TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-12-15, n. 201102976
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N. 02976/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01543/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2011, proposto da:
G O, rappresentato e difeso dagli avv. A P, S L, con domicilio eletto presso A P in Catania, via Napoli, 61;
contro
Comune di Aci Castello;
per l'ottemperanza
E.G. SU DECRETO INGIUNTIVO N.142/2010 DEL TRIBUNALE DI CATANIA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 il dott. B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, non opposto e divenuto pertanto esecutivo, il Comune di Acicastello è stato condannato al pagamento, a favore del ricorrente sig. G O,delle somme di denaro nel medesimo decreto indicato, oltre gli interessi maturati e le spese.
DIRITTO
La domanda proposta nel presente giudizio è ammissibile e fondata.
Appare evidente che al giudicato in questione non è stato ottemperato.
Il Comune intimato dovrà quindi provvedere al pagamento della somma dovuta nel termine indicato in dispositivo.
Decorso infruttuosamente tale termine, a tale adempimento provvederà, sostitutivamente, il Commissario “ad acta” nominato da questo Tribunale.
Il Commissario “ad acta”, dopo l’espletamento dell’incarico, trasmetterà una relazione dettagliata al sig. Procuratore Regionale della Corte dei conti di Palermo, per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di amministratori e funzionari, derivanti dall’inottemperanza al giudicato (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso spettante al Commissario “ad acta” e ad eventuali oneri accessori del credito).