TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202401343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202401343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401343
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 01343/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02746/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2746 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, G E, L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A P in Napoli, via San Giacomo 40.

contro

Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde, Annalisa Cuccaro, Anna Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

per l'annullamento

- Della informativa antimafia della Prefettura di Napoli prot. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- avente ad oggetto provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011, nonchè della relativa nota di comunicazione della stessa recante prot.-OMISSIS- del -OMISSIS-;

- Della Comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, del D. Lgs n. 159/2011 prot. -OMISSIS- della Prefettura di Napoli, di avvio del procedimento per l'adozione di una misura Interdittiva Antimafia a carico della ricorrente;

- Della Comunicazione di avvenuta segnalazione e dell'inserimento nel Casellