TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-12-13, n. 202203602
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Pubblicato il 13/12/2022
N. 03602/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01827/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2009, proposto da
Casa di Cure Cosentino s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio sito in Palermo in via G. La Farina, n. 11;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (già AUSL 6), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato S N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso l’Ufficio Legale dell’Ente sito in Palermo, via Pindemonte, n. 88;
per l'annullamento
- della delibera n.752 del 17/7/2009 della Azienda USL n.6 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente per l’anno 2009 un budget inferiore di euro 3.741.800,00 anziché di euro 3.886.328,40 per avere erroneamente attribuito n.318 abbattimenti per L.E.A. (ricoveri inappropriati) anzichè n.174 ed attribuito quindi un punteggio totale di 20, anziché di 24,45.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e i relativi allegati;
Visto il Decreto Presidenziale n. 264 del 28.02.2022 di interruzione del giudizio;
Visto il ricorso in riassunzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Calogero Commandatore nell’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 novembre 2022, tenutasi da remoto ex art. 87, co. 4 bis , cod. proc. amm., come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 22 ottobre 2009 e depositato il 30 ottobre 2009, la ricorrente, casa di cura in regime di accreditamento con l’ASP di Palermo, ha chiesto l’annullamento della delibera n. 752 del 17 luglio 2009 nella parte in cui è stato attribuito all’istante per l’anno 2009 un budget di €. 3.741.800,00 anziché di €. 3.886.328,40, commisurato su 318 abbattimenti per L.E.A. (cd. ricoveri inappropriati) invece che su 174.
La ricorrente ha, dunque, articolato la seguente censura:
1) “Violazione di legge per mancata applicazione del D.A. del 27 giugno 2002”.
Secondo la ricorrente l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere inappropriate 318 prestazioni rientranti nei 43 DRG di cui all’allegato 2C del D.A. del 27 giugno 2002, non considerando che 144 prestazioni rientrerebbero, invece, nelle esclusioni previste sia dall’allegato 3 del D.A. del 27 giugno 2002 sia dall’allegato 2C del D.A. del 27 giugno 2002. Per tale ragione, le prestazioni inappropriate per LEA sarebbero 174 anziché 318 e ciò avrebbe determinato, conseguentemente, una errata determinazione del budget per l’anno 2009.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo depositando una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Con ordinanza n. 1052 dell’11 novembre 2009 la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
Con decreto presidenziale n. 264 pubblicato in data 28 febbraio 2022 il giudizio è stato dichiarato interrotto a seguito della cancellazione dall’albo degli Avvocati di Palermo del difensore di parte ricorrente avv. S C nonché per il decesso del difensore di parte ricorrente avv. M R.
Con ricorso in riassunzione, notificato all’Amministrazione resistente il 25 maggio 2022 e depositato il 23 giugno 2022, la ricorrente ha riassunto il giudizio.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 17 novembre 2022, presente il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che seguono.
Il Collegio osserva che la fattispecie in esame è analoga, a quella già esaminata da questa Sezione e decisa con sentenza n. 2410/2021 alla cui ampia motivazione – dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi – si rinvia.
“ Va precisato, al riguardo, che in quel caso - in cui era stato contestato il medesimo provvedimento e dedotta analoga censura - la Sezione ha affrontato il problema della perdurante vigenza delle "note" relative all'individuazione dei ricoveri inappropriati contenute nel decreto dell'Assessore regionale della sanità del 27 giugno 2002;problema, la cui soluzione incide sulla quantificazione del budget spettante alla ricorrente per il 2009, il cui ammontare andava determinato sulla base di una serie di criteri premiali, tra cui quello relativo all'"Indice di appropriatezza delle prestazioni rese rispetto ai 43 DRG indicati dai LEA come ad alto rischio d'inappropriatezza" relativamente all'anno precedente (i.e. 2008) ” (cfr., T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 31 maggio 2022, n. 1798).
Infatti, la ricorrente, dall'applicazione di tali "note", avrebbe attribuiti non già n. 174 abbattimenti per L.E.A. (ricoveri inappropriati), bensì n. 318, con correlativa attribuzione di un punteggio totale di 20, anziché di 24,45 e di un budget di 3.741.800,00 anziché di €. 3.886.328,40
La Sezione ha, dunque, osservato che “...Punto di partenza è l'art. 1, comma 2, del d.lgs.vo n. 502 del 1992 il quale dispone, per quanto d'interesse, che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto, tra l'altro, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.
Altra disposizione rilevante è quella di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, nella l. n. 405 del 2001, laddove si prevede, sempre per quanto d'interesse, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza, ai sensi del prima citato art. 1.
In attuazione della norma da ultimo richiamata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza;l'allegato 2 C ha, in particolare, individuato le prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione;ha precisato che possono essere definiti "inappropriati" i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso assetto assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse;ha elencato una serie di DRG (i.e. diagnosis related groups, ovverosia raggruppamenti omogenei di diagnosi) "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogate in regime di degenza ordinaria, per i quali, sulla base delle rilevazioni regionali, doveva essere indicato un valore percentuale/soglia di ammissibilità, fatto salvo, da parte delle Regioni, l'individuazione di ulteriori DRG e prestazioni assistenziali.
In esecuzione di tale previsione, l'Assessore regionale della sanità, con decreto del 27 giugno 2002, ha determinato i valori soglia e le modalità erogative dei 43 D.R.G. ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria da trasferire, pertanto, in day hospital o in day surgery;al fine di garantire la gradualità nel passaggio da una forma di trattamento all'altra ha, però, previsto dei casi che facevano venir meno tale condizione e potevano/dovevano continuare a essere gestiti in regime di ricovero (vedi allegati 3 e 2 C).
Orbene è proprio l'allegato 2 C, contenente l'elenco di tali DRG e le ipotesi di esclusione dell'inappropriatezza, a precisare testualmente che: "l'allegato mostra i codici delle patologie per ciascun D.R.G. definiti ad alto rischio di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario, e le relative percentuali annue da trasferire in regime di ricovero di day hospital e day surgery nel corso del triennio 2002-2004".
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si trattava di previsioni transitorie, finalizzate a rendere graduale il passaggio dal regime del ricovero ordinario a quello del day hospital e del day surgery, le quali avevano esaurito i loro effetti nel 2004 e non potevano trovare applicazione nel 2008.
Non si pone, pertanto, un problema di mancata "revoca" di disposizioni che avrebbero continuato a essere efficaci, ma di una disciplina temporanea valida solo per il primo triennio di applicazione della disciplina in materia di prestazioni inappropriate.
Nessun rilievo ha, peraltro, in senso contrario la previsione di cui all'art. 8 del decreto assessoriale n. 875 dell'11 maggio 2009 laddove si dà atto del superamento, a seguito del decreto 24 dicembre 2008 e della direttiva assessoriale 29 gennaio 2009, di quanto riportato nell'allegato 3 del decreto 27 giugno 2002;tale disposizione va, infatti, riferita non ai casi di esclusione dell'inappropriatezza, che, come detto, avevano già cessato i loro effetti, ma alle altre parti dell'allegato incompatibili con la prevista attivazione della modalità assistenziale "day service ambulatoriale ospedaliero (d.s.a.o.)... " (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 12 agosto 2021, n. 2410).
L'applicazione dei suesposti principi al caso in esame conduce alla reiezione del ricorso.
Si ritengono sussistere i presupposti per compensare le spese avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate.