TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-04-08, n. 201900747

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-04-08, n. 201900747
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201900747
Data del deposito : 8 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2019

N. 00747/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00245/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2019, proposto da Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via F. Riso n. 39;

contro

- l’Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è domiciliato ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per la declaratoria di illegittimità

«- del silenzio serbato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania sulla istanza formale di approvazione dei regolamenti proposta da Mercati Agro Alimentari Sicilia S.c.p.a (prot. 1413.2018/Uffici Amministrativi/DC del 17/09/2018), trasmessa all'Amministrazione a mezzo pec in data 17/09/2018 (doc. 8), nonché, ad abundantiam e ove occorra, ai fini dell'annullamento del silenzio formatosi su tutte le precedenti richieste, ivi comprese quelle del 26/10/2015, del 14/04/2016 (doc. 4), del 03/06/2016 (doc. 5), del 16/01/2017 (doc. 6) e del 07/03/2017 (doc. 7);

- […] per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, del diritto alla definizione dell'iter in questione e per la connessa adozione di ogni adempimento conseguenziale».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 31, 73, 117 cod.proc. amm.;

Designato relatore il dott. G L G;

Uditi nell’udienza camerale del 4 aprile 2019 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Sentite le parti sui possibili profili di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod. proc. amm., come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società Mercati Agro Alimentari Sicilia espone di gestire la struttura commerciale, sita all’interno del Comune di Catania, comprendente il mercato ortofrutticolo, il mercato ittico, il mercato florovivaistico ed un’area polivalente a servizio delle attività di commercio all’ingrosso che ivi si svolgono. Essa, con deliberazione del Consiglio d’amministrazione, ha predisposto lo schema di tre regolamenti (regolamento condominiale, regolamento del mercato ortofrutticolo e regolamento del mercato ittico) che ha trasmesso, già dal 2015, alla Prefettura di Catania per la relativa approvazione ai sensi di quanto previsto dalla l. n. 125 del 1959.

Tale approvazione è stata sollecitata con nota del 117 settembre 2018 rimasta priva di riscontro ed in relazione alla quale parte ricorrente ha adito questo tribunale con il rito di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.

La Prefettura di Catania si è costituita in giudizio ma non ha spiegato difese scritte.

All’udienza camerale del 4 aprile 2019, presenti i procuratori delle parti, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato posto in decisione.

Con l’unico motivo nel quale si articola l’ actio contra silentium parte ricorrente ha censurato l’illegittimità dell’inerzia della Prefettura la quale sarebbe violativa sia delle regole generali sul procedimento amministrativo (art. 2 l. n. 241 del 1990), sia, più specificamente, dell’art. 9 della l. n. 125 del 1959 (e relativi decreti ministeriali attuativi) ai sensi del quale «i regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti sentita la relativa Commissione ed approvati dal prefetto».

Il ricorso è inammissibile per assenza di un obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione dell’Interno.

La principale fonte statale di disciplina in materia di mercati all’ingrosso è ancora oggi costituita dalla l. 25 marzo 1959 n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, richiamata dall’art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 che ne ha dichiarato l’indispensabilità della permanenza in vigore), dal d.m. 10 giugno 1959 di approvazione dei regolamenti-tipo (ai quali dovevano uniformarsi i singoli regolamenti adottati in sede locale) per i mercati all’ingrosso nei diversi settori merceologici interessati dalla disciplina normativa (rispettivamente il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici e delle carni), nonché dal d.m. 10 aprile 1970 con il quale è stato approvato il regolamento-tipo per i mercati all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

Ora, l’applicazione della legge 125 del 1959, deve, quanto alle competenze, necessariamente confrontarsi con la successiva evoluzione ordinamentale in forza della quale le funzioni amministrative in siffatta materia sono state attribuite ai comuni.

L’art. 12 della l.r. sic. n. 1 del 1979, analogamente a quanto disposto in sede statale con l’art. 54 del d. P.R. n. 616 del 1977, ha attribuito ai comuni le competenze relative a «impianto e gestione dei mercati all’ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici».

Poiché è indubbia la natura di servizio pubblico della gestione dei mercati di cui trattasi oltre che la connotazione pubblicistica della ricorrente società partecipata (art. 11, c. 16 l. n. 41 del 1986 richiamata nello statuto in atti), alla luce del suesposto quadro normativo l’approvazione dei regolamenti invocata dalla Società Mercati Agro Alimentari Sicilia avrebbe dovuto essere richiesta al competente Ente locale per le conseguenti attività del consiglio comunale (art. 1 l.r. n. 48 del 1991) e non, come infruttuosamente avvenuto, alla Prefettura.

Nei confronti di questa, dunque, nessun obbligo di provvedere poteva e può ravvisarsi.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

L’assenza di difese scritte da parte della Prefettura di Catania induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese tra le parti.

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