TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-08-01, n. 202415601
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2024
N. 15601/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01861/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2024, proposto da
E R, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e I S per mandato allegato al ricorso, con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
G A M, intimato come controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del D.G. del personale del Dipartimento dell''amministrazione penitenziaria del 12 gennaio 2024 di revoca della nomina del ricorrente alla qualifica di “vice ispettore” del Corpo di polizia penitenziaria con restituzione dell’interessato al ruolo degli agenti e assistenti e assegnazione alla Casa circondariale Pagliarelli di Palermo,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, agente di Polizia Penitenziaria con anzianità di qualifica dal 13 marzo 2015, in servizio presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, ha partecipato al concorso interno per titoli per la nomina alla qualifica iniziale (vice ispettore) del ruolo degli Ispettori nella aliquota b) di cui all’art. 1 del bando, pari a 297 posti, di cui 182 per gli uomini e 25 per le donne, riservato al personale del ruolo degli agenti e degli assistenti; utilmente graduato la nomina è stata disposta con provvedimento direttoriale del 21 novembre 2023.
1.1 Con nota del 12 dicembre 2023, tuttavia, è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca (recte: di annullamento in autotutela) del decreto di nomina, motivato sul rilievo che l’interessato aveva fruito di aspettativa sindacale senza assegni dal 25 settembre 2015 al 29 settembre 2017, non computabile nell’anzianità di servizio richiesta dal bando (cinque anni) quale requisito di partecipazione al concorso interno nella suddetta aliquota.
1.2 Acquisite le osservazioni dell’interessato ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990, con decreto direttoriale del 12 gennaio 2024 è stata disposta la “revoca” del decreto di nomina “… non avendo maturato il medesimo l’anzianità di servizio prevista ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera a) del P.D.G. 12 maggio 2020 ”.
1.2 Con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 20 febbraio 2024 e depositato il 22 febbraio 2024, il provvedimento è stato impugnato, deducendosi le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 co. 1 d.lgs. n. 443/1992 e dell’art. 44 co. 10 d.lgs. n. 95/2017 – Violazione dell’art. 2 lett. a) del bando di concorso approvato con Decreto del D.G. del Personale – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia – Violazione dell’art. 31 co. 4 L. 300/1970 e dell’art. 22 co. 39 L. 724/1994 – Violazione della circolare INPS 1° febbraio 1996, n. 9.
L’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992 soltanto per l’aliquota concorsuale relativa al concorso pubblico richiede una anzianità di tre almeno tre anni di “ effettivo servizio ” alla data del bando, mentre per quella riservata al concorso interno prevede solo una “a nzianità di servizio non inferiore a cinque anni ”.
L’art. 2 del bando a sua volta stabilisce come requisito di ammissione “ una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni ”.
Ciò posto non può, dunque, escludersi il periodo trascorso in aspettativa sindacale dal servizio utile ai fini dell’ammissione al concorso.
A conferma, si osserva che l’art. 89 comma 3 della legge n. 121/1981 – relativa all’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza –