TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-06-30, n. 202301678

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-06-30, n. 202301678
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301678
Data del deposito : 30 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2023

N. 01678/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02136/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Pasqualini Massimiliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione e Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

della cartella di pagamento 079 2021 000 63313 70 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 21/09/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’azienda agricola esponente opera nel settore lattiero-caseario ed era destinataria, in data 21.9.2021, della notificazione di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader per il recupero del prelievo supplementare (c.d. regime delle quote latte) per le annate 1997/1998 e 2000/2001.

Contro la citata cartella era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva.

Si costituivano in giudizio Ader e Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) concludendo entrambe per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza in camera di consiglio del 7.9.2022 l’istanza cautelare era accolta con ordinanza della Sezione n. 1037/2022.

Alla successiva pubblica udienza del 20 giugno 2023 la causa era discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare occorre rilevare che, nel corso della discussione orale all’udienza del 20 giugno 2023, il difensore dell’esponente ha eccepito la tardività della produzione documentale di parte resistente, effettuata in data 9 giugno 2023.

In effetti il citato deposito non è rispettoso del termine di cui all’art. 73 comma 1 del c.p.a., per cui tali documenti non possono essere valutati dal Collegio.



1. Il Tribunale ritiene di esaminare in via pregiudiziale il motivo di ricorso n. 7 (“VII”), con il quale l’istante eccepisce l’avvenuta prescrizione (ex art. 2934 del codice civile) della pretesa fatta valere da Agea e relativa al versamento del prelievo supplementare sulle consegne di latte per gli anni indicati nella cartella gravata (si tratta in particolare degli anni 1997 e 2000, cfr. il doc. 1 della ricorrente, pag. 6 di 12).

L’eccezione di prescrizione, pur attenendo al merito della controversia, ha carattere evidentemente assorbente rispetto alle altre censure;
nel caso, infatti, di accoglimento della medesima e di conseguente declaratoria di estinzione del diritto vantato da Agea, l’esponente non avrebbe più alcun concreto interesse allo scrutinio degli ulteriori motivi di gravame attinenti sia alla vera e propria pretesa della stessa Agea sia all’attività tipica dell’agente della riscossione, vale a dire Ader (si ricordi, sul punto, che ai sensi dell’art. 4 del DL n. 27/2019 convertito con legge n. 44/2019, la riscossione coattiva del prelievo supplementare è effettuata da Ader ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e del DPR n. 602/1973).

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