TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-10-20, n. 202300957
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 00957/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2021, proposto da
C F, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato D V in Firenze, lungarno Vespucci 58;
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S B e E O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
L M, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
del D.R. n. 133 prot. 0009474/2021 del 28.01.2021 di approvazione degli atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca denominata “Raccolta ed elaborazione dati per la sostenibilità” – s.s.d. SECS/01 – Statistica e SECS-S/05 – Statistica Sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche;
del verbale della prima riunione e relativo Allegato A, del verbale della seconda riunione con colloquio, del verbale della terza riunione per il colloquio;
di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto ivi compreso il provvedimento del responsabile della struttura di conferimento dell'assegno al Dott. M
nonché per la condanna
dell'Università di Pisa a disporre il conferimento dell'assegno di ricerca oggetto della selezione pubblica della procedura a favore della ricorrente;
ovvero, in subordine
dell'Università di Pisa a procedere a nuova valutazione dei titoli presentati dai candidati mediante Commissione esaminatrice in composizione del tutto diversa da quella che ha operato, anche in sede di istanze cautelari;
disponendo, per l'effetto, affinché l'Università medesima provveda all'assegnazione alla ricorrente dell'assegno messo a concorso per l'intera durata del beneficio, pari a n. 12 mesi, rinnovabili per un periodo non inferiore all'anno, nei limiti stabiliti all'art. 6 comma 2-bis della L. 27 febbraio 2015 n. 11, assicurando così alla medesima la possibilità di effettuare la ricerca oggetto della selezione mediante reintegrazione in forma specifica;
o, in subordine, condannare l'Università di Pisa al risarcimento per equivalente dei danni sofferti dalla ricorrente tenendo conto del valore dell'assegno ammontante a € 24.425,77 al quale vanno aggiunti i danni non patrimoniali principalmente per il sicuro pregiudizio sulle prospettive di carriera da determinarsi equitativamente;
con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa C F ha impugnato il decreto n. 133 (prot. 0009474/2021) del 28 gennaio 2021 di approvazione degli atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca denominata “ Raccolta ed elaborazione dati per la sostenibilità ” – s.s.d. SECS/01 – Statistica e SECS-S/05 – Statistica Sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e, ciò, unitamente agli atti ad esso presupposti.
Come risulta dalla domanda di partecipazione la ricorrente ha indicato 13 (tredici) elaborati di ricerca ritenuti utili ai fini della selezione, tra articoli in rivista (tutti pubblicati in riviste scientifiche incluse nell’elenco ANVUR per l’area 13), contributi in volume dotati di ISBN e contributi in atto di convegno con ISSN/ISBN.
Il Dott. M ha indicato, invece, 7 (sette) prodotti della ricerca, tra cui 3 (tre) articoli pubblicati su riviste che non soddisfano i criteri Anvur.
A partire dalla seconda riunione del 21 gennaio 2021 la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, attribuendo un punteggio per ciascuna delle voci di valutazione come segue.
La graduatoria finale vedeva, quindi, al primo posto il Dott. M con 46 punti, mentre la Dott.ssa F, otteneva 45 punti, con un solo punto di distacco dal vincitore.
Con il decreto