TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-07-22, n. 201900860
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Pubblicato il 22/07/2019
N. 00860/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03121/2003 REG.RIC.
N. 01718/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3121 del 2003, proposto da
Immobiliare Miranese sas di M L, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal sig. M F rappresentati e difesi dagli avvocati A T, F Z, P V G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, S. Croce n.466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A I, M B, N O, F T, M M M e G G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica, in Venezia, San Marco n. 4091;
Regione Veneto - (Ve), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
A.S.M. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Busetto, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma n. 464;
B C, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Capo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Einaudi, n. 34;
sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2005, proposto da
Immobiliare Miranese sas di M L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P V G, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A I, N O e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica, in Venezia, S. Marco n.4091;
quanto al ricorso n. 3121 del 2003:
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto n. 348/ p.g. 418556 in data 21.10.2003 avente ad oggetto: “Costituzione accesso provvisorio per il parcheggio scambiatore in via Montagnola a Mestre denominato Gazzera. Decreto di occupazione temporanea delle aree interessate”
e per la condanna
del Comune di Venezia e dell’A.S.M. S.p.A. al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente
quanto al ricorso n. 1718 del 2005:
per l’annullamento
1) del decreto del Direttore Vicario della Direzione Centrale del Patrimonio del Comune di Venezia n.4 del 2.5.2005, notificato l’11.5.2005 con la nota prot.179015 del 9.5.2005, avente ad oggetto “decreto di acquisizione (art.43 –DPR 327/01) delle aree interessate da illegittima occupazione per la realizzazione dell’opera pubblica costituita da “Via della Montagnola” ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 327/01”;
2) di ogni atto annesso, connesso o presupposto, ivi compresa la delibera della giunta Comunale di Venezia n. 207 del 23.3.2005 avente ad oggetto “acquisizione Via della Montagnola ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 327/01”;
nonché per la condanna
al risarcimento del danno derivante dall’usurpazione del bene oggetto dei provvedimenti impugnati.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, di A.S.M. spa, di B C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza “di smaltimento” del giorno 2 luglio 2019 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Immobiliare Miranese sas è proprietaria di un’area sita in località Gazzera nel Comune di Venezia-frazione di Mestre, un tempo occupata in parte dai capannoni dove svolgeva la propria attività di carrozzeria, in parte da mezzi sequestrati, di cui aveva la custodia per ordine dell’Autorità giudiziaria.
2. Il Comune di Venezia, intendendo realizzare un parcheggio scambiatore denominato “Gazzera”, che risultava ubicato su gran parte di tale area, con D.G.C. n. 368 del 03/05/2002 approvava il progetto definitivo dell’opera, dichiarandola di pubblica utilità.
3. L’odierna ricorrente impugnava con ricorso R.G. n. 503/2002 la citata delibera, assieme a tutti gli atti preordinati all’esproprio, a sua volta deliberato con decreto n. 102 del 22.6.2005. Il ricorso è stato successivamente respinto con sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 1199 del 2014, divenuta irrevocabile.
4. Poiché il progetto aveva previsto l’accesso all’area interessata dal parcheggio attraverso via della Montagnola, strada da lungo tempo aperta al pubblico transito e che tuttavia, in sede di una verifica più approfondita, risultava appartenere, pur se in porzione minima, ancora all’Immobiliare Miranese e al sig. M F, si rendeva necessario, al fine di utilizzare l’intero sedime viario per tutto il periodo dei lavori e nelle more dell’acquisto, in capo al Comune, dell’intera porzione stradale, provvedere all’occupazione temporanea d’urgenza delle aree ancora intestate ai privati.
Dopo aver prorogato con D.G.C. n. 89 del 21.2.2003 i termini di fine lavori ed espropriazione, con decreto n. 348 del 21/10/2003 veniva pertanto disposta, ex art. 64 della l. n.2359/1865, l’occupazione temporanea d’urgenza di dette aree. Venivano successivamente perfezionati i verbali di consistenza e di immissione in possesso.
5. Avverso gli atti appena menzionati, con il ricorso rubricato al n.3121/03 R.G. sono insorti la Immobiliare Miranese sas e il sig. M F, articolando i seguenti gruppi di censure:
- Violazione dell’art.7 L.n.241/90 e carenza di motivazione;eccesso di potere per intrinseca contraddittorietà, carenza di motivazione sotto altro profilo ed incompetenza;eccesso di potere per indeterminatezza , riconducibili ai dedotti vizi di natura formale e/o procedimentale del decreto di occupazione n.348/03;
- Violazione dell’art.13 L.n.1865/2359, dell’art.107 del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art.7 L.n.241/90 con riferimento alla delibera della Giunta Comunale n.89 del 21.2.2003 di proroga dei termini di inizio e fine espropriazioni e lavori;
- Eccesso di potere per incompetenza;violazione artt.9 e 13 L.n.1865/2359 e violazione del principio di copertura finanziaria previsto dall’art.200 del D.Lgs.267/2000 con riferimento, anche in via derivata, alla delibera della Giunta Comunale n.368/02.
Con lo stesso mezzo di tutela i ricorrenti proponevano domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati.
6. Si sono costituiti in giudizio con rispettive memorie difensive il Comune di Venezia, la controinteressata A.S.M. spa, società affidataria della realizzazione e della gestione del parcheggio e il controinteressato arch. C B, eccependo l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
7. Alla camera di consiglio del 18.12.2003 i ricorrenti rinunciavano alla domanda cautelare.
8. Con ordinanza istruttoria n. 24 del 19 gennaio 2016 il Presidente del TAR disponeva a cura dell’Amministrazione resistente l’acquisizione di una documentata relazione sull’evoluzione della vicenda.
9. L’Amministrazione comunale prestava adempimento all’onere istruttorio, depositando in data 12.2.16 circostanziata relazione con cui si informava che:
-il Comune di Venezia, con nota prot. n. 57009 del 10/02/2005, aveva avviato il procedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, del sedime di via della Montagnola, già fatto oggetto di occupazione temporanea con il decreto in questa sede gravato, procedimento che era stato portato a termine con il decreto di acquisizione n. 4, prot. n. 168833 del 02/05/2005;
-quest'ultimo provvedimento aveva nel frattempo formato oggetto di separato ricorso da parte dell’Immobiliare Miranese (chiamato anch’esso in decisione in data odierna e rubricato al n.1718/05 R.G.- v. infra);
-la D.G.C. n. 368 del 03/05/2002 e la D.G.C. n. 89 del 21/02/2003, in questa sede entrambe gravate, erano state impugnate con altro e distinto ricorso (n. 503/02 R.G.) sempre da parte della stessa Immobiliare Miranese s.a.s., che, però, come sopra accennato, era già stato rigettato con sentenza n. 1199/2014;
-l’opera pubblica (parcheggio scambiatore “Gazzera”) per cui era stato disposto l’esproprio in contestazione era stata nelle more realizzata e completata.
10. In vista dell’approssimarsi dell’udienza di merito, le pari tutte davano atto, a mezzo di rispettivi scritti difensivi, dell’intervenuto provvedimento di acquisizione sanante adottato ex art.43 del d.P.R. n.327/2001, dell’impugnazione proposta contro lo stesso da parte della Immobiliare Miranese con ricorso n.1718/05 R.G. (che faceva venir meno, ad avviso delle parti resistenti, l’interesse al ricorso n. 3121/03 R.G.) e dell’altrettanto sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della stessa norma poc’anzi citata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell’8.10.2010.
11. Con il già menzionato ricorso n.1718/05 R.G. l’Immobiliare Miranese sas ha invero impugnato il decreto n. 4, prot. n. 168833 del 02/05/2005 del Direttore Vicario della Direzione Centrale Patrimonio del Comune di Venezia e la presupposta D.G.C. n.207 del 23.3.2005, aventi ad oggetto l’acquisizione al patrimonio indisponibile dello stesso Comune, ex art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, del sedime di via della Montagnola già fatto oggetto di occupazione temporanea e il riconoscimento a titolo risarcitorio per la perdita di proprietà del bene della somma di € 2,10 al mq, oltre ad interessi moratori maturati di anno in anno a decorrere dal 1° giugno 2002, per la somma complessiva di € 2.626,44.
A supporto dell’impugnazione essa deduceva le seguenti doglianze:
- Violazione dell'art. 43 del d.P.R 8.6.2001 n. 327. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e per travisamento dei fatti.
Con il primo motivo di ricorso, la Immobiliare Miranese sas ha censurato il gravato provvedimento nella parte in cui avrebbe coinvolto non solo il sedime della strada, ma anche una fascia laterale destinata a marciapiede ed estranea a finalità di utilizzazione pubblica, rispetto alla quale l’Amministrazione era sprovvista di titolo.
- Violazione dell'art. 43 del d.P.R 8.6.2001 n. 327. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di motivazione .
Con il secondo motivo di ricorso, è lamentata l’omessa e/o inadeguata valutazione degli interessi in conflitto, come viceversa imporrebbe l’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001.
- Violazione degli artt. 37 e 43 del d.P.R.