TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-06-13, n. 202400715

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-06-13, n. 202400715
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400715
Data del deposito : 13 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2024

N. 00715/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00393/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2024, proposto in relazione alla procedura CIG 9539393C20 da
TMG S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Napoli e Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciana Caso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidente della Regione AN in qualità di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico ex art. 10 d.l. n. 91/2014, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;



nei confronti

Consorzio Stabile Medil S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte e Consuelo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Colzi in Firenze, via San Gallo 76;



per l'annullamento

- dell'ordinanza commissariale n. 2 del 22 gennaio 2024, con cui il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha aggiudicato a Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. la procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento dei «lavori per la realizzazione delle “Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli”» (CIG 9539393C20);

- di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli in cui è stata disposta l'ammissione alla procedura di Consorzio Stabile Medil S.c.p.a., e quello, ad oggi non reso disponibile, in cui l'offerta da quest'ultimo presentata in gara è stata ritenuta congrua;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche se non conosciuto;

e per la condanna dell'Ente al risarcimento del danno patito da TMG S.p.a., in forma specifica, tramite l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa occorrendo declaratoria di inefficacia e disponibilità al subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero - in subordine – per equivalente economico, con riserva di proporre la relativa domanda in un successivo e separato giudizio;

nonché, con istanza istruttoria, ai sensi dell'articolo 65 e ss. c.p.a., affinché: (i) sia ordinato all'ente intimato di produrre in giudizio il verbale recante le valutazioni espresse dal RUP e dal DRC in relazione alla pretesa congruità dell'offerta del Consorzio Stabile Medil S.c.p.a.; (ii) sia disposto un approfondimento tecnico, nelle forme della verificazione e/o della consulenza tecnica d'ufficio, in relazione alle anomalie, non rilevate dall'ente aggiudicatore, afferenti all'offerta di Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. e alla giustificazione della sua sostenibilità economica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione AN, del Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. e del Presidente della Regione AN in veste di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico ex art. 10 d.l. n. 91/2014;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza n. 2 del 22 gennaio 2024, il Presidente della Regione AN, in veste di Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico ex art. 10 d.l. n. 91/2014, ha aggiudicato al Consorzio Stabile Medil l’appalto dei lavori di realizzazione delle casse di espansione di Figline – Lotto Prulli. L’affidamento è giunto al termine di una procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta di 40.787.772,82 euro, oltre a oneri interferenziali non soggetti a ribasso e I.V.A..

L’aggiudicazione, preceduta dalla verifica di anomalia dell’offerta del Consorzio Medil, è impugnata dalla seconda classificata TMG S.p.a., la quale, esperito l’accesso alla documentazione di gara, afferma che l’offerta vincitrice presenterebbe manifeste incongruenze, non colte dal R.U.P., tra soluzioni tecniche proposte e costi giustificati dall’aggiudicataria in sede di verifica di anomalia.

La ricorrente affida il proprio gravame a tre motivi in diritto e conclude per l’annullamento dell’ordinanza commissariale n. 2/2024 e dei presupposti atti di gara, nonché per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni in forma specifica previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, o, in subordine, per equivalente monetario.

In via istruttoria, la ricorrente chiede ordinarsi la produzione in giudizio del verbale recante le valutazioni espresse dalla stazione appaltante in ordine alla ritenuta congruità dell’offerta prima classificata, nonché disporsi verificazione o consulenza tecnica d’ufficio volta ad approfondire le anomalie di quest’ultima.

1.1. Resistono all’impugnazione la Regione AN, il Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico e il controinteressato Consorzio Medil.

1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 9 maggio 2024, preceduta dallo scambio fra le parti di documenti, memorie difensive e repliche.

2. Con il primo motivo di ricorso, TMG S.p.a. – premesso che il disciplinare di gara definiva in maniera specifica e con particolare rigore le modalità della verifica di anomalia delle offerte – lamenta che il Consorzio Stabile Medil avrebbe dichiarato di poter realizzare i getti in opera di calcestruzzo speciale a un prezzo unitario (103 euro/mc) eccessivamente esiguo rispetto alle quotazioni di mercato, e questo sulla base di preventivi provenienti non da imprese qualificate, ma da una piccola impresa ex artigiana attiva principalmente nel trasporto per conto terzi. Oltretutto, i preventivi non farebbero cenno all’impiego dell’additivo accelerante

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