TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-02-29, n. 201600414

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-02-29, n. 201600414
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201600414
Data del deposito : 29 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00813/2015 REG.RIC.

N. 00414/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00813/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 813 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
T Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti R V e A D E, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via S. Barnaba, n. 30



contro

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall’avv. A F, domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1



nei confronti di

Comune di Milano, rappresentato e difeso per legge dagli avv.ti A M, P C, E M F, M L B, A M e A M P, domiciliato in Milano, Via della Guastalla, n. 6



per l'annullamento:

- del parere dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Tutela dei Consumatori della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia (ricevuto in data 2.4.2015), avente ad oggetto “ Conferenza di servizi del 25.03.2015 relativa all'impianto di distribuzione carburanti TAMOIL S.p.A. in via M. Gioia/Via Sassetti ”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, tra cui il verbale della conferenza di servizi del 25.3.2015 e la delibera di Giunta regionale 2 agosto 2013, n. X/568, avente ad oggetto “ Individuazione criteri per deroghe all'obbligo di installazione del prodotto metano negli impianti carburanti (art. 89, comma 4, l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.) ”;

e, con motivi aggiunti depositati il 24.7.2015, per l’annullamento:

- della nota prot. 01.2015.5627 del 13.5.2015 dell’Unità Organizzativa Commercio, Reti distributive e Tutela dei Consumatori della Direzione generale Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia avente ad oggetto “ Impianto di distribuzione carburanti di Via Volta/Montebello – Milano. Istanza di esercizio di autotutela ”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso;

e, con ulteriori motivi aggiunti depositati il 24.7.2015, per l’annullamento:

- del provvedimento P.G. n. 313667/2015 del 3.6.2015 del Servizio Sportello Unico per la Mobilità – Settore Parcheggi del Comune di Milano, avente ad oggetto “ Richiesta di autorizzazione di un impianto distributore carburanti (benzine e gasolio) in Via M. Gioia/F. Sassetti, ad uso pubblico, su area patrimoniale ”;

- del già impugnato parere dell’Unità Organizzativa Commercio, Reti distributive e Tutela dei Consumatori della Direzione generale Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia (ricevuto in data 2.4.2015), avente ad oggetto “ Conferenza di servizi del 25.03.2015 relativa all'impianto di distribuzione carburanti TAMOIL S.p.A. in via M. Gioia/Via Sassetti ”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente TAMOIL Italia S.p.A. (in seguito anche “T”) ha presentato al Comune di Milano istanza di rilascio di autorizzazione all’installazione ed esercizio di distributore di carburante nell’area comunale sita in Via M. Gioia/F. Sassetti, chiedendo contestualmente alla Regione Lombardia la deroga all’obbligo di installazione del prodotto metano in ragione dell’asserita “ impossibilità, a causa della conformazione dell’area di ricollocazione e della presenza della fermata della metropolitana M2, di rispettare le distanze minime di sicurezza e protezione prescritte dalla normativa vigente in materia di incendi ”.

La Regione ha emesso parere negativo in data 2.4.2015, ritenendo che “ tutte le condizioni necessarie ai fini della deroga, come individuate nella d.g.r. 2.08.2013, n. X/568, non sono state riscontrate ”.

T ha impugnato il parere in questione, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 81, comma 1 lett. c), e 85 della l. r. n. 6/2010; violazione degli artt. 87, 88 e 89, comma 4, della l.r. n. 6/2010; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e violazione del canone di buona fede;

2) violazione dell’art. 83- bis , commi 17 e 18, del d.l. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008) in relazione agli artt. 49 e 56 del T.F.U.E., dell’art. 117 Cost., dell’art. 1, commi 1 e 2 (prima parte), della l. n. 131/2003 e dell’art. 10 della l. n. 62/1953;

3) illegittimità del provvedimento impugnato conseguente all’illegittimità costituzionale dell’art. 89, comma 4, della l. r. n. 6/2010 in relazione agli artt. 11 e 117, commi 1 e 2 lett. e) Cost.

Si sono costituiti la Regione Lombardia e il Comune di Milano, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

In data 24.7.2015 T ha depositato due distinti ricorsi per motivi aggiunti.

Con il primo di tali ricorsi l’interessata ha impugnato il rigetto, da parte della Regione, dell’istanza di esercizio di autotutela presentata dalla stessa T, deducendone l’illegittimità per violazione di legge (artt. 81, 87, 88 e 89 della l.r. n. 6/2010; art. 1 della l. n. 241/1990) ed eccesso di potere sotto vari profili (contraddittorietà, irragionevolezza, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, falsità del presupposto).

Con gli ulteriori motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, unitamente al parere regionale, il provvedimento di diniego conclusivo del procedimento, emesso dal Comune in data 3.6.2015, sulla base dei seguenti motivi:

1) illegittimità derivata per:

- violazione degli artt. 81, comma 1 lett.

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