TAR Pescara, sez. I, sentenza 2021-01-12, n. 202100011

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2021-01-12, n. 202100011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202100011
Data del deposito : 12 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2021

N. 00011/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00062/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Moligean S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R R, F R, S E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F R in Pescara, corso Umberto i n. 65;



contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;



nei confronti

E S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Augusto La Morgia, Wladimir Francesco Troise Mangoni, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Villata in Pescara, viale Pindaro n. 27;
Comune di Bolognano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Guidoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Pescara, Arta Abruzzo, Regione Abruzzo, Ispra, Istituto Superiore della Sanita' non costituiti in giudizio;
Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Francesco Iannarelli, Vito Zammataro, Renata Tomba, Pierina Vetrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renata Tomba in Pescara, viale Marconi 334;



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

ricorso per l'annullamento:

* del verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 dicembre 2017 in parte qua e nei termini di cui al ricorso;

* della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 gennaio 2018, prot. 0001198;

* della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 febbraio 2018, prot. 0002587;

* della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 febbraio 2018, prot. 0002838

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\4\2019 :

per l'annullamento - della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Divisione III – Bonifiche e Risanamento del 10 gennaio 2019, prot. 000375 (allegato incluso);

- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Divisione III – Bonifiche e Risanamento del 7 febbraio 2019, prot. 0002359.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\2\2020 :

per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Bolognano, prot. n. 6762 del 9 dicembre 2019, “ex art. 50 e 54 del T.U.E.L. (approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) per la messa in sicurezza dell’immobile e delle strutture pericolanti, con la demolizione delle parti fatiscenti e lo sgombero del materiale di risulta, in località Piano d’Orta, via Nazionale – area ex Montecatini” e della nota pec di trasmissione, di pari data.

nonché per il risarcimento dei danni


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di E S.p.A. e del Comune di Bolognano e di Inail;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica telematica del giorno 11 dicembre 2020 il dott. M B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- la ricorrente è proprietaria di un area all’interno del sito di bonifica di interesse nazionale in località Bussi sul Tirino;

- dette aree appartenevano precedentemente a E spa, e la ricorrente è stata ritenuta non responsabile dell’inquinamento del sito (Tar Pescara, sentenze 318 del 2011 e 156 del 2015);

- con ordinanza del 23 settembre 2015 la Provincia di Pescara ha infatti individuato E spa quale responsabile;

- dalle indagini propedeutiche all’attività di bonifica è emersa la presenza di elementi che potrebbero ostacolare l’attività stessa e in particolare di riporti di mattoni e pietre dello stesso tipo di quelli presenti negli edifici insistenti sull’area, di una folta vegetazione, e di fabbricati in stato di cattiva manutenzione che potrebbero essere a rischio di crollo e dunque anche pericolosi per gli operatori;

- in sede di conferenza di servizi tra gli Enti preposti si è dunque ritenuto che l’obbligo di demolire tali edifici pericolanti e di sgombrare le aree dai residui di pregresse demolizioni gravasse sulla odierna ricorrente, in qualità di proprietaria;

- a tale risoluzione è poi seguita l’intimazione del Ministero dell’Ambiente e il rigetto, da parte di quest’ultimo, della istanza di autotutela;

- con il ricorso introduttivo, la ricorrente si duole sostanzialmente della violazione del principio “chi inquina paga” (e in particolare della direttiva n. 2004/35/CE, laddove onerando il proprietario si esonererebbe per la parte corrispondente il vero responsabile), evidenziando che si tratta di edifici industriali acquistati con l’area ma nei quali la medesima ricorrente non avrebbe mai esercitato alcuna attività industriale, essendo questa ormai già cessata prima del trasferimento;

- evidenzia inoltre che, trattandosi di attività rese necessarie dal rapporto di interferenza con quella di bonifica, al pari di quest’ultima dovrebbero gravare sul responsabile dell’inquinamento e dunque su E spa; e sottolinea che l’unico dovere della proprietaria sarebbe quello di non impedire le attività (salvo che non scelga di procedere spontaneamente alla messa in sicurezza e bonifica ex art. 253 cod. ambiente) e dunque di subirle in quanto di pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 845 c.c.; la messa in sicurezza dell’area ai fini della bonifica spetterebbe cioè pur sempre e solo al responsabile dell’inquinamento;

- la ricorrente ha poi sottolineato che difatti la stessa E spa nel proprio progetto di bonifica si sarebbe impegnata a rimuovere gli scarti degli inerti presenti sul terreno, che peraltro sarebbero comunque riconducibili a demolizioni effettuate dalla precedente proprietaria e non dall’attuale;

- in via subordinata, poi, viene rilevato il difetto di competenza del Ministero dell’Ambiente, e dunque della conferenza

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