TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 2016-11-28, n. 201607185
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Pubblicato il 28/11/2016
N. 07185/2016 REG.PROV.PRES.
N. 06631/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6631 del 2010, proposto da:
A G, rappresentato e difeso dall'avvocato A D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza di Villa Carpegna, 43;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del rigetto delle istanze per il rinnovo del permesso di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 21 luglio 2010;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2, all. 3 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per i termini in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto continuano a trovare applicazione le norme previgenti;
Ritenuto, pertanto, applicabile il termine biennale dal deposito del ricorso previsto dall’ art. 23, co. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 per la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza;
Considerato che nel predetto termine non è stata presentata alcuna istanza;
Ritenuto di dover pertanto dichiarare l’estinzione del giudizio per perenzione ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. b), e 85 c.p.a..;
Ritenuto che ai sensi dell’art. 83, comma 1, cod. proc. amm. ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio;