TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-01-19, n. 202400945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-01-19, n. 202400945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400945
Data del deposito : 19 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2024

N. 00945/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15111/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15111 del 2018, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Antonio Mordini, 14;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la condanna

del Ministero della difesa al risarcimento del danno ingiusto cagionato al tenente colonnello -OISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso presentato alla notifica il 14 dicembre 2018 e depositato il successivo 20 dicembre, il sig. -OISSIS-, tenente colonnello dell’Esercito in congedo, ha agito per ottenere il risarcimento dei danni che sarebbero derivati dall’illecito comportamento tenuto nei suoi confronti dall’Amministrazione, consistito nella revoca della candidatura dell’ufficiale per la posizione di Staff Officer Capability Requirements presso ACT – SEE in Mons (Belgio), disposta con provvedimento del 1° marzo 2013, senza comunicarne le ragioni all’interessato e senza mettere lo stesso in condizione di partecipare al procedimento.

2. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, il 25 settembre 2012 lo Stato maggiore dell’Esercito ha diramato un bando di concorso dello Stato maggiore della difesa per una serie di posti a “ status internazionale” presso il Department of Peacekeeping Operations (DPKO) delle Nazioni Unite a New York (doc. 1 depositato dal Ministero della difesa). Al riguardo, si precisava che le candidature sarebbero dovute pervenire all’Ufficio impiego ufficiali del Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore dell’Esercito, corredate di “ n. 2 originali di schede biografiche in lingua italiana (convalidate dal Comandante di corpo) ”.

Il tenente colonnello -OISSIS-, che all’epoca prestava servizio presso il Centro interforze di supporto operativo guerra elettronica di Pratica di Mare, ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura il 3 ottobre 2012, relativamente a due delle posizioni disponibili, unendo all’istanza la scheda biografica, sottoscritta dall’ufficiale interessato e dal Comandante di corpo (doc. 4 depositato con il ricorso e doc. 2 del Ministero della difesa).

Con messaggio del 27 novembre 2012, lo Stato maggiore dell’Esercito ha reso noto che lo Stato maggiore della difesa aveva designato, fra gli altri, il tenente colonnello -OISSIS- per la copertura di una delle posizioni disponibili presso il Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite a New York, e in particolare per quella di Assesment Officer (doc. 3 del Ministero della difesa).

A seguito di sopravvenute esigenze di ripianamento di posizioni presso gli organismi internazionali in Belgio, tuttavia, lo Stato maggiore dell’Esercito, con atto del 25 gennaio 2013, ha segnalato il ricorrente per la posizione di Staff Officer Capability Requirements presso ACT – SEE a Mons, e ha contestualmente revocato la candidatura del ricorrente presso il DPKO a New York (doc. 7 allegato al ricorso e doc. 4 del Ministero della difesa). Con il medesimo atto, è stata richiesta la trasmissione della documentazione necessaria per la candidatura del tenente colonnello -OISSIS- per l’incarico in Belgio.

L’ufficiale ha quindi provveduto all’invio, tra l’altro, di una nuova e più recente scheda biografica, datata 29 gennaio 2013, controfirmata anche dal Comandante di corpo (doc. 5 del Ministero della difesa).

Con provvedimento del 30 gennaio 2013, lo Stato maggiore dell’Esercito ha disposto l’inserimento del tenente colonnello -OISSIS- in un programma di addestramento specificamente finalizzato alla formazione e preparazione del personale militare destinato a operare in missioni internazionali (doc. 8 allegato al ricorso).

In sede di istruttoria sulla documentazione prodotta a corredo della candidatura per l’incarico in Belgio, tuttavia, lo Stato maggiore dell’Esercito ha rilevato un’incongruenza tra la scheda biografica del 29 gennaio 2013 (doc. 5 del Ministero della difesa) e quella del 3 ottobre 2012, prodotta in occasione della precedente candidatura per la posizione disponibile a New York (doc. 4 depositato con il ricorso e doc. 2 del Ministero della difesa). In particolare, dalla scheda più recente, redatta in vista dell’incarico in Belgio, risultava il conseguimento in data 19 luglio 2012 della certificazione di un livello di conoscenza della lingua inglese pari a 4-3-4-3, mentre nella scheda risalente a circa quattro mesi prima era indicato il possesso di una certificazione di livello 3-3-3-3, ottenuta il 15 luglio 2009.

A seguito degli approfondimenti svolti al riguardo, è emerso che la certificazione del 19 luglio 2012 risultava essere stata comunicata dalla Scuola lingue estere dell’Aeronautica militare al Comando di appartenenza dell’ufficiale con nota del 18 settembre 2012 e che il Comandante di corpo aveva a sua volta provveduto alla trasmissione agli uffici competenti di tale attestazione, ai fini dell’aggiornamento del libretto personale e dello stato di servizio del militare (doc. 12 allegato al ricorso e doc. 7 del Ministero della difesa).

Lo Stato maggiore dell’Esercito, rilevato che il possesso del livello di inglese 4-3-4-3 non corrispondeva a quello registrato nella propria banca dati e presso la Scuola lingue estere dell’Esercito, e che invece presso l’Ente in possesso della documentazione matricolare dell’ufficiale risultava una certificazione conseguita presso la Scuola di lingue estere dell’Aeronautica militare, ha chiesto a quest’ultima Scuola e al Comandante del corpo di appartenenza del tenente colonnello -OISSIS-, con messaggio del 7 febbraio 2012, di fornire chiarimenti in merito al livello di inglese in possesso dell’ufficiale (doc. 14 allegato al ricorso).

Riscontrando la predetta richiesta con messaggio del 25 febbraio 2013, il Comandante di corpo ha reso noto che il Reparto aveva “ (...) provveduto ad effettuare un’attenta verifica della documentazione in suo possesso (...) ”, in esito alla quale era emerso che “ il documento, presumibilmente originato dalla Scuola lingue estere dell’AM, attestante il livello di conoscenza della lingua inglese allegato al messaggio (...) non risulta mai pervenuto presso questo Reparto. Inoltre, la lettera di trasmissione del documento di cui sopra non è mai stata prodotta ed inviata da questo RESTOGE e quindi se ne disconosce l’autenticità. Pertanto, a seguito di quanto sopra, si richiede che la scheda biografica inviata (...) venga considerata non convalidata dal Comandante dello scrivente Reparto ” (doc. 15 allegato al ricorso).

Il 13 febbraio 2013 Comandante di corpo e il Comandante della Scuola lingue estere dell’Aeronautica militare hanno presentato denuncia nei confronti del tenente colonnello -OISSIS- per i reati di cui agli articoli 477 e 482 cod. pen., in considerazione della falsificazione delle firme dei due ufficiali (secondo quanto si evince dall’invito a comparire del Pubblico ministero, depositato quale doc. 16 allegato il ricorso, nonché dalla relazione depositata dall’Amministrazione il 23 maggio 2023, p. 3).

È seguito il provvedimento dello Stato maggiore dell’Esercito del 1° marzo 2013, con il quale è stata disposta la revoca della candidatura del ricorrente per la posizione a Mons, confermando al contempo la revoca della candidatura per il posto di Assesment Officer presso il DPKO a New York (doc. 8- bis depositato con il ricorso).

Il tenente colonnello -OISSIS- ha presentato il 13 marzo 2013 un’istanza di accesso agli atti (doc. 9 allegato al ricorso), alla quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha fornito riscontro con nota del 9 maggio 2013 (doc. 10 allegato al ricorso), rendendo disponibile all’ufficiale la documentazione relativa ai procedimenti di suo interesse.

Con atto del 19 aprile 2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha rivolto al tenente colonnello -OISSIS- un invito a presentarsi per essere sottoposto a interrogatorio su delega del Pubblico ministero (doc. 16 allegato al ricorso). Da tale atto il ricorrente ha appreso di essere sottoposto a indagini per il reato di cui agli articoli 477 e 482 cod. pen., per aver falsificato la lettera a firma del Comandante di corpo e quella a firma del Comandante della Scuola lingue estere dell’Aeronautica militare, “ facendo così apparire tali documenti come inviati dagli Uffici suindicati ”.

Il procedimento è stato poi archiviato con decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma del 19 novembre 2013 (doc. 17 allegato al ricorso). Con il predetto decreto è stata accolta la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero, nella quale si evidenziava che “ (...) gli elementi raccolti non appaiono idonei e sufficienti a sostenere l’eventuale accusa in giudizio ”, perché “ (...) dalla documentazione prodotta dall’indagato, così come riscontrata dalla ulteriore documentazione acquisita in atti, non emergono elementi per ritenere che lo stesso abbia avuto un vantaggio dalla falsificazione degli atti di cui è procedimento ”. In particolare, veniva sottolineato “ (...) come il livello di inglese in possesso dell’indagato era sufficiente in relazione a quanto richiesto nel bando di concorso ad un posto all’estero, tanto che la domanda presentata dall’indagato per partecipare al concorso medesimo riportava un’attestazione corrispondente a quella effettiva (cfr scheda biografica acquisita in atti) ”. Veniva, inoltre rilevato che “ (...) con riferimento alle modalità di falsificazione relative alle firme apposte agli atti di cui è procedimento e disconosciute dai firmatari medesimi (...), le stesse appaiono apposte tramite un’acquisizione elettronica del gruppo firma da altri documenti e, dunque, non è possibile svolgere ulteriori accertamenti tesi a riscontrare l’autore della falsificazione medesima ”.

3. Il ricorrente ha affermato che la vicenda sopra esposta sarebbe diventata in breve tempo nota nell’ambiente militare e che l’umiliazione personale e professionale da lui conseguentemente subita sarebbe all’origine del “ disturbo severo dell’adattamento cronico, con ansia, depressione, plurime somatizzazioni funzionali ed organiche ”, diagnosticatogli da uno specialista in chirurgia generale e medicina legale il 5 settembre 2013 (doc. 18 allegato al ricorso).

Successivamente, la sussistenza della patologia, qualificata come “ sindrome ansioso depressiva reattiva grave ”, è stata accertata dalla Commissione medica ospedaliera di Messina, la quale, con verbale del 16 dicembre 2014, ha giudicato l’ufficiale “ (...) permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato nell’EI in modo assoluto e da porre in congedo assoluto ” (doc. 1 allegato al ricorso). Dalla medesima data il ricorrente è, quindi, cessato dal servizio.

4. Con la proposizione del ricorso, il tenente colonnello -OISSIS- ha domandato il risarcimento dei danni che sarebbero derivati a suo carico dalla condotta tenuta dall’Amministrazione.

4.1. Più in dettaglio, ai fini della configurazione dell’illecito comportante la responsabilità risarcitoria del Ministero della difesa, la parte ha allegato che:

(i) il fatto illecito consisterebbe nella revoca della candidatura per la posizione di Staff Officer Capability Requirements presso ACT – SEE a Mons (Belgio), senza esprimere le ragioni di tale determinazione e senza consentire all’ufficiale di esercitare compiutamente le prerogative di partecipazione procedimentale;
la carriera del ricorrente sarebbe stata stroncata sulla base di un’accusa rivelatasi infondata, senza avvedersi che – come rilevato in sede penale – la falsa certificazione di inglese non era necessaria per ottenere l’incarico internazionale e che, inoltre, la revoca della candidatura non avrebbe potuto essere basata sulla mera acquisizione dello status di persona sottoposta alle indagini;
l’illiceità del fatto discenderebbe dalla circostanza che l’Amministrazione avrebbe agito con la volontà di ledere l’onore e la reputazione del ricorrente, mediante un’accusa infamante e manifestamente infondata, e tale volontà emergerebbe dalla scelta di revocare immotivatamente la candidatura dell’ufficiale, prima che gli venisse comunicata l’esistenza di un’indagine penale avviata nei suoi confronti e senza attendere il vaglio dell’accusa da parte del giudice;

