TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-07-07, n. 202102172

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-07-07, n. 202102172
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102172
Data del deposito : 7 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2021

N. 02172/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02662/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2662 del 2008, proposto da
C A, L S A, G F, L V, V E, R N, P S, L B R, R D, P A, C G, M L tutti rappresentati e difesi dagli avvocati M O e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

dei provvedimenti Prot. 333-G/3.01 Aereon. del 7 Agosto 2008, notificati in data 11.08.2008 ai ricorrenti presso lo studio legale degli Avvocati M O e F C, con il quale il Ministero dell'Interno non ha accolto le istanze, con le quali i dipendenti della Polizia di Stato chiedevano la corresponsione, dalla data di inizio dell'attività di volo e aeronavigazione, dell’incremento dell'indennità di volo /o aeronavigazione spettante nella misura prevista dall'art. 5, comma 2 del d.p.r. 31 luglio 1995 n. 394.

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti.

nonchè per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a percepire, a far data dalla data di inizio dell'attività aereo navigante e di volo, la maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 31luglio1995, n. 394, da rapportarsi allo stato di servizio di ciascuno di essi

e per la conseguente condanna

dell’Amministrazione al pagamento delle somme spettanti ad ognuno dei ricorrenti, a tale titolo, dalla data di inizio dell'attività aerea ad oggi, negli importi che risulteranno all'esito del giudizio o comunque di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. C C nell’udienza di smaltimento del giorno 7 giugno 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Agendo in giudizio i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Reparto Volo della Polizia di Stato, da sempre impegnati come piloti di elicottero o “specialisti di elicottero”, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’incremento dell’indennità di volo e aeronavigazione nella misura prevista dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. 394/1995, esteso anche al Personale della Polizia di Stato dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. 254/1999, con il quale è stato stabilito che “ Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78 ”.

Con le note indicate in oggetto il Ministero dell’Interno ha denegato la maggiorazione richiesta.

Avverso tali provvedimenti i ricorrenti hanno spiegato le domande indicate in oggetto articolando il seguente motivo: Violazione e/o omessa applicazione e/o erronea interpretazione dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 e dell'art. 11 del D.P.R. 395/95. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

L’amministrazione resistente si è costituita con memoria di mera forma.

All’udienza di smaltimento del 7 giugno 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata posta in decisione.

La questione sollevata dai ricorrenti riguarda a l’interpretazione del comma 2 dell’art. 5 del d.P.R. 394 del 1995, nel senso dell’individuazione dei reali destinatari “a regime” di quella parte della disciplina ivi contenuta che dispone una specifica maggiorazione;
ossia deve essere acclarato se la disciplina stessa riguarda esclusivamente coloro che hanno prestato servizio nelle condizioni previste dalla disciplina antecedente all’entrata in vigore dello stesso d.P.R., ovvero se essa deve essere applicata anche a coloro che dopo l’entrata in vigore del d.P.R. medesimo prestano servizio alle stesse condizioni.

Sul punto non può che richiamarsi la costante giurisprudenza del giudice amministrativo, che questo Collegio condivide, secondo cui « la lettura del comma 2 dell’art. 5 del d.P.R. n. 394 del 1995 induce a ritenere che, in forza dell’inequivoco suo dato testuale, (…) essa reca una maggiorazione dell’indennità di base esclusivamente in favore del personale ivi chiaramente indicato, ossia il personale che anche anteriormente all’entrata in vigore dello stesso d.P.R. aveva prestato servizio nelle condizioni contemplate dagli artt. 3, 4, 5, 6 primo, secondo e terzo comma, e 7 della l. n. 78 del 1983 (cfr., in termini, Cds 2903/2019).

L’istituto introdotto dal comma 2 risulta dunque di per sé assolvere a una funzione essenzialmente perequativa, posto che la maggiorazione da esso normata è attribuita in relazione agli anni di servizio prestati per impieghi particolari fino a 20 anni.

Tale maggiorazione, proprio in quanto remunera il servizio pregresso, può essere maggiore della nuova indennità speciale spettante ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.

Da un lato, quindi, va evidenziato che l’attribuzione della maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata superiore a quella operativa di base si porrebbe in contrasto con il divieto di cumulo delle indennità sancito con norma di principio dall’art. 17 della l. n. 78 del 1983, che impone al riguardo l’esercizio di un diritto di opzione per quella più favorevole.

A tale principio si conforma del resto l’art. 4 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, laddove introduce una norma in forza della quale il personale che cambia condizione d’impiego può optare tra la fruizione dell’indennità speciale spettante nella nuova posizione e quella dell’indennità operativa computata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1995, “qualora” - per l’appunto – essa risulti “più favorevole”.

Detto altrimenti, quindi, la disciplina contenuta dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1995 è essenzialmente volta a garantire la conservazione di un emolumento compensativo nei confronti del personale il quale passi ad altra attività con ridotta connotazione operativa e divenga quindi destinatario di un’indennità di minore importo o della sola indennità di impiego operativo.

Diversamente opinando – infatti - risulterebbe incomprensibile il disposto dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, il quale prevede, a favore del personale militare che cambi condizione di impiego, la possibilità di optare tra l’indennità speciale spettante nella nuova posizione e, qualora più favorevole, l’indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394 del 1995.

Lo stesso ius superveniens depone dunque nel senso che la maggiorazione di cui al surrichiamato art. 5, comma 2, non incide sulla determinazione dell’indennità speciale per il personale tuttora impiegato in attività di aeronavigazione o simili ma, più limitatamente, attenua i pericoli di reformatio in peius allorquando il militare, passando ad attività meno operativa, si trovi a perdere il diritto al più favorevole trattamento indennitario in precedenza eventualmente percepito.– per l’appunto “più favorevole” (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2004, n. 1884 e 20 aprile 2004, n. 2179).

Del resto, neppure può sottacersi che ai sensi dell’art. 3, comma 72, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, “l’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,n. 255”: ossia, anche lo stesso legislatore con ciò ribadisce – rimuovendo ogni possibile ambiguità nell’interpretazione - che le maggiorazioni di cui al comma 2 competono esclusivamente a chi aveva percepito la sola indennità operativa di base contemplata dalla l. n. 78 del 1983 ”» (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 luglio 2020, n. 7809 che richiama la sentenza dello stesso T.A.R. n. 12607/2019).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite possono compensarsi tenuto conto che l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.

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