TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-07-15, n. 202008089
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Testo completo
Pubblicato il 15/07/2020
N. 08089/2020 REG.PROV.COLL.
N. 13950/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13950 del 2019, proposto da
A.C.R.C. – Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D S in Roma, via A. Gramsci 14;
contro
Comune di Rocca di Papa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli, 39;
nei confronti
Gest.I.Tel. S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 79 prot. 22047 del 16-08-2019 del Comune di Rocca di Papa e di ogni altro atto ad essa connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rocca di Papa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020 il dott. M B
Visto l’art. 4 del dl 28/20 convertito dalla legge 70/20
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente, che esercita attività di radiodiffusione, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Con essi, il Comune ha ordinato la demolizione di manufatti necessari alla trasmissione del segnale, costituiti per lo più da “tralicci metallici in base di cemento armato sui quali sono presenti parabole e varie antenne”.
A fondamento degli atti, l’amministrazione ha posto la natura abusiva di essi sul piano edilizio, ambientale ed urbanistico. Le opere, che sorgono in zona soggetta a vincolo paesaggistico e sismico, non sono state infatti assentite dal necessario permesso di costruire, né precedute dalla autorizzazione paesaggistica e dal nulla osta concernente il profilo sismico.
Il ricorso è manifestamente infondato, sicché, per ragioni di economia processuale, ne può essere affrontato il merito, senza soffermarsi sul profilo di inammissibilità dedotto in causa dal Comune.
Fattispecie del tutto analoghe sono infatti già state decise ripetutamente, sia da questo Tribunale, sia dal Consiglio di Stato, nel senso della infondatezza dei ricorsi (CDS. sez. VI, n. 956/19; Tar Lazio, sez. II quater, nn. 9036 del 2017 e 6294 del 2016; id. sez. II ter, 11402 del 2014).
Anche tali casi si riferiscono a tralicci che fungono da base per antenne, realizzati illo tempore (in particolare, la più recente tra le pronunce appena menzionate ha modo di precisare che la fattispecie concerneva la realizzazione di un traliccio di tale natura, risalente al 1976, ovvero persino anteriore alla data dei manufatti per cui è oggi causa: CDS cit.).
Va premesso che l’abusività dell’opera è palese anche nel caso odierno.
È pacifico, infatti, che essa non sia assistita da autorizzazione paesistica e