TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-04-10, n. 200900446

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-04-10, n. 200900446
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 200900446
Data del deposito : 10 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00461/2008 REG.RIC.

N. 00446/2009 REG.SEN.

N. 00461/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 461 del 2008, proposto da:
B A R, rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Guicciardini n. 9;

contro

il Comune di Orgosolo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Giovanni P Ctu, via Manzoni n. 33;

il Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune Orgosolo pro-tempore, non costituito in giudizio;

la Commissione del concorso pubblico per esami a un posto di Istruttore contabile a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Orgosolo, in persona del Presidente, non costituito in giudizio;

nei confronti di

D R M F, M A, C G, S C, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, per quanto di ragione,

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 posto di istruttore contabile a tempo pieno e indeterminato, approvata con determinazione S/A n. 52 del 12 marzo 2008;

di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o comunque connessi, in particolare dei provvedimenti con i quali la Commissione di concorso avesse eventualmente dettato criteri di valutazione dei titoli in contrasto con il bando ovvero con il regolamento comunale dei concorsi, nonché del provvedimento di nomina del vincitore e delle eventuali altre assunzioni effettuate da enti del medesimo comparto con scorrimento della impugnata graduatoria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Orgosolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/03/2009 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con determinazione del Servizio Amministrativo - Ufficio Personale – n. 78 del 25 maggio 2007, il Comune di Orgosolo bandiva un concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, del vigente CCNL, comparto enti locali.

Il bando disciplinava puntualmente – tra l’altro - i criteri per la valutazione dei titoli, distinguendo tra titoli di studio (massimo 4 punti), titoli di servizio (massimo 4 punti) e titoli vari (massimo 2 punti).

All'esito delle prove d’esame, la commissione giudicatrice procedeva alla valutazione dei titoli ed alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

In quest'ultima, la ricorrente si collocava al terzo posto con il punteggio di 49,95 (di cui 49 per le prove di esame e 0,95 per i titoli).

Con raccomandata del 13 febbraio 2008 la signora B chiedeva alla commissione di concorso il riesame dei titoli prodotti con la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

A seguito del riesame, tuttavia, veniva confermata al terzo posto della graduatoria definitiva, seppur con il punteggio incrementato a 50,15, essendole stati attribuiti punti 0,20 per l'esperienza di lavoro maturata presso il comune di Oliena dal 9 novembre 2006 al 13 giugno 2007.

Per effetto dell'attribuzione dell’anzidetto punteggio, la ricorrente risultava comunque classificata alle spalle del vincitore, M F D, primo classificato con 60,50 punti, e della seconda classificata, A M, che aveva conseguito 50,20 punti.

Con il ricorso in esame, notificato il 15 maggio 2008 e depositato il successivo 13 giugno, la ricorrente ha impugnato le operazioni concorsuali relative all'attribuzione del punteggio per i titoli valutabili, evidenziando, anche nell'impossibilità di insidiare il candidato risultato vincitore, il suo interesse al miglior posizionamento in graduatoria in ragione, ai sensi dell’art.13 del bando di concorso, della validità triennale della medesima per la copertura di eventuali ulteriori posti disponibili di pari categoria e profilo professionale.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

Violazione dell'art. 6 della lex specialis - violazione dell'art. 28, comma 2, lettera a) del Regolamento comunale per le procedura concorsuali: con riguardo alla mancata valutazione del servizio prestato dalla candidata alle dipendenze del comune di Oliena dal 9 novembre 2006 al 13 giugno 2007, tenuto conto che ai sensi del regolamento comunale dei concorsi il servizio è frazionabile in mesi ai fini della sua valutazione, prescrivendosi che i periodi superiori a 15 giorni si computano come un mese intero, mentre quelli inferiori non si valutano;

Violazione dell'art. 6 della lex specialis - violazione dell'art. 28, comma 2, lettera a) del Regolamento comunale per le procedura concorsuali: con riguardo alla mancata attribuzione del punteggio previsto dal bando per i corsi di formazione frequentati dalla ricorrente;

Violazione dell'art. 6 della lex specialis - violazione dell'art. 28, comma 2, lettera a) del Regolamento comunale per le procedura concorsuali: in quanto, nella valutazione delle esperienze professionali, non sono state considerate quelle presso il comune di Oliena alle dipendenze della Starcust (ove si era occupata della riscossione dei tributi comunali ICI e TARSU). Del pari, non è stato attribuito alcun punteggio con riguardo al tirocinio di formazione svolto nel periodo 18 febbraio - 18 maggio 2004, per un totale di 320 ore, presso l'azienda sanitaria locale, servizio bilancio.

Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l'annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento impugnato, vinte le spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l'amministrazione intimata che, con articolate difese, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.

Alla camera di consiglio del 2 luglio 2008 l'esame dell'istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.

Alla pubblica udienza del 18 marzo 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la mancata applicazione del regolamento comunale dei concorsi in ordine alla valutabilità delle esperienze lavorative infra annuali maturate.

Sostiene infatti la signora B che l'attribuzione del punteggio per i titoli di servizio, come indicata nel bando di concorso, nel quale si faceva generico riferimento ad ogni anno di servizio, non precludesse, per i periodi inferiori, la valutazione nei limiti indicati dall'articolo 28 del regolamento concorsi, per il quale (punto 5) “ Il servizio annuo è frazionabile in mesi ai fini della valutazione. Nel computo totale del servizio, i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero, quelli inferiori non si valutano”.

Il motivo è fondato.

Premesso l’anzidetto quadro normativo di riferimento, costituente lex specialis della procedura concorsuale, la commissione giudicatrice, nella seduta del 27 agosto 2007, nella determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli di studio e di servizio, rimandava – per quanto non espressamente previsto - alle tabelle ed alle norme del regolamento concorsi e del bando.

Tale rinvio, in mancanza di espresse limitazioni, non può che essere riferito anche alla disposizione regolamentare invocata dalla ricorrente ai fini del computo della sua esperienza lavorativa..

Pertanto, nella fase di valutazione dei titoli, tale disposizione andava necessariamente ed integralmente applicata dalla commissione giudicatrice, non sussistendo affatto, in tale sede, alcun profilo di discrezionalità amministrativa, risultando il potere di scelta già consumato in sede di determinazione dei criteri.

Ai fini del calcolo del punteggio da attribuirle, pertanto, occorreva fare riferimento al combinato disposto dei due menzionati testi disciplinanti la procedura concorsuale (bando e regolamento).

Ed allora, tenuto conto che il servizio prestato dalla signora B presso il Comune di Oliena dal 9 novembre 2006 al 13 giugno 2007 rientra nella prima categoria, per la quale il bando prevede l'attribuzione, per l'intero anno, del punteggio di 0,75, per quantificare il punteggio da attribuire alla ricorrente occorreva procedere alla divisione del punteggio annuale per 12 mesi e moltiplicare il risultato per i sette mesi nei quali la stessa è stata impiegata.

Tale operazione puramente matematica conduce al seguente risultato: 0,75 : 12 = 0,0625 x 7 = 0,4375.

Tale punteggio va quindi sommato a quello conseguito dalla signora B (50,15) diminuito del punteggio di 0,20 attribuitole per la valutazione della stessa esperienza lavorativa quale titolo curriculare.

Ne deriva che il punteggio definitivamente spettantele nella graduatoria per cui è causa è pari a 50,15 - 0,20 = 49,95 + 0,43 = 50,38.

Per effetto dell'anzidetta correzione, dunque, la ricorrente viene ad acquisire un punteggio utile alla sua classificazione nel secondo posto della graduatoria, anche a prescindere dall'esame delle ulteriori censure proposte per la ritenuta illegittima valutazione dei titoli dichiarati, giacché l’interesse azionato col presente giudizio risulta già soddisfatto per effetto dell'accoglimento della prima censura, restando comunque irraggiungibile il vincitore del concorso anche per il caso di accoglimento dei restanti motivi.

In conclusione, quindi, il ricorso si rivela fondato e merita accoglimento nei sensi sopra precisati.

Resta assorbita ogni ulteriore doglianza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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