TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-09-16, n. 201501253
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N. 01253/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2015, proposto da:
Arpex Accessori di Musti Cataldo S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto presso M P, in Bari, Via Venezia n. 14;
contro
Comune di Barletta;
nei confronti di
R F;
per l'accertamento
del silenzio serbato sulle istanze del 20.10.2014 e 27.10.2014 di pubblicazione di atti e documenti inerenti alla pianificazione urbanistica del Comune di Barletta e per la condanna del Comune di Barletta alla pubblicazione degli atti e documenti richiesti con dette istanze;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Udito per la ricorrente l’avv. M P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per la condanna del Comune di Barletta alla pubblicazione degli atti e delle informazioni richiesti con istanze di accesso civico (ai sensi degli articoli 5 e 39 d.lg 14.3.2014 n. 33) del 20.10 2014 e del 27.10.2014.
Con la prima istanza chiedeva integrarsi la pubblicazione degli atti e delle informazioni necessari per rendere trasparenti e coerenti fra loro le previsioni normative e grafiche dei vigenti strumenti urbanistici comunali, avendo rilevato che la maglia D2-06, prevista nelle NTA, non trovava corrispondente previsione nelle tavole grafiche della zona D sottozona D2 del PRG .
Con la seconda istanza chiedeva la pubblicazione degli atti e informazioni in base ai quali il Comune avrebbe consentito la realizzazione di modifiche al tracciato della Via dei muratori come riportato nella tavola grafica n. 3 della Variante “79” al PRG.
A seguito dell’inerzia del Comune, la ricorrente invocava l’esercizio dei poteri sostitutivi e il Segretario generale del Comune riscontrava la prima istanza, assegnando al Dirigente dell’Ufficio competente trenta giorni per la pubblicazione delle planimetrie relative al piano regolatore generale in vigore .
Ciononostante l’Ufficio comunale designato non provvedeva alla pubblicazione dei dati richiesti, né dava seguito altrimenti le predette istanze.
Il ricorso è fondato.