TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-10-02, n. 201710009
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Testo completo
Pubblicato il 02/10/2017
N. 10009/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06064/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6064 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SE NN, OL IG, RL AR De IS, NR IC, PE RT NO, DO AS NO, SO EN, IV LI e IA OD LT; e, quanto al ricorso e ai primi motivi aggiunti, anche da IA RI NA, CO GA AR, OL LA, AN FA, NO CA, TO NO, ID RR, VI UA AS, RI ON, GI OS e TA TT; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Vignolo, Massimo Massa e Marco Galleri, elettivamente domiciliati presso la sig.ra TO De IS in Roma, via Portuense, 104;
contro
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l’annullamento
(ric.)
- del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17.2.2016, pubblicato nella G.U. 8.3.2016, n. 56, recante “Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”, e dell’allegato “Modello uniforme atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di s.r.l.”;
(I^ mm.aa.)
- del decreto direttoriale 1.7.2016, adottato dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- per quanto possa occorrere, della circolare n. 3691 dell’1.7.2016, adottata dalla medesima Direzione generale;
(II^ mm.aa.)
- del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28.10.2016, pubblicato nella G.U. 26.11.2016, n. 277, recante “approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese […]”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 giugno 2017 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 6.5.2016 (dep. il 19.5) i ricorrenti in epigrafe, notai del distretto notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, illustrate le novità introdotte dall’art. 4, co. 10- bis , d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (conv. con modif. dalla l. 24 marzo 2015, n. 33), in materia di modalità di costituzione e modifica delle “start-up innovative” di cui agli artt. 25 ss. d.l. n. 179/12, consistenti nella possibilità di costituire tali enti societari mediante scrittura privata sottoscritta con firma digitale non autenticata, sulla base di un “modello uniforme” predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, hanno impugnato il d.m. 17.2.2016 (in breve, anche solo d.m.) adottato in dichiarata attuazione di detta norma, prospettando:
A) Profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con la dir. 2009/101/CE dell’art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 3/2015;
I) Illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 10- bis , d.l. 3/2015, come introdotto dalla l. n. 33/2015 per violazione degli artt. 70 e 77, 2° co., Cost.;
II.1) Violazione della dir. 2009/101/CE; II.2) Violazione degli artt. 11 e 117, 1° co., Cost.:
B) Vizi autonomi del d.m. 17.2.2016:
III) Violazione degli artt. 2188 ss. c.c., della l. n. 580/93 e del d.P.R. n. 581/95, carenza di potere, violazione del principio di gerarchia delle fonti:
IV) Violazione dell’art. 2463 c.c., eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento:
V) Violazione dell’art. 20, co. 7- bis , d.l. n. 91/2014, della dir. 2009/101/CE, degli artt. 2330 e 2463 c.c., eccesso di potere sotto i profili dell’ingiustizia e dell’irragionevolezza manifeste e della disparità di trattamento:
Si è costituita in resistenza l’amministrazione.
Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 23.9.2016 (e una seconda volta il 4.10, depositati rispettivamente il 3.10 e il 7.10), i ricorrenti hanno impugnato il decreto direttoriale dell’1.7.2016, attuativo del d.m. 17.2.2.106, e (in quanto occorrente) la circolare n. 3691 in pari data, deducendo, in aggiunta ai profili di illegittimità derivata da quella del d.m. 17.2.2016:
C) Vizi autonomi del decreto direttoriale e della circolare :
VI) Violazione del d.m. 17.2.2016, degli artt. 2330, 3° co., e 2188 ss. c.c., della l. n. 580/93, del d.P.R. n. 581/95 e dell’art. 97, 1° co., Cost.:
VII) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2188 ss. 2330, 3° co., c.c., della l. n. 580/93 e del d.P.R. n. 581/95, del principio di gerarchia delle fonti e per straripamento dei limiti delle circolari interpretative.
L’amministrazione ha depositato documenti (4.1.17) e memorie (5.1 e 23.1.17).
Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni il 25.1.2017 (dep. il 3.2) alcuni degli originari ricorrenti (v. epigrafe) hanno impugnato il d.m. 26.10.2016, recante approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, prospettando, in aggiunta ai profili di illegittimità derivata:
VIII) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2188 ss. e 2330, 3° co., c.c., della l. n. 580/93 e del d.P.R. n. 581/95, del principio di gerarchia delle fonti e per straripamento dei limiti fissati dall’art. 4, co. 10- bis , d.l. 3/2015.
Essi hanno pertanto chiesto l’annullamento degli atti impugnati:
- in via principale, previa eventuale disapplicazione dell’art. 4, co. 10- bis , cit. ovvero previa rimessione di questa disposizione alla Corte di giustizia dell’Unione europea per violazione della dir. 2009/101/CE o alla Corte costituzionale in relazione agli artt. 11 e 117 Cost.;
- in subordine, previa rimessione del ridetto co. 10- bis alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 77, 2° co., Cost.;
- in ulteriore subordine, per i vizi autonomi e derivati dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
All’odierna udienza di discussione, in vista della quale le parti hanno depositato memorie (il Ministero il 22.5.17 e i ricorrenti il 26.5.17) anche di replica (7.6.2017), il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. L’art. 25 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, e successivamente modificato), ha introdotto nell’ordinamento il tipo societario denominato “start-up innovativa”, consistente in una speciale società di capitali in possesso dei requisiti ivi elencati (art. 25, co. 2, nel testo vigente: costituzione e svolgimento di attività d’impresa da non più di 60 mesi; residenza in Italia o in Stato UE o SEE purché con sede produttiva o filiale in Italia; totale del valore della produzione annua non superiore a 5 mln. di euro a partire dal secondo anno di attività; non distribuzione di utili; oggetto sociale esclusivo o prevalente consistente nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; costituzione non derivante da fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda; possesso di almeno uno degli ulteriori requisiti previsti, quali, in estrema sintesi: ammontare delle spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori a un determinato parametro; impiego di personale altamente qualificato nelle proporzioni indicate; titolarità di almeno una privativa industriale in campi innovativi).
I commi 8 ss. disciplinano l’istituzione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una “apposita sezione speciale del registro delle imprese” ex art. 2188 c.c., “a cui la start-up innovativa” dev’essere iscritta “al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”, dettando al contempo le modalità di iscrizione.
In particolare, il comma 9 sancisce che “la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa […] è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese”, il comma 12 indica le modalità di iscrizione “automatica” alla sezione speciale (“a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico” contenente le informazioni previste), i commi 14 e 15 stabiliscono le modalità di aggiornamento dei dati e il comma 16 prevede, infine, che la start-up innovativa è cancellata “d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese”, entro “60 giorni dalla perdita dei requisiti” di cui al co. 2, situazione cui è equiparato il mancato deposito della dichiarazione prevista dal comma 15 (consistente nell’attestazione del legale rappresentante della start-up innovativa, da rendere “entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio”, del “mantenimento del possesso dei requisiti previsti” dal co. 2, con obbligo di deposito di tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese; analoga disciplina è prevista per l’altro tipo societario introdotto dall’art. 25 in esame, denominato “incubatore di start-up innovative certificato”).
Il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, recante “misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”, muovendo (tra l’altro) dalla ritenuta “straordinaria necessità ed urgenza […] di favorire lo sviluppo dell’economia del Paese, promuovendo una maggiore patrimonializzazione delle imprese italiane ed il concorso delle piccole e medie imprese nei processi di innovazione del sistema produttivo” nonché di “adottare disposizioni volte a favorire l’incremento degli