TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-02-02, n. 202402102
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Pubblicato il 02/02/2024
N. 02102/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05895/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5895 del 2018, proposto da
D A, G A, N A, F A, G B, L B, V C, M C, G C, M C, A D F, A D S, G E, M F D R, C F, G F, C G, C P G, A G, L G, D I, L L, M L, A M, B N, R P, T P, C R, G R, O R, E S, D S, T S, V S, A T, A T, A V, F V, Plegrino Fusco, Angelo Montella, Paola Amirante, Antonio Guida, Giuseppina D'Avanzo, Dolores Cerciello, Vito Siciliano, Alessandro Orefice, Maria Grazia Aiello, Raffaele Albano, Giusi Barbarisi, Maria Grazia Biancardi, Roberto Capolongo, Carmine Caruso, Domenico Caruso, Angelo Castelluccio, Luigi Cerchia, Francesco Cervone, Antonietta Di Lauro, Giovanna Di Lauro, Angela Ferrante, Mariagrazia Flammia, Goisuè Galeotafiore, Giovanna Mariani, Rachele Montella, Stefania Lina Nudo, Carla Pagliara, Gennaro Petronzio, Angela Rea, Giovanna Romano, Antonella Schettino, Aleksandra Magdalena Strzalka, Carmine Manzi, Rosaria Petillo, Anna De Sarno, Maria Carmela De Sarno, Carla Auriemma, Mario Giuliano, Dolores Cerciello, Rosa Rianna, Carla Addeo, Anna Esposito, Concetta Fidanzio, Giuseppe Pierro, Carmelina Graziano, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Masi, Anna De Sarno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico del 01.02.2018 pubbl. G.U. serie 4 speciale concorsi ed esami n. 14 del 16.02.2018, avente ad oggetto l’indizione del concorso per titoli ed esami, a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.(pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14);
-dell’art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, nella parte in cui stabilisce che il possesso dell’idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al regolamento, laddove interpretato nel senso dell’equivalenza semantica e giuridica del termine “abilitazione” e del termine “idoneità” e, dunque, nel senso che i docenti tecno pratici non abilitati, ma in possesso di titolo idoneo all’insegnamento ai sensi della Tabella C del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, non possono partecipare al concorso a cattedre bandito con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 26 febbraio 2016;
- dei singoli provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale patiti dai ricorrenti;
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare ai concorsi di cui sopra;
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni patiti a seguito della esclusione dai concorsi, pregiudizi da liquidarsi in via equitativa nelle misure meglio precisate nel corpo del ricorso e, per l'effetto, per la corrispondente condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e delle altre amministrazioni intimate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Territorial per la Provincia di Roma e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 febbraio 2024 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso collettivo i ricorrenti, esponendo di appartenere alla categoria degli insegnanti tecnico-pratici (ITP), hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui non consentono loro la partecipazione al concorso per titoli ed esami, a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno nella scuola secondaria di cui al Decreto del direttore generale per il personale scolastico del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 14 del 16 febbraio 2018.
2.Il Ministero resistente si è costituito con mero atto formale.
3.All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 2 febbraio 2024 ,dopo aver dato avviso ex art. 73 c.p.a. sulla rilevata improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, non avendo i ricorrenti impugnato le successive graduatorie concorsuali, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.Come rilevato d’ufficio nel corso dell’odierna udienza, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse considerato che “ il partecipante ad un concorso, che ha impugnato l’atto determinante la propria esclusione, ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti ” (TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786;v. anche: Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148).
Nel caso di specie invece le successive graduatorie conclusive del concorso cui i ricorrenti aspiravano di poter partecipare non risultano gravate.
5. Ad ogni modo il ricorso sarebbe infondato come statuito con molteplici pronunce di questo Tribunale Amministrativo, confermate anche in appello (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 868;T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 febbraio 2022, n. 1759).
Difatti la Corte Costituzionale con sentenza n. 130 del 2019 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui al D. Lgs. n. 59/2017 che, nel prevedere una procedura concorsuale straordinaria per la copertura dei posti di docente nelle scuole secondarie, ne ha riservato l’accesso ai soli docenti che siano già in possesso del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria, o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, ovvero agli insegnanti tecnico-pratici già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e infondata la questione di legittimità costituzionale della mancata previsione della possibilità di partecipazione alla procedura stessa di coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una materia coerente con la classe di concorso.
Inoltre la giurisprudenza amministrativa in materia ha chiarito come “la limitazione, ai fini della partecipazione, del possesso del titolo di abilitazione conseguito entro il 31 maggio 2017, escludendo i titoli rilasciati successivamente, trova ragionevole giustificazione nella circostanza che trattasi di una procedura straordinaria relativa al periodo transitorio della riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli della docenza della scuola secondaria, ove è pressante l’esigenza di stabilizzazione dei precari, attraverso l’individuazione di categorie meritevoli di fruire del beneficio anche in relazione al profilo cronologico del titolo di abilitazione, il cui conseguimento entro una determinata data esprime una condizione di precariato qualificato più antico, da preferirsi rispetto a coloro i quali, pur precari, abbiano conseguito il titolo solo successivamente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2019, n. 2861 del 2019;da ultimo, v. TAR Lazio, sez. III, 11 dicembre 2023, n. 18680).
Quanto alla posizione dei ricorrenti, le doglianze da loro dedotte sono destituite di fondamento alla luce del costante orientamento giurisprudenziale che, in materia di ITP, afferma che:
“ a) il diploma di Insegnante tecnico pratico non ha valore abilitante e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione tanto nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) quanto nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di seconda fascia;
b) l’oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere a consentire l’iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l’insegnamento, ma può giustificare, al più, la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2020, n. 8188);
c) l’abilitazione, quale titolo distinto e ulteriore per accedere all’insegnamento, è stata introdotta dall’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori, prevedeva un diploma post lauream, da conseguirsi con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), e con il superamento del relativo esame finale. Richiedendo un titolo ulteriore per accedere all’insegnamento, da conseguire attraverso un corso post lauream, la legge n. 341/1990 ha implicitamente comportato che gli Insegnanti Tecnico Pratici, che non sono laureati, non possano accedere direttamente all’insegnamento;
d) il principio secondo il quale il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento è stato poi confermato anche dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, che, all’art. 5, prevede espressamente quale titolo per accedere al concorso per insegnanti tecnico pratici la c.d. “laurea breve”;
e) tale esito ermeneutico non appare contrario alla Costituzione, in quanto l’art. 51 Cost. non attribuisce un diritto di accesso indiscriminato ai pubblici impieghi;non può essere attribuita rilevanza giuridica dirimente al fatto che i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non siano stati in concreto attivati, in quanto tale aspetto attiene ad una circostanza di fatto insuscettibile di incidere ex se sulla legittimità costituzionale della norma primaria;a ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione secondo la quale la mancanza dell’abilitazione (ovvero del titolo attestante il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente) preclude in ogni caso l’iscrizione nella seconda fascia, che consente direttamente l’insegnamento nei termini innanzi dispiegati, potendosi invece prospettare l’eventuale partecipazione degli ITP ai concorsi pubblici a cattedra, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2019 n. 6762).” (ex multis, Tar Roma, sez. IIIs, n. 14179 del 2023;Cons. Stato, Sez. VII, sentenza n. 9371 del 2022;24 giugno 2022, n. 5214;id. 10 maggio 2022, n. 3674;id. 28 marzo 2022, n. 2225).
6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
7. Stante la decisione di rito le spese possono essere compensate.