TAR Roma, sez. 3Q, decreto cautelare 2016-08-08, n. 201604649

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, decreto cautelare 2016-08-08, n. 201604649
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201604649
Data del deposito : 8 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2016

N. 08419/2016 REG.RIC.

N. 04649/2016 REG.PROV.CAU.

N. 08419/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8419 del 2016, proposto da:
Soc Exelgyn Sas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati S C C.F. CDDSMN70T01H501L, M T C.F. TRRMRA77A20F704O, con domicilio eletto presso Studio Legale Bird &
Bird in Roma, via Flaminia, 133;

contro

Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Trentino Alto Adige, Regione Umbria, Regione Valle D'Aosta, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordine di pagamento avente ad oggetto il ripiano dello splafondamento della spesa farmaceutica ivi indicata rivolto alla ricorrente attraverso l'avviso pubblicato sul sito web dell'aifa in data 8/7/16 sul governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013/2014/2015, concernente "modalità operative di attuazione dell'art. 21, co. 2 e 10, del d.l. n. 113/2016";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. Amm, accolta con decreto n. 4248/2016;

vista l’istanza di revoca presentata dalla resistente;

ritenuto:

che , nell’ottica di bilanciamento degli opposti interessi, occorre disporre la sospensione della gravata determinazione limitatamente alla parte in cui impone alla ricorrente il versamento di somme maggiori:

o di quelle da quest’ultima iscritte e accantonate nel proprio bilancio per le causali indicate;

ovvero, in caso di mancata puntuale allocazione, della somma risultante dai dati dell’azienda, in assonanza, del resto, con quanto indicato nel parere reso dal Ministero della Salute in data 21 luglio 2016 sull’art.21 del d.l. n.113/2016;

che al versamento di tali somme deve provvedersi nel termine di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione a mezzo pec del presente decreto;


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