TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-10-20, n. 202300957
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 00957/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2021, proposto da
C F, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato D V in Firenze, lungarno Vespucci 58;
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati S B e E O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
L M, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
del D.R. n. 133 prot. 0009474/2021 del 28.01.2021 di approvazione degli atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca denominata “Raccolta ed elaborazione dati per la sostenibilità” – s.s.d. SECS/01 – Statistica e SECS-S/05 – Statistica Sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche;
del verbale della prima riunione e relativo Allegato A, del verbale della seconda riunione con colloquio, del verbale della terza riunione per il colloquio;
di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto ivi compreso il provvedimento del responsabile della struttura di conferimento dell'assegno al Dott. M
nonché per la condanna
dell'Università di Pisa a disporre il conferimento dell'assegno di ricerca oggetto della selezione pubblica della procedura a favore della ricorrente;
ovvero, in subordine
dell'Università di Pisa a procedere a nuova valutazione dei titoli presentati dai candidati mediante Commissione esaminatrice in composizione del tutto diversa da quella che ha operato, anche in sede di istanze cautelari;
disponendo, per l'effetto, affinché l'Università medesima provveda all'assegnazione alla ricorrente dell'assegno messo a concorso per l'intera durata del beneficio, pari a n. 12 mesi, rinnovabili per un periodo non inferiore all'anno, nei limiti stabiliti all'art. 6 comma 2-bis della L. 27 febbraio 2015 n. 11, assicurando così alla medesima la possibilità di effettuare la ricerca oggetto della selezione mediante reintegrazione in forma specifica;
o, in subordine, condannare l'Università di Pisa al risarcimento per equivalente dei danni sofferti dalla ricorrente tenendo conto del valore dell'assegno ammontante a € 24.425,77 al quale vanno aggiunti i danni non patrimoniali principalmente per il sicuro pregiudizio sulle prospettive di carriera da determinarsi equitativamente;
con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa C F ha impugnato il decreto n. 133 (prot. 0009474/2021) del 28 gennaio 2021 di approvazione degli atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca denominata “ Raccolta ed elaborazione dati per la sostenibilità ” – s.s.d. SECS/01 – Statistica e SECS-S/05 – Statistica Sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e, ciò, unitamente agli atti ad esso presupposti.
Come risulta dalla domanda di partecipazione la ricorrente ha indicato 13 (tredici) elaborati di ricerca ritenuti utili ai fini della selezione, tra articoli in rivista (tutti pubblicati in riviste scientifiche incluse nell’elenco ANVUR per l’area 13), contributi in volume dotati di ISBN e contributi in atto di convegno con ISSN/ISBN.
Il Dott. M ha indicato, invece, 7 (sette) prodotti della ricerca, tra cui 3 (tre) articoli pubblicati su riviste che non soddisfano i criteri Anvur.
A partire dalla seconda riunione del 21 gennaio 2021 la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, attribuendo un punteggio per ciascuna delle voci di valutazione come segue.
La graduatoria finale vedeva, quindi, al primo posto il Dott. M con 46 punti, mentre la Dott.ssa F, otteneva 45 punti, con un solo punto di distacco dal vincitore.
Con il decreto n. 133/2021 del 28 gennaio 2021, l’Amministrazione universitaria ha approvato gli atti della procedura, dichiarando vincitore il Dott. M.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati, con un’unica ma articolata censura, si sostiene la violazione dell’art. 22 della L. n. 240/2010 e dell’art. 6 del Bando, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la Commissione avrebbe preso in considerazione solo 11 dei 13 elaborati di ricerca presentati ai fini della valutazione e, nell’ambito di questi ultimi, ne avrebbe valutati soltanto otto.
Si è costituita l’Università di Pisa che ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso perché relativo al merito dell’attività valutativa-discrezionale svolta dalla commissione giudicatrice.
A seguito della camera di consiglio del 5 maggio 2021, e con ordinanza n. 243/2021, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo prevalente l’interesse alla conclusione dell’attività di ricerca, già instaurata e a decorrere dall’8 febbraio 2021.
Nelle ultime memorie la ricorrente ha evidenziato che il progetto di ricerca di cui si tratta era stato concluso dal dott. M, essendo decorso il periodo annuale di riferimento.
Malgrado ciò la stessa ricorrente ha rilevato come restasse immutato l’interesse ad una dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori e ai sensi dell’articolo 34, cpa e, ciò, stante la domanda risarcitoria dedotta dalla dott.ssa F nel ricorso introduttivo.
In questo senso e all’udienza del 12 ottobre 2023, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario premettere che, come confermato dalle parti in causa, il progetto di ricerca si è svolto ed è stato concluso dal vincitore della procedura di cui si tratta, circostanza quest’ultima dalla quale deriva l’improcedibilità della domanda di annullamento degli atti relativi alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca per sopravvenuto difetto di interesse.
1.1 Ciò premesso sussiste comunque l’interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia sulla domanda di risarcimento e ai sensi dell’art. 34 cpa, previo accertamento incidentale dell’illegittimità degli atti impugnati.
1.2 Sul punto va anticipato, sin d’ora, che le argomentazioni della ricorrente sono fondate e condivisibili.
1.3 Come è desumibile dagli atti depositati in giudizio la Commissione, alla prima riunione, aveva stabilito i criteri di valutazione delle pubblicazioni, prevedendo espressamente che “ nel limite massimo di 40 punti, la commissione attribuirà 2 punti per ciascuna pubblicazione su rivista scientifica (che soddisfi i criteri Anvur) o saggio/capitolo di libro e 4 punti per pubblicazioni su riviste di eccellenza in settori congruenti il bando, dalle quali sia (in entrambi i casi) possibile desumere competenza nel campo dell’analisi dei dati e della metodologia statistica ”.
1.4 Ne consegue che si era in presenza di un criterio di attribuzione del punteggio pressoché automatico, che implicava l’assegnazione di 2 punti per ciascuna pubblicazione su una rivista scientifica ricompresa negli elenchi Anvur o saggio/capitolo di libro e, ancora, di 4 punti per pubblicazioni di riviste di eccellenza (ovvero di fascia “A”).
1.5 Malgrado l’espressa previsione di un preciso criterio di assegnazione è confermato dalla stessa Università che la Commissione ha preso in considerazione solo 11 (undici) dei 13 (tredici) elaborati di ricerca presentati dal ricorrente, valutandone peraltro solo 8 (otto) tra quelli presentati.
1.6 Al contrario e in applicazione dei criteri che la Commissione aveva precostituito, risultava indispensabile esaminare tutti gli elaborati di ricerca indicati nella domanda di partecipazione della Dott.ssa F, senza che fosse consentito escluderne alcuni dalla valutazione.
1.7 Affermare (peraltro ex post) che i lavori non valutati non sarebbe stati “rilevanti” non può che integrare gli estremi di un’asserzione meramente apodittica che nemmeno trova riscontro nei verbali della procedura, costituendo un’integrazione postuma non ammissibile (in questo senso Cons. Stato Sez. VI, 09/03/2021, n. 2001).
1.8 L’asserita non rispondenza ai criteri prefissati (laddove effettivamente riscontrata) avrebbe dovuto essere espressamente affermata dalla Commissione anche per le due pubblicazioni dell’elenco non menzionate, così come è avvenuto per le tre espressamente ritenute non valutabili, ossia: “ pacchetto software e working paper .. ”.
1.9 Con riferimento a questi ultimi elaborati va, altresì, evidenziato che non è dato comprendere le ragioni in base alle quali la Commissione ha ritenuto che non fossero “valutabili”, non essendosi in presenza di lavoro preparatori o di semplici pacchetti software (come sostiene l’Università), ma di elaborati che costituivano delle vere e proprie pubblicazione.
2. Si consideri, inoltre, che la Commissione ha valorizzato (anche qui senza fornire motivazione alcuna) tre articoli del Dott. M pubblicati su riviste che non integravano i criteri previsti e, ciò, nella parte in cui si era stabilito che, per l’attribuzione dei 2 punti previsti per ciascuna pubblicazione, quest’ultima doveva essere stata pubblicata “ su rivista scientifica che soddisfi i criteri ANVUR ”.
2.1 Il complesso dei punteggi così attribuiti è stato determinante ai fini dell’aggiudicazione della selezione a favore del Dott. M e, ciò, anche considerando che la differenza tra i due candidati in graduatoria risultava corrispondente ad un solo punto.
2.2 Si è, dunque, in presenza di un difetto di istruttoria, in termini di omessa e adeguata considerazione di dati fattuali oggettivi e di travisamento degli stessi, in quanto l’Amministrazione aveva espressamente circoscritto l’esercizio del proprio potere discrezionale con la previsione di specifici criteri.
2.3 Nemmeno risultano condivisibili le argomentazioni dell’Università laddove sostiene (anche con riferimento all’eccezione preliminare di inammissibilità) che il giudizio della Commissione atterrebbe all’esercizio di un potere discrezionale e non sarebbe sindacabile da questo Tribunale.
Come affermato dalla giurisprudenza: “ la discrezionalità tecnica della commissione di concorso nella formulazione dei giudizi sui curricula dei partecipanti alla selezione è sindacabile in sede giurisdizionale amministrativa mediante il riscontro di sintomi di eccesso di potere che ne denotino un esercizio non conforme ai principi generali dell’azione amministrativa (Cons. Stato, IV, 9 aprile 1999, n. 601).
Nell’ambito di tali principi generali si colloca la ragionevolezza, la quale si declina tra l’altro nei concetti di coerenza ed adeguatezza, cui il potere amministrativo deve informarsi per la migliore cura dell’interesse pubblico che ne costituisce la causa (Consiglio di Stato, sentenza n. 3312/2022). Laddove, infatti, le valutazioni di carattere tecnico-scientifico sulla rilevanza di titoli e pubblicazioni, onde determinare e graduare il valore dei candidati, attengano al rilevamento di dati statistici o la verifica di elementi fattuali non si ricade nell’ambito dell’opinabilità, soggetta alle fisiologiche criticità proprie di ogni giudizio, ma nella vera e propria discrezionalità tecnica, la quale richiede l’esatta considerazione di un fatto secondo i parametri di determinate scienze e tecniche. In tali ipotesi è ammesso il controllo del Giudice, trattandosi di apprezzamenti tecnicamente verificabili.
2.4 In considerazione di quanto sopra evidenziato deve ritenersi l’esistenza di una rilevante probabilità che, in sede di rideterminazione dei punteggi (ora non più possibile stante l’avvenuta conclusione dell’attività), l’attuale ricorrente si sarebbe collocata al primo posto della graduatoria e, ciò, anche considerando l’esiguità della differenza di punteggio tra i due candidati e il complesso delle valutazioni che sarebbero state da rimettere al giudizio della commissione.
Essendo ormai preclusa la risarcibilità del danno in forma specifica, l'Università va condannata, in via equitativa, ad un risarcimento pari alla metà dell’importo dell’assegno di ricerca di cui trattasi.
2.5 Il danno da liquidare va, pertanto, quantificato in via equitativa in euro 12.212,88 (dodicimilaottocentododici//88), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.6 Va, al contrario, respinta la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chances che la ricorrente riconduce all’impossibilità di spendere il titolo rappresentato dal contratto di ricerca in futuri concorsi.
2.7 Sul punto la ricorrente non ha fornito alcuna prova e dimostrazione circa l’insorgere di detto profilo di danno, circostanza quest’ultima che consente di applicare un costante orientamento giurisprudenziale nella parte in cui ha sancito che “ Al fine di ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance è necessario che il danneggiato dimostri, anche se presuntivamente ma sempre in base a circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto, e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta ” (Cons. Stato Sez. V, 18/10/2022, n. 8860).
2.8 In conclusione la domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre va accolta la domanda di risarcimento del danno nei termini sopra precisati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.