TAR Firenze, sez. I, sentenza 2020-01-23, n. 202000100
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Pubblicato il 23/01/2020
N. 00100/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01284/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Elior Ristorazione S.p.A. in proprio e quale Mandataria Rti, rappresentata e difesa dall'avvocato R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montemurlo, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Montemurlo, Carmignano e Poggio A Caiano non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
unitamente a tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:
- della determinazione n. 419 del 30 agosto 2018, a firma del Dirigente dell'Area servizi alla persona del Comune di Montemurlo, avente ad oggetto “Affidamento del servizio di refezione scolastica per il Comune di Montemurlo-Anni scolastici 2018/2019-2022/2023-CIG CUC 7440387197-Gara n. 5-CUC/2018”.
- dei verbali della procedura di gara, ivi compresi quelli afferenti il sub procedimento di verifica dell'anomalia, nella parte in cui hanno ritenuto ammissibile e/o non hanno escluso DUSSMANN SERVICE s.p.a. dalla predetta gara, e in particolare:
- verbale della Seggio di gara nominato con determinazione n. 288 del 20/06/2018 (approvato con Determinazione n. 290 del 21/06/2018) relativo alla prima sessione di gara, svoltasi in data 20/06/2018;
- verbali della Commissione giudicatrice, nominata con atto n. 289 del 21/06/2018, relativi alle sessioni di gara in data 21/06/2018, 22/06/2018, 23/06/2018, 26/06/2018 e 24/08/2018;
- ove occorra, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale e dei relativi allegati nonché della nota del RUP del 23 agosto 2018;
- del provvedimento, ove effettivamente esistente, che ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;
per la conseguente declaratoria
che il raggruppamento temporaneo della ricorrente è in realtà il legittimo aggiudicatario della procedura di gara de qua e per l'effetto del suo diritto a sottoscrivere il contratto d'appalto o comunque a subentrare nello stesso anche qualora fosse stato sottoscritto nelle more del giudizio;
per la dichiarazione di inefficacia del contratto
ove già stipulato o comunque ove fosse sottoscritto nelle more del presente giudizio, con effetti ex tunc o, in subordine, ex nunc nella parte del contratto ancora da eseguire;
nonché per la condanna
al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l'aggiudicazione dell'appalto e l'affidamento del servizio, con riserva di agire per il risarcimento per equivalente monetario ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, V comma, CPA;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DUSSMANN SERVICE S.P.A. il 6\11\2018
in parte qua della determinazione n. 219 del 16.5.2018 con cui sono stati approvati gli atti della procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano per l'affidamento del “servizio di refezione scolastica per il Comune di Montemurlo - Anni scolastici 2018/2019 - 2022/2023”, limitatamente ai motivi di cui al presente ricorso incidentale;del disciplinare di gara e del capitolato speciale d'appalto e dei relativi allegati, limitatamente ai motivi di cui al presente ricorso incidentale;dei verbali delle sedute di gara del 21.6.2018, 22.6.2018, 23.6.2018, 26.6.2018 e 24.8.2018, limitatamente ai motivi di cui al presente ricorso incidentale e nella parte in cui l'offerta del raggruppamento temporaneo ricorrente è stata ritenuta conforme alla lex specialis di gara, è stata ammessa alla valutazione della commissione giudicatrice e, all'esito di essa, si è collocata al secondo posto in graduatoria;della determinazione n. 419 del 30.8.2018, limitatamente ai motivi di cui al presente ricorso incidentale e nella parte in cui ha approvato i verbali di gara sopra indicati e confermato il collocamento al secondo posto in graduatoria del suddetto RTI;di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non noto, lesivo degli interessi di D Service s.r.l., limitatamente ai motivi di cui al presente ricorso incidentale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. il 14\2\2019:
per l’annullamento:
unitamente a tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:
- della Determinazione n. 13 del 16.1.2019 a firma del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Montemurlo, recante ad oggetto “Gara per il servizio di refezione scolastica anni 2018-2023 - Verifica congruità dell'offerta”;
- nonché, ove occorra:
o della relazione in data 4 gennaio 2019, con la quale il RUP ha informato i membri della Commissione di Gara sulle modalità adottate per il controllo delle giustificazioni pervenute da DUSSMANN, esprimendo parere favorevole in ordine alla congruità e sostenibilità dell'offerta economica dell'aggiudicataria;
o del Verbale dell'VIII sessione di gara della Commissione (GARA N.