TAR Palermo, sez. I, sentenza 2017-07-13, n. 201701856

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2017-07-13, n. 201701856
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201701856
Data del deposito : 13 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2017

N. 01856/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01430/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto 12;

contro

Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, Giunta Regionale Siciliana, Regione Siciliana, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 15340 del 30/04/2013;

- ove occorra, della nota prot. 5888 del 15/02/2013 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca del d.d.g. n. 1676 del 27/12/2010 di approvazione del progetto di aiuto per la realizzazione di un impianto di-OMISSIS-;

- della deliberazione n. 5 dell’08 gennaio 2013 della Giunta Regionale;

- della nota prot. n. 1191/2010 Area 1/ Antimafia del 09/01/2012 della Prefettura di Trapani;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale di Palermo per le Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società -OMISSIS-giusto con provvedimento DDG 1676 del 27/12/2010, ha avuto approvato il progetto, di cui alla domanda di aiuto finanziario n. 94750285663, per la realizzazione di un impianto di-OMISSIS-.

A fronte di tale provvedimento, venivano quindi avviati i lavori e le spese, con di un anticipo economico da parte dell’Amministrazione di Euro 150.000,00.

Con nota n. 5888 del 15/2/2013 l’Amministrazione comunicava, tuttavia, l’avvio del procedimento di revoca, in ragione della nota prot. 1191/2010 del 09/1/2012 contenente una informativa prefettizia antimafia atipica rilasciata dalla Prefettura di Trapani.

La Società presentava delle controdeduzioni a fronte delle quali l’Amministrazione regionale comunicava che “… a seguito di riesame … seppur parzialmente accoglibili, permangono le condizioni di non sussistenza dei presupposti per l’idoneità morale della società ”.

Quindi la -OMISSIS-chiedeva all’Amministrazione regionale informazioni e riscontro in ordine alle ragioni per le quali la P.A. aveva ritenuto di poter condividere e positivamente apprezzare solo alcune delle controdeduzioni formulate, chiedendo al contempo motivati chiarimenti sulle valutazioni compiute e che avevano indotto la medesima Amministrazione a ritenere, ciò malgrado, che fossero venuti meno i requisiti di idoneità morale per la concessione del contributo: non avendo avuto riscontro è stato quindi proposto il presente ricorso, notificato il 03 luglio 2013 e depositato il 16 successivo.

Nel ricorso sono articolati cinque motivi di gravame, riconducibili, variamente, alla violazione di legge e all’eccesso di potere.

L’Avvocatura distrettuale dello Stato, costituita in giudizio per le Amministrazioni intimate, ha depositato memoria conclusiva in data 30/11/2016 con cui chiede il rigetto del ricorso evidenziando che le censure, ancorché mosse contro l’informativa atipica, invero appaiono sostanzialmente dirette contro l’atto di indirizzo con cui la Giunta regionale si è autovincolata in relazione alla spettanza e mantenimento delle provvidenze pubbliche dalla stessa elargite.

Parte ricorrente ha concluso con memoria del 07/12/2016, insistendo per l’accoglimento.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2017, presente l’Avvocatura distrettuale dello Stato, il ricorso è stato assunto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.

L’Amministrazione regionale assume, quale fattore di rilievo, la comunicazione prefettizia c.d. atipica del 09/1/2012 con cui la Prefettura di Trapani ha emesso informativa ai sensi dell’art. 4 d:Lgs. 490/1994 e art. 10 d.P.R. 252/1998 in ordine alla -OMISSIS-

Con tale ultimo provvedimento, pur evidenziando che “ non risultano sussistere, alla data odierna, le cause interdittive previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e di cui al D.Lgs. 4 agosto 1994 n. 490 e art. 10 del d.P.R. 252 del 3 giugno 1998 ”, la Prefettura ha notiziato l’Amministrazione regionale, per completezza, che il -OMISSIS--OMISSIS-“ è figlio di -OMISSIS-, nato a Salemi il 18/3/1994, condannato in data 2.2.2004 alla pena dell’ergastolo per associazione di stampo mafioso ed omicidio in concorso ”;
inoltre la Ditta non avrebbe sede presso l’indirizzo indicato.

Preliminarmente occorre evidenziare che con il ricorso in esame vengono in rilievo, come già detto in narrativa, sostanzialmente tre provvedimenti che seguendo il criterio cronologico-procedimentale possono così elencarsi:

- nota prot. n. 1191/2010 Area 1/ Antimafia del 09/01/2012 della Prefettura di Trapani (informativa atipica);

- deliberazione n. 5 dell’08 gennaio 2013 della Giunta Regionale;

- nota prot. 5888 del 15/02/2013 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca del d.d.g. n. 1676 del 27/12/2010 di approvazione del progetto della ricorrente per la realizzazione di un impianto di-OMISSIS-;

- nota prot. n. 15340 del 30/04/2013, con cui l’Amministrazione regionale si è definitivamente determinata in ordine alla revoca del precedente D.D.G. n. 1676 del 27/12/2010.

Il Collegio rileva che la nota prefettizia c.d. atipica, indicata sub.1), è stata emessa in data 9 gennaio 2012, in epoca quindi abbondantemente precedente alla data del 13/02/2013, che, come sottolineato dal ricorrente, sancisce il passaggio definitivo al nuovo regime disciplinato dal D.Lgs. 159/2011 con contestuale abrogazione delle c.d. informative supplementari atipiche (atteso che il d.P.R. 252/1998 è stato abrogato dall'art. 120, comma 2, lett. b), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, con decorrenza proprio dal 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011).

Lo stesso ricorrente è consapevole, per altro, che “ il provvedimento di revoca scaturisce, in sostanza, non tanto dall’informativa atipica della Prefettura, bensì dalla impugnata deliberazione n.5 dell’8 gennaio 2013 ”, con cui la Giunta regionale ha dettato Disposizioni applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia.

Con la delibera di Giunta n.5 dell’8 gennaio 2013, l’Amministrazione regionale ha dettato “Disposizioni applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia”.

Per quanto qui rileva, la Giunta regionale ha stabilito che, in caso di acquisizione di informativa atipica, i dipartimenti regionali dovranno avviare obbligatoriamente il procedimento per l’eventuale revoca, assegnando alla ditta il termine di 15 giorni per la presentazione di memorie e/o controdeduzioni. Valutate negativamente le quali, sussistendone i presupposti, i Dipartimenti sono tenuti ad adottate i provvedimenti di revoca.

Solo in caso prospettata conferma o mantenimento dell’aggiudicazione o dell’affidamento, alla stregua delle persuasive e rilevanti eventuali controdeduzioni della parte interessata, i Dipartimenti sono obbligati a sottoporre alla Giunta i relativi casi.

Da quanto precede emerge, diversamente da quanto opinato dal ricorrente con la seconda censura, che non sussiste alcun effetto automatico tra l’emanazione di una informativa c.d. atipica, con cui la Prefettura pone all’attenzione della P.A. alcuni fatti, e la revoca del finanziamento, considerato che la Delibera cit. impone unicamente l’avvio del procedimento senza incidere sul relativo esito che è demandato alle idonee valutazioni che l’Amministrazione è tenuta a operare alla stregua delle controdeduzioni (eventuali) della destinataria della stessa informativa atipica.

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche in relazione alla terza doglianza, con cui parte ricorrente lamenta la violazione di legge (ex art. 4 D.Lgs. 165/2001) della delibera di Giunta nella parte in cui postula l’obbligo per il Dipartimento di rimettere alla medesima Giunta i casi di conferma dell’aggiudicazione o dell’affidamento: in tesi di parte ricorrente si verrebbe così ad incidere sull’autonomia del Dirigente preposto al ramo dell’Amministrazione attiva. Invero la censura, così come formulata, risulta inammissibile per carenza di interesse posto che nel caso in esame, come evidenziato, la questione attiene proprio alle autonome valutazioni, salvo quanto d’appresso precisato con lo scrutinio della quarta doglianza, operate dal Dirigente che -sulla base delle controdeduzioni di parte- ha (comunque) ritenuto di concludere l’avviato procedimento di revoca senza rimettere la questione alla Giunta regionale.

Ciò posto, si evidenzia che nel contesto normativo precedente al D.Lgs. n. 159/2011, l’informativa antimafia c.d. “atipica” traeva fondamento normativo nel combinato disposto dell’art. 10, comma 9, D.P.R. n. 252/1998 e dell’art. 1 septies , del D.L. n. 629/1982, convertito dalla L. n. 726/1982 nonché nell’art. 10, comma 7, lett. c), D.P.R. n. 252/1998 e consisteva nella comunicazione di elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti dei soggetti interessati, rendendo partecipi le amministrazioni destinatarie di talune circostanze relative ad esponenti aziendali e del pericolo di legami con la criminalità organizzata.

Diversamente dall'informativa c.d. “tipica” – il cui effetto interdittivo automatico sugli ulteriori rapporti negoziali con le amministrazioni appaltanti una volta ravvisati i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 490/1994 (sussistenza di cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1 nonché di tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte della società o dell'impresa desunti dai provvedimenti specificati dall’art. 10, comma 7, lett. ‘a’ e ‘b’ del D.P.R. n. 252/1998) -, l'informativa c.d. “atipica” non assume(va) carattere direttamente interdittivo, ma consentiva alla all’Amministrazione procedente l'attivazione di una propria autonoma valutazione in ordine all'avvio o al prosieguo dei rapporti contrattuali nella valutazione dell'idoneità morale del contraente (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5698/2013, n. 5130/2011;
Sez. VI, n. 2441/2010, Sez. V, n. 6530/2006).

Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011, l’unica ipotesi vigente di informativa atipica è quella prevista dall’art. 1 septies del D.L. n. 629/1982 che, a differenza dell’altra fattispecie prevista dall’art. 10, comma 7 lett. c) del D.P.R. n. 252/1998, non è stata abrogata dal nuovo Codice Antimafia (art. 120, comma 2, lett. ‘b’ del D.Lgs. n. 159/2011).

Per quanto possa rilevare nella presente controversia, il citato art. 1 septies consente alle Prefetture di comunicare alle Amministrazioni (competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose) gli elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni.

Tanto premesso, nel caso in esame – passando così allo scrutinio della quarta doglianza (con cui parte ricorrente lamenta la violazione di legge per difetto di motivazione) – l’Amministrazione non ha debitamente motivato le ragioni per le quali, anche a fronte di parziale (ancorché non specificata) adesione ad alcune delle controdeduzioni fornite dall’impresa, ha comunque ritenuto che “ permangono le condizioni di non sussistenza dei presupposti per l’idoneità morale… ”.

Ed invero, gli elementi di apprezzamento forniti dalla Prefettura di Trapani (unicamente rappresentativi, senza ulteriori rilievi sull’attività dell’impresa, della posizione del genitore del titolare dell’azienda ricorrente) avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione critica da parte dell’Amministrazione (cfr. in tal senso C.G.A. Sez. Giurisdiz. n. 456/2013) che, invece, si è laconicamente limitata ad una assiomatica affermazione che, in quanto tale, non dà contezza delle ragioni e delle autonome valutazioni, adeguatamente supportate, che l’hanno indotta alla revoca.

L'innalzamento della soglia di anticipata tutela delle condizioni di sicurezza e ordine pubblico, che scaturiscono e scaturivano anche in conseguenza dell’emanazione di una informativa “atipica”, non esime l’Amministrazione da una esatta ed esaustiva acquisizione, valutazione e motivazione della sussistenza dei presupposti per provvedere.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta fondato e va accolto per la quarta ed assorbente censura, potendosi prescindere, in quanto ininfluenti al fine di decidere, delle doglianze rubricate sub. 1) e sub. 5), con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 15340 del 30/04/2013.

Le spese di lite seguono la soccombenza con imputazione all’amministrazione regionale nella misura di cui al seguente dispositivo;
spese compensate nei confronti dell’Amministrazione statale.

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