla gestione straordinaria determinerebbe un nuovo dissesto del comune, ipotesi che, per l'appunto, si auspica di scongiurare.

In altri termini, l'interesse del comune ricorrente non è di realizzare il credito bensì di evitare determinati effetti sull'assetto futuro delle finanze comunali.

È palese, pertanto, la ragione per la quale si chiede l'intervento del giudice e la differenza della posizione sostanziale di base rispetto ai potenziali creditori.

La questione controversa riguarda propriamente il profilo relativo all'esatta collocazione delle spese per anticipazione di liquidità contratte dal Comune con il M.E.F., se nella gestione straordinaria ovvero in quella ordinaria. Questo profilo, pertanto, rientra nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo relativa all'interesse pubblico dell'amministrazione comunale a superare la fase di dissesto finanziario e pervenire in prospettiva ad un riequilibrio dei conti pubblici.

Le posizioni di diritto soggettivo sono soltanto nello sfondo, relative a soggetti terzi, estranei al presente giudizio e, pertanto, al perimetro di questa controversia.

9- Quanto alle ulteriori eccezioni di rito, ritiene il Collegio potersi dare seguito al principio oramai consolidato in giurisprudenza in base al quale "ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del 'principio della ragione più liquida', dall'esaminare le questioni processuali" (cfr, tra le tante Consiglio di Stato, Sez. V, 27.5.2022, n. 4279;
da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 6.4.2023, n.5814).

10- Nel merito, infatti, il ricorso è infondato.

11- Viene scrutinato il primo motivo.

11.1- Il motivo è infondato.

11.2- L’art. 255, comma 10 del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 dispone che “ Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonchè l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 ”.

11.3- Il testo è stato interpolato nei termini sopra esposti dall’art. 1, comma 789 della l. 29.12.2022 n. 197 (“ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ”) che dispone “ All'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « all'articolo 222 e dei residui » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui» ”.

11.4- L’art. 21 della suddetta legge dispone “ La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023 ”.

Consegue da quanto ora evidenziato che la previsione normativa di cui all’art. 255 del d.lgs. n. 267 del 2000 a decorrere dall’1 gennaio 2023 è nel senso modificato dal citato art. 1 comma 179 della l. n. 197/2022.

11.5- Quanto all’applicabilità del testo, così come modificato, alla fattispecie controversa, deve anzitutto osservarsi che, per giurisprudenza consolidata, “ Il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui l'atto terminale, ovvero l'atto che conclude una autonoma fase del procedimento, è stato adottato ” ( ex plurimis, T.A.R. Molise, Sez. I, 2.1.2024, n.1).

In termini più chiari, “ Nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio;
consegue da ciò che, la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici
” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 2.10.2023, n.8609;
v. anche Cons. St., Sez. II, 8.3.2021 n. 1908; id., Sez. V, 14.8.2020, n. 5038; id., sez. III, 29.4.2019, n. 2768; id., sez. IV, 8.8.2016 n. 3536; id.14.1.2016, n. 83; id. 21.8.2012, n. 4583).

11.6- Nella fattispecie -ribadito che la controversia attiene non già direttamente ad un rapporto di credito-debito bensì alla legittimità dell’operato dell’O.S.L. che, per quanto di interesse, è sfociata nella determinazione se ammettere o meno una determinata posta alla massa passiva- vi è da considerare che il Comune aveva sì chiesto l’ammissione alla massa passiva delle poste sopra menzionate con istanze dell’11.3.2022 e 3.8.2022 ma la delibera di non ammissione è stata adottata l’8.5.2023, ossia sotto il regime della nuova disposizione. Correttamente è stato dunque ritenuto dall’O.S.L. insussistenti i presupposti per ammettere alla massa passiva i rapporti in questione.

11.7- Rispetto a tale conclusione è del tutto ininfluente la data dell’istanza (per il suddetto principio del tempus regit actum che fa riferimento alla normativa vigente al momento della conclusione del procedimento) come pure della data di formazione dei rapporti da cui originano i crediti, stante che, in assenza di disposizioni transitorie che pur avrebbe potuto il legislatore apporre a tale riguardo, il nodo della questione si incentra sul momento in cui si pone concretamente l’alternativa se ammettere un credito alla massa passiva gestita dall’O.S.L. ovvero mantenerlo alla gestione ordinaria da ripianare nei diversi modi di legge.

Inconferente è, a tal fine, il richiamo alla deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie, del 27.6.2022, precedente alla novella legislativa sopra riportata (salvo quanto si osserverà funditus di seguito), come pure per analoga ragione, il richiamo all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 12.1.2022.

12- Viene quindi scrutinato il secondo motivo.

12.1- Il motivo è infondato.

12.2- In primo luogo, quanto alla dedotta incostituzionalità rispetto all’art. 3 Cost., è da osservare che le deduzioni di parte ricorrente non risultano adeguatamente centrate, non essendo anzitutto chiaramente percepibile il tertium comparationis, anche in termini normativi, con riferimento al quale viene rileva l’incostituzionalità della predetta norma.

Da ciò deriva che non sussiste, ad avviso del Collegio, il riferito dubbio di incostituzionalità, avvalorato peraltro dall’ampia discrezionalità legislativa in subiecta materia.

12.3- Non risulta fondato neanche l’evidenziato dubbio di costituzionalità in raffronto all’art. 119 Cost.

Sul punto si rileva che, come emerge anche dai riferimenti giurisprudenziali evidenziati dalle parti, la novella apportata al comma 10 dell’art. 255 del d.lgs. n. 267 del 2000 ha avuto l’effetto di disporre l’esclusione delle anticipazioni di liquidità dalla massa passiva del dissesto –e dunque dell’attrazione alle competenze dell’O.S.L.- al pari di quanto già disposto dall’originario comma 10 del d.lgs. n. 255 per le anticipazioni di tesoreria, per cui ciò era stato già disposto.

Tale determinazione legislativa, si soggiunge, si pone anche in conseguenza dei diversi orientamenti manifestati sul punto, per come enucleati anche dalla magistratura contabile.

Come osservato dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie nella delibera n. 8 dell’7.7.2022, richiamata, ovviamente ad opposti fini da entrambe le parti, “ Nelle specifiche pronunce rese dalla Corte dei conti emergono diverse opzioni interpretative;
infatti, come già accennato, si sono manifestati, nel tempo, diversi orientamenti nelle soluzioni adottate dalle Sezioni regionali di controllo. Nello specifico, dapprima, è emerso l’orientamento sostanzialista, argomentato dalla Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n. 134/2017, soluzione ripresa anche dal Ministero dell’Interno che, con la nota n. 5499 del 18 dicembre 2020, ha espresso il parere che la gestione delle anticipazioni di liquidità, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricadono nella competenza dell’OSL, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto. Questa stessa Sezione, come già ricordato, con la deliberazione n. 21/2020, sia pure con riferimento ad una diversa fattispecie, ha espresso il principio di diritto, coerente al suddetto orientamento, secondo cui: «rientrano nella competenza dell’OSL i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all’esecuzione si realizzi successivamente». Il diverso orientamento che si andava delineando nella concreta applicazione delle disposizioni in esame ha visto un momento di soluzione di continuità con la recente deliberazione n. 32/2022, depositata il 28 febbraio 2022, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Calabria, nel fornire riscontro ad un quesito posto da un comune in stato di dissesto, in merito alla competenza al rimborso delle quote capitale e interessi delle anticipazioni di liquidità contratte prima della dichiarazione di dissesto, ha, invece, rinvenuto la competenza dell’ente. A detta conclusione la deliberazione della Sezione calabrese è pervenuta con riferimento alla fattispecie derogatoria disciplinata dall’ultimo inciso dell’art. 255 del TUEL, a mente del quale: «non compete all’OSL l’amministrazione delle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 222 del TUEL,” (Si tratta delle anticipazioni di tesoreria a breve), nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’art. 206»”

In tale ottica, dunque, risulta fuori asse il riferimento posto da parte ricorrente, al fatto che, operando detta novella su procedure già in corso e dunque su valutazioni compiute dall’Amministrazione in costanza di un quadro normativo differente sia da quello vigente all’atto di disporre di contrarre l’anticipazione di liquidità sia al momento di dichiarare il dissesto sia al momento di richiedere l’ammissione al dissesto, violando così l’autonomia finanziaria degli enti locali.

Difatti, la questione enucleata da parte ricorrente si inquadra, più che in termini di violazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali ex art. 119 Cost. (che non viene lesa in conseguenza delle determinazioni sull’ammissione o meno di un titolo alla massa passiva del dissesto), in termini di ragionevole affidamento sulla stabilità di un determinato assetto normativo attinente la disciplina del dissesto.

Ciò chiarito, alla luce di quanto evidenziato anche dalla Corte dei conti nella precitata deliberazione n. 8 del 2022, sull’ammissibilità delle anticipazioni di liquidità alla massa passiva del dissesto anteriormente alla novella legislativa non poteva dirsi formato alcun orientamento consolidato idoneo a fondare un giustificato affidamento in capo agli amministratori locali.

A voler seguire la linea argomentativa dei ricorrenti, un minimo di “affidamento” –in ogni caso, si ribadisce, non consolidato e comunque inidoneo a reggere un dubbio di incostituzionalità della suddetta disposizione nei termini in cui è stato prospettato– potrebbe essere riscontrato una volta pubblicata la succitata delibera della Corte dei conti (8.7.2022) fino al momento in cui, per il vero a distanza di solo qualche mese, il legislatore è intervenuto definendo il quadro normativo nei termini attuali.

Non di meno, per quanto è dato inferire dalle allegazioni delle parti, la precitata delibera è ben successiva al momento in cui gli amministratori del Comune ricorrente hanno deciso di contrarre la liquidità, mentre è del tutto ininfluente la data in cui hanno presentato istanza di ammissione al passivo, che interviene in ordine alla mera collocazione su un debito già contratto.

13- In conclusione, il ricorso va rigettato.

14- Le circostanze e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese fra le parti.

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