(ii) l’elemento soggettivo sarebbe evincibile dalla revoca della candidatura senza esprimere le ragioni di tale determinazione e senza consentire all’ufficiale di esercitare compiutamente le prerogative di partecipazione procedimentale;
il ricorrente sarebbe, infatti, venuto a conoscenza degli elementi alla base della predetta revoca soltanto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di accesso;
l’esistenza degli atti alla base della revoca sarebbe stata volontariamente celata al ricorrente;

(iii) il nesso di causalità sarebbe reso evidente dal fatto che l’ingiusta accusa mossa nei confronti del ricorrente si porrebbe quale condicio sine qua non del danno, consistente nella mancata destinazione dell’ufficiale all’incarico in Belgio e nella grave forma di depressione da lui conseguentemente sviluppata, che avrebbe determinato un danno biologico e alla vita di relazione, comportante un’invalidità permanente nella misura dell’85 per cento.

4.2. Il ricorrente ha allegato che il pregiudizio subito consisterebbe nelle seguenti voci:

(a) danno patrimoniale derivante dalla perdita del trattamento economico che il tenente colonnello -OISSIS- avrebbe conseguito durante lo svolgimento dell’incarico in Belgio, quantificabile in euro 216.000,00 (ossia 6.000,00 euro mensili per trentasei mesi di missione);

(b) danno patrimoniale derivante dalle differenze retributive esistenti tra il grado di colonnello e quello di tenente colonnello, quantificabile in euro 60.000,00;

(c) danno patrimoniale derivante “ dalla differenza retributiva esistente dalla cessazione anticipata dal servizio permanente per “ Invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro/inf.stato ” e quella naturale prevista al compimento del 60° anno di età ”, in considerazione del fatto che la cessazione è avvenuta durante il blocco delle progressioni economiche disposto dall’articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e che il ripristino della progressione economica automatica per classi e scatti è avvenuto dal 1° gennaio 2016;
danno quantificabile in euro 30.000,00;

(d) danno patrimoniale derivante dalle spese affrontate per la cura della patologia sofferta, quantificabile in euro 2.000,00;

(e) danno non patrimoniale derivante dalla sindrome depressiva sofferta, quantificabile in euro 100.000,00.

5. La parte ha, quindi, domandato la condanna del Ministero della difesa al risarcimento dei predetti danni.

6. L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa.

7. Il ricorrente ha successivamente depositato agli atti del giudizio la sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 479 del 2022, con la quale, in accoglimento della domanda del sig. -OISSIS-, è stata accertata – nei limiti della giurisdizione del predetto Plesso in materia di pensioni – la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ sindrome ansioso depressiva grave ”, sofferta dal ricorrente.

8. In vista dell’udienza pubblica del 24 maggio 2013, la parte ha poi prodotto documentazione concernente le spese mediche sostenute negli anni 2013-2016 e le modalità di determinazione della c.d. diaria spettante per le missioni all’estero.

Ha, inoltre, depositato una memoria.

9. Il 23 maggio 2023 l’Amministrazione resistente ha depositato una relazione sulla vicenda oggetto di controversia, corredata di documenti, redatta a cura del Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore dell’Esercito.

In particolare, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità dell’azione risarcitoria proposta dopo aver prestato acquiescenza nei confronti del provvedimento ritenuto illegittimo dal ricorrente, mai fatto oggetto di ricorso. Inoltre, la domanda di risarcimento del danno sarebbe stata avanzata oltre il termine di prescrizione quinquennale, che sarebbe maturato il 1° marzo 2018.

Nel merito, è stata diffusamente allegata l’infondatezza del gravame, evidenziando, tra l’altro, come la revoca della candidatura del tenente colonnello -OISSIS- sia stata disposta in osservanza delle “ Linee Guida e direttive sulla Formazione e l’Impiego del Personale Militare ”, edizione 2011, ove si è previsto che i militari sottoposti a procedimento penale non potessero essere impiegati in ambito internazionale.

10. A seguito del rinvio, su istanza di parte ricorrente, dell’udienza pubblica del 24 maggio 2023, la medesima parte ha prodotto ulteriori documenti, tra i quali un atto di diffida e messa in mora al fine di ottenere il risarcimento dei danni, inviato all’Amministrazione il 2 febbraio 2018.

Il ricorrente ha poi controdedotto alla relazione del Ministero della difesa mediante un’apposita memoria.

11. All’udienza pubblica del 25 ottobre 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

12. Rileva il Collegio che il ricorrente ha proposto una domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ.

13. Nel controdedurre alle eccezioni sollevate nella relazione depositata dall’Amministrazione, la parte ha affermato che il pregiudizio che allega di aver ingiustamente subito non costituirebbe una conseguenza immediata e diretta della revoca della candidatura per l’incarico internazionale – mai impugnata – ma deriverebbe “ dall illecito comportamento tenuto dall’Amministrazione in sede procedimentale ” (v. memoria del ricorrente del 23 settembre 2023, pp. 9 s.).

13.1. Deve ritenersi che la tesi della parte non possa essere condivisa, almeno per ciò che attiene alla prima delle voci di danno richieste, concernente il pregiudizio derivante dalla perdita del trattamento economico che il tenente colonnello -OISSIS- avrebbe conseguito durante lo svolgimento dell’incarico in Belgio.

Indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, infatti, tale allegato pregiudizio costituisce una conseguenza immediata e diretta della revoca della candidatura dell’ufficiale per l’incarico internazionale, atteso che è proprio dal provvedimento di revoca che è derivata la perdita della possibilità di assumere la posizione alla quale l’ufficiale aspirava e, conseguentemente, il relativo trattamento economico.

Il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, contestare tempestivamente l’illegittimità della determinazione assunta dall’Amministrazione, domandandone l’annullamento e agendo per il risarcimento del danno entro il termine di decadenza di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento (ai sensi dell’articolo 30, comma 5, cod. proc. amm.) oppure proponendo in via immediata la domanda risarcitoria, entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla conoscenza del provvedimento ritenuto illegittimo (ai sensi dell’articolo 30, comma 3, cod. proc. amm.).

13.2. Non avendo mai agito avverso la revoca della candidatura internazionale, la parte non può ora domandare il risarcimento dei danni derivanti direttamente da tale provvedimento, prospettandoli come riconducibili non all’atto in esame, bensì al comportamento dell’Amministrazione.

A prescindere da quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, la domanda deve essere qualificata sulla base del petitum e della causa petendi . In questa prospettiva, deve rilevarsi come l’azione proposta sia volta a ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un provvedimento amministrativo che si assume illegittimo, sia per vizi sostanziali (revoca della candidatura internazionale sulla base dell’assunzione della sola assunzione dello status di persona sottoposta alle indagini), sia per vizi procedimentali (lesione delle prerogative partecipative dell’interessato).

Si tratta, pertanto, di una domanda risarcitoria da lesione di interessi legittimi, da ritenere tardivamente proposta, come sopra detto.

13.3. Indipendentemente dal predetto profilo, peraltro, la domanda è, in ogni caso, infondata nel merito, per le ragioni che si esporranno più oltre.

14. Viene domandato, ancora, il risarcimento del danno consistente nelle differenze retributive esistenti tra il grado di colonnello e quello di tenente colonnello, quantificato dalla parte in euro 60.000,00.

14.1. Posto che il ricorrente ha affermato di essere stato collocato in congedo con il grado di tenente colonnello, deve osservarsi che nel ricorso non è rinvenibile alcuna allegazione in ordine alla ragione per la quale l’ufficiale avrebbe subito un danno consistente nelle differenze retributive rispetto al grado superiore.

D’altro canto, non sono stati neppure forniti elementi dai quali sia possibile evincere a quale arco temporale sarebbero riferite le differenze retributive richieste e come la somma indicata sia stata quantificata.

14.2. La domanda concernente la voce in esame è, pertanto, infondata – oltre che per le ragioni che si esporranno più oltre, comuni a tutte le richieste risarcitorie formulate – anzitutto per assoluta carenza di allegazione e di prova in merito alla sussistenza del danno, alla riconducibilità dello stesso alla condotta dell’Amministrazione, nonché alla relativa quantificazione.

