TAR Trento, sez. I, sentenza 2011-08-01, n. 201100222
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N. 00222/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2010, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dall'avv. A M V, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Calepina n. 65
contro
Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti N P, M D S e V B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della P.A.T. in Trento, piazza Dante, n. 15
per l'annullamento
della determinazione del Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia autonoma di Trento n. 350 del 28 aprile 2010, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida B n. U18990971M del ricorrente contestualmente sottoposto a nuovo esame di idoneità tecnica, nonché di ogni altro atto presupposto e comunque al suddetto connesso, ivi compresa la nota 22 aprile 2010, n. 11678 del medesimo Servizio, che ha respinto l'istanza di revoca del suddetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il sig. F A ha impugnato la determinazione del Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia autonoma di Trento n. 350 del 28 aprile 2010, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida B n. U18990971M del ricorrente, contestualmente sottoposto a nuovo esame di idoneità tecnica, nonché la nota 22 aprile 2010, n. 11678 del medesimo Servizio, che ha respinto l'istanza di revoca del suddetto provvedimento.
A sostegno dell’impugnativa sono stati formulati i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 126 bis, comma 1 bis, del Codice della Strada e dell’art. 8, comma 1, della L. n. 689/1981, in relazione alla decurtazione di 5 punti ciascuna per complessivi 15 punti patente su tre violazioni all’art. 142, comma 8, Codice della Strada, rilevate in data 31.3.2008 e considerate autonomamente ai fini delle relative sanzioni accessorie;
2) violazione dell'art. 126 bis, commi 3 e 6, del Codice della Strada, in relazione al difetto del presupposto di definitività delle decurtazioni di punti patente correlate alle violazioni accertate dalla Polizia Stradale di Como e dalla Polizia Municipale di Trento, per le quali il ricorrente non avrebbe ricevuto le comunicazioni prescritte dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, sostenendo l'infondatezza del ricorso e instando quindi per il suo rigetto.
All’udienza pubblica del 7 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si premette che a seguito di tre infrazioni all’art. 142, comma 8, del Codice della Strada ( decurtazione punti patente per superamento dei limiti di velocità ), rilevate nei confronti dell’autovettura del ricorrente, la Motorizzazione civile della Provincia autonoma di Trento disponeva, con l’impugnato provvedimento n. 350/2010, la revisione della patente di guida per perdita totale dei punti.
Il sig. A formulava in data 11 maggio 2010 una richiesta di revoca in autotutela, indirizzata anche nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso la Direzione generale responsabile dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Nella medesima, che peraltro non sortiva riscontro, il deducente lamentava la mancata applicazione del trattamento sanzionatorio in caso di concorso di violazioni e comunque l’assenza del presupposto di definitività delle sanzioni accessorie di decurtazione del punteggio patente correlate alla violazione dell'art. 142, comma 8, accertata dalla Polizia stradale di Como, nonché alla violazione dell’art. 146 stesso Codice, relativa alla infrazione contestata dalla Polizia Municipale di Trento in data 23.11.2009, pure menzionata nella comunicazione della Motorizzazione civile in data 30.3.2010 di avvio del procedimento di revisione, sostenendosi altresì che in ordine a tali violazioni l’interessato non avrebbe ancora ricevuto dal Ministero dei Trasporti la nota di variazione del punteggio patente prescritta all’art. 126 bis, comma 3, del codice della strada.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 126 bis, comma 1-bis, codice della strada, allegando che le tre infrazioni per eccesso di velocità, elevate da parte della Polizia stradale, reparti di Mantova, Como e Varese, ex art. 142, comma 8, stesso codice, sarebbero state commesse il medesimo giorno, nell’arco temporale di 20 minuti sullo stesso tratto autostradale Torino - Trieste e sarebbero, pertanto, legate tra loro dall’istituto del concorso materiale ex art. 8, comma 1, L. n. 689/1981.
All’esposto rilievo è agevole replicare che, quanto alle suddette tre contravvenzioni, dalla documentazione prodotta non pare potersi indurre che le infrazioni in parola siano state commesse con unico atto, tenuto conto del fatto che esse sono state accertate, pur nell’ambito della stessa giornata del 31.3.2008, in tratti autostradali non contigui né prossimi fra di loro.
Invero, la prima infrazione per eccesso di velocità (164,04 Km/h) è stata rilevata nel Comune di Cavenago Brianza (Milano), nel tratto compreso tra il Km. 24,300 e 29,850 dell’autostrada A4 Torino-Trieste (doc. 2 della resistente);la seconda infrazione (161,30 Km/h) nel Comune di Bergamo nel tratto compreso tra il Km 46,000 e 53,450 della stessa autostrada A4 (doc. 3 della resistente);la terza (166,04 Km/h) nel Comune di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) tra il Km. 67,400 e 76,000 dell’autostrada in questione (doc. 4 della resistente).
Tali elementi oggettivi valgono di per se’ a confutare l’assunto del ricorrente che ci si trovi di fronte ad un’unica azione violativa, esclusivo elemento di connessione tra i tre illeciti, giuridicamente irrilevante, essendo il costante superamento di 160 Km/h.
Per altro verso è da rilevare, altresì, che , la detrazione di punteggio patente, relativa alle predette infrazioni, è ricompresa nel limite di 15 punti complessivi, sicché non si ravvisano neppure violazioni, da parte della Motorizzazione, dell’art. 126, comma 1 bis, del codice della strada, né dell’art. 8, comma 1, della L. n. 689/1981, il quale consente comunque un aumento sino al triplo della sanzione da applicare che condurrebbe ugualmente alla sottrazione dei 15 punti decurtati per le infrazioni considerate.
Il primo motivo è quindi infondato sotto ogni profilo.
3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 126 bis, comma 3, del Codice stradale per mancata comunicazione della perdita punti da parte dell’Anagrafe nazionale dei conducenti, per due infrazioni accertate, rispettivamente dalla Polizia stradale di Como il 31.3.2008 e dalla Polizia municipale di Trento in data 23.11.2009.
In particolare, il ricorrente obietta che il verbale di accertamento di un’ infrazione, cui consegue la decurtazione dei punti sulla patente, non potrebbe dirsi immediatamente impugnabile con riferimento a tale punto, non contenendo, detto verbale, un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa e, nella specie, reclama l’assenza del presupposto di definitività delle sanzioni accessorie di decurtazione del punteggio patente, asseritamente non comunicate, riferibili alle violazioni accertate dalla Polstrada di Como e dalla Polizia municipale di Trento.
Al riguardo, si osserva, anzitutto, che il richiamato art. 126 bis prevede testualmente, al comma 2, che “l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”, precisando al riguardo che “la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria…”;il successivo comma 3 dispone poi che “ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida” e che “ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri”.
Se, dunque, la decurtazione dei punti dalla patente di guida viene in effetti irrogata, ai sensi del citato articolo 126 bis, come modificato dall' art. 44 del D.L. n. 262 del 2006 convertito dalla legge n. 286 del 2006, dall’Autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione dell'infrazione, nella specie il provvedimento impugnato si rivela perfettamente legittimo, tenuto conto che medio tempore è intervenuto il pagamento, da parte del ricorrente, delle sanzioni pecuniarie relative alle infrazioni accertate e che il suddetto pagamento, oltre ad integrare la definitività dei nominati provvedimenti sanzionatori, comporta l’intangibilità delle relative misure accessorie di decurtazione del punteggio, a prescindere dall’avvenuta ricezione della comunicazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 126 bis, da parte dell'anagrafe nazionale dei conducenti.
D’altra parte, l’avversato provvedimento di revisione appare strettamente consequenziale alle infrazioni agli artt. 142, comma 8, e 146 del codice della strada a suo tempo contestate all’interessato, di cui in ogni caso risultano, anche rispetto a quelle accertate dalla Polstrada di Como e dalla Polizia municipale di Trento, le comunicazioni della perdita punti da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, come puntualmente evidenziato nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49466 del 7.6.2010, inviata pure al ricorrente, nella quale si rileva che “da verifiche effettate presso la citata Anagrafe, le predette variazioni di punteggio risultano regolarmente comunicate alla S. V. rispettivamente in data 10.09.2008 e in data 25.02.2010”.
Le riportate doglianze vanno pertanto respinte .
4. Per le considerazioni sopra esposte, resta confermata la complessiva legittimità dei provvedimenti impugnati ed il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite, ivi compresi diritti ed onorari, seguono come di regola la soccombenza ( art. 26 c.p.a. ) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.