TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-08, n. 202300319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-08, n. 202300319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300319
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2023

N. 00319/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00507/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 507 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Enerinnovabile S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P L, V T e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato R P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brindisi, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
A.R.P.A.- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Miglietta, 2;



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. 1268 emessa in data 08/02/2022 dalla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, avente oggetto: “ Enerinnovabile Srl -FV Graniti - P.A.U.R. Realizzazione di un impianto agro-voltaico della potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp da realizzare in territorio di Brindisi. Conferenza di Servizi del 11.02.2022 ”;

- della nota prot. n. 7998 emessa in data 01/09/2021 dalla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, avente ad oggetto: “Enerinnovabile Srl - FV Graniti - P.A.U.R. - Realizzazione di un impianto agro-voltaico della potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp da realizzare in territorio di Brindisi ”;

- della nota prot. n. 6585 del 28/02/2022, con la quale la Provincia di Brindisi, Area 4 - Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente ha trasmesso alla Enerinnovabile S.r.l. il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11/02/2022 per il rilascio del P.A.U.R. per l'impianto agro-voltaico della potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp da realizzare nel territorio di Brindisi;

- del verbale della Conferenza di Servizi della Provincia di Brindisi, Area 4 - Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente, tenutasi in data 11/02/2022;

- della nota prot. n. 8877 del 17/03/2022, con la quale la Provincia di Brindisi, Area 4 - Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente ha comunicato alla Enerinnovabile S.r.l., ex art. 10 bis Legge n. 241/1990, i motivi ostativi al rilascio del P.A.U.R. per l'impianto agro-voltaico della potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp da realizzare in territorio di Brindisi;

- nei limiti dell'interesse fatto valere: - degli artt. 38, 77, 78, 82, 89 e 91 delle N.T.A., delle Linee Guida 4.4.1 e della Sezione C2 della scheda d'ambito “Campagna Brindisina” del P.P.T.R. della Puglia;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti;

e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illegittimità dei provvedimenti adottati e dal comportamento della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Enerinnovabile S.r.l. il 10/6/2022:

oltre che degli atti già gravati con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento dirigenziale n. 50 emesso in data 14/04/2022 e trasmesso in pari data a mezzo PEC, con il quale la Provincia di Brindisi, Area 4, Ambiente, Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente, ha rigettato l'istanza del 13/7/2021 di rilascio del P.A.U.R., ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto per la realizzazione di un parco agrovoltaico della potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp da realizzare nel Comune di Brindisi;

- della nota prot. n. 9603 del 09/02/2022 avente ad oggetto il parere contrario emesso da A.R.P.A. Puglia, D.A.P. di Brindisi;

- della nota prot. n. 76545 emessa da A.R.P.A. Puglia, D.A.P. di Brindisi in data 08/11/2021;

- della nota prot. n. 52533 emessa da A.R.P.A. Puglia, D.A.P. di Brindisi in data 23/07/2021;

- della nota prot. n. 1381 del 12/01/2022 avente ad oggetto il parere contrario emesso dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia;

- della nota prot. n. 114807 del 10/11/2021 avente ad oggetto il parere contrario emesso dal Comune di Brindisi;

- del parere contrario espresso dal Comune di Brindisi in data 10/03/2022;

- nei limiti dell'interesse fatto valere: del Regolamento Regionale n. 24/2010, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2122 del 23/10/2012, della determina del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, aventi ad oggetto gli Indirizzi per valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti;

con la condanna al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illegittimità dei provvedimenti adottati e dal comportamento delle Amministrazioni intimate.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e di A.R.P.A. Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la Con. dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori avv. V T per la parte ricorrente, avv. R P B per la Regione Puglia e avv. M Q per la Provincia di Brindisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.La Società ricorrente Enerinnovabile S.r.l. espone quanto segue.

Con nota prot. n. 23465 del 13/07/2021 ha presentato alla Provincia di Brindisi Area 4 - Ambiente e Mobilità, Settore Ambiente l’istanza per il rilascio del P.A.U.R., ex art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agro-voltaico della potenza nominale di 2,625 MW e potenza moduli di 3,40774 MWp da localizzare nel Comune di Brindisi.

Con nota prot. n. 6585 del 28/02/2022, la Provincia di Brindisi ha trasmesso all’odierna ricorrente il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 11/02/2022, con la quale si è deciso: “(i) poter considerare chiusi i lavori considerando non soddisfatta la compatibilità ambientale del Progetto in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole; (ii) demandare all’Ufficio procedente, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, l’adozione del provvedimento definitivo di P.A.U.R. in relazione al giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi” .

Con nota prot. n. 8877 del 17/03/2022, la Provincia di Brindisi ha trasmesso alla Società ricorrente il preavviso di rigetto - ex art. 10 bis L. n. 241/1990 - al rilascio del P.A.U.R. relativo al progetto dalla stessa proposto; in particolare, la Provincia resistente - con riferimento al parere contrario della Regione Puglia ha ritenuto che lo stesso fosse da considerarsi, ex art. 91 comma 4 delle N.T.A. del P.P.T.R., atto impeditivo, autonomo e presupposto al rilascio del titolo autorizzativo.

1.1. Avverso i suindicati provvedimenti è insorta la Società ricorrente con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito rubricate.

I. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 38, 77, 78, 82, 89 e 91 delle N.T.A., delle Linee Guida 4.4.1 e della sezione C2 della scheda d’ambito “Campagna Brindisina” del P.P.T.R. della Puglia; dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387. Carenza di potere. Carenza istruttoria. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Illegittimità in via autonoma ed in via derivata.

II. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del D. Lgs. n. 42/2004. Carenza istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto.

III. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della Legge n.241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Carenza istruttoria e motivazionale.

1.2. Il 15 giugno 2022 si sono costituite in giudizio la Regione Puglia e la Soprintendenza per i beni Culturali - Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce.

1.3. Con motivi aggiunti, notificati il 10 giugno 2022 e depositati in giudizio il successivo 23 giugno 2022, la Società ricorrente ha impugnato altresì la determinazione dirigenziale n.50 del 14/04/2022, con la quale la Provincia di Brindisi ha rigettato, ex art. 27 bis del D. Lgs. n.

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