15. Un ulteriore pregiudizio lamentato dal ricorrente consiste nel danno derivante “ dalla differenza retributiva esistente dalla cessazione anticipata dal servizio permanente per “ Invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro/inf.stato ” e quella naturale prevista al compimento del 60° anno di età ”. Ciò in considerazione del fatto che la cessazione è avvenuta durante il blocco delle progressioni economiche disposto dall’articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010 e che il ripristino della progressione economica automatica per classi e scatti è avvenuto dal 1° gennaio 2016.

15.1. Al riguardo, deve rilevarsi che, come detto, il ricorrente è stato collocato in congedo dal 16 dicembre 2014, in costanza del c.d. blocco stipendiale, introdotto per gli anni 2011-2013 dalla disposizione normativa sopra richiamata e poi prorogato per l’anno 2014 dall’articolo 1, comma 1, lett. a) , del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

Ciò posto, non si evince esattamente, tuttavia, in cosa consista il danno lamentato, anche in considerazione del fatto che non è stato indicato come sia stata determinata la differenza retributiva richiesta.

Ove il ricorrente abbia inteso domandare la differenza tra la retribuzione annua lorda percepita al momento della cessazione dal servizio e la retribuzione annua lorda che gli sarebbe spettata al raggiungimento dei limiti d’età (dopo la cessazione del c.d. blocco stipendiale), deve osservarsi che tale astratta differenza di per sé non costituisce una voce di danno. Il ripristino dei trattamenti economici dei dipendenti, a seguito della cessazione del c.d. blocco stipendiale, è infatti avvenuto con effetti ex nunc e senza recupero delle differenze retributive non percepite per le annualità precedenti, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2011. Conseguentemente, anche ove fosse rimasto in servizio fino alla cessazione del blocco, l’ufficiale non si sarebbe visto riconoscere una retribuzione annua lorda superiore a quella effettivamente percepita, in relazione all’anno 2014, nel quale è stato collocato in congedo.

D’altro canto, il ricorrente non ha illustrato quali pregiudizi sono derivati specificamente dalla circostanza di essere stato collocato in congedo con un trattamento economico inferiore a quello con il quale sarebbe stato congedato al raggiungimento del limite d’età. Non è stata infatti domandata – in ipotesi – la corresponsione dell’eventuale differenza tra il trattamento pensionistico fruito e la retribuzione che gli sarebbe spettata per tutti gli anni successivi, ove fosse rimasto in servizio fino al limite d’età, né è stato prospettato che il congedamento anticipato, avvenuto durante il c.d. blocco stipendiale, abbia avuto riflessi negativi sulla determinazione del trattamento previdenziale.

15.2. Anche in questo caso, pertanto, la richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento – oltre che per le ragioni che si esporranno di seguito – per carenza di allegazione e di prova.

16. In ogni caso, a prescindere quanto fin qui rilevato, la domanda complessiva domanda risarcitoria si rivela infondata, in relazione a tutte le voci di danno dedotte, per le ragioni che si espongono di seguito.

16.1. Va rilevato preliminarmente che non può essere presa in considerazione la questione attinente all’eventuale prescrizione del diritto del ricorrente, prospettata nella relazione del Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore dell’Esercito, depositata in atti.

Come già affermato da questa Sezione (TAR Lazio, Sez. I Bis, 1° agosto 2023, n. 12949), nel processo amministrativo, in base all’articolo 2938 cod. civ., la prescrizione non è infatti rilevabile d’ufficio, né può essere prospettata dall’Amministrazione con una relazione, ma soltanto dal difensore (Cons. giust. amm. Reg. Siciliana, 23 aprile 2021, n. 363;
Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2016, n. 488). E ciò in quanto, trattandosi di eccezione proponibile soltanto dalla parte, la stessa deve essere eccepita ritualmente in giudizio, e non al di fuori di esso, per cui ove il giudice prendesse spunto dalle note dell’Amministrazione per dichiarare, in ipotesi, l’intervenuta prescrizione del diritto, violerebbe il combinato disposto degli articoli 2938 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. (TAR Lazio, Sez. III Quater, 14 settembre 2012, n. 7793).

Peraltro, il ricorrente ha anche comprovato di aver interrotto la prescrizione, mediante un atto di messa in mora dell’Amministrazione, prima del compimento del quinquennio, come sopra detto.

16.2. Ciò posto, e in disparte ogni altra considerazione, deve tenersi presente che, secondo i principi, la responsabilità risarcitoria presuppone il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

16.2.1. Il ricorrente ha sostenuto, come sopra detto, che l’Amministrazione avrebbe agito con dolo e che ciò sarebbe evincibile dal fatto stesso che la revoca della candidatura sarebbe stata disposta senza indicarne le motivazioni e senza consentirgli di partecipare al procedimento. Secondo la parte, l’Amministrazione avrebbe inoltre deliberatamente tenuto nascosta al ricorrente l’esistenza degli atti da cui è derivata la revoca della candidatura del tenente colonnello -OISSIS-.

Tale prospettazione non può, tuttavia, essere condivisa, atteso che la mera eventuale adozione di un provvedimento senza comunicarne le ragioni all’interessato e senza consentirgli di partecipare al relativo procedimento non dimostra, di per sé, che l’Amministrazione abbia agito scientemente al fine di danneggiare il destinatario dell’atto.

Non si comprende, peraltro, perché un tale intento avrebbe dovuto essere perseguito, posto che era stata proprio l’Amministrazione a individuare il tenente colonnello -OISSIS- quale candidato ideale per ripianare la posizione disponibile in Belgio.

Neppure emergono elementi che possano indurre a ritenere che l’esistenza degli atti alla base della revoca della candidatura dell’ufficiale sia stata deliberatamente tenuta nascosta a quest’ultimo. Deve, semmai, rilevarsi che il ricorrente ha avuto conoscenza di tali atti sin dal maggio del 2013, a seguito della presentazione di un’ordinaria istanza di accesso.

16.2.2. D’altro canto, deve osservarsi che nel complessivo agire dell’Amministrazione non sono neppure ravvisabili gli estremi di una condotta colposa, ingiustificatamente lesiva dell’affidamento del ricorrente al conseguimento dell’incarico.

Il Ministero della difesa ha, infatti, evidenziato nella propria relazione come la preclusione all’impiego in ambito internazionale dei militari sottoposti a procedimento penale fosse prevista dalle “ Linee Guida e direttive sulla Formazione e l’Impiego del Personale Militare ”, edizione 2011. Il contenuto delle predette linee guida, riportato per estratto nella relazione dell’Amministrazione e non specificamente contestato dal ricorrente, deve considerarsi provato, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, cod. proc. amm.

Lo Stato maggiore dell’Esercito, preso atto dello status di indagato acquisito dal tenente colonnello -OISSIS- per effetto della denuncia presentata nei suoi confronti, ha quindi agito in applicazione della predetta direttiva, la quale mira alla tutela dell’interesse dell’Amministrazione a evitare che il prestigio dell’Italia in ambito internazionale possa essere danneggiato, ove un ufficiale sia raggiunto da una condanna mentre svolge un importante incarico all’estero in rappresentanza delle istituzioni.

D’altro canto, la denuncia nei confronti del ricorrente costituiva un atto dovuto da parte degli ufficiali che l’hanno presentata, si sensi dell’articolo 361 cod. pen., e l’archiviazione del procedimento penale è avvenuta soltanto a distanza di diversi mesi dalla revoca della candidatura internazionale del tenente colonnello -OISSIS-.

Il fatto stesso che la situazione determinatasi (oggettiva falsificazione di documenti e pendenza di un procedimento penale nei confronti del ricorrente) non sia imputabile all’Amministrazione e che quest’ultima si sia attenuta, nel proprio agire, a regole predeterminate e finalizzate alla cura di interessi pubblici conduce a escludere la violazione dei canoni di comportamento ascrivibili al generale dovere del neminem ledere .

16.3. Stante il difetto dell’elemento soggettivo, non è in ogni caso configurabile un illecito comportante la responsabilità risarcitoria del Ministero della difesa.

17. In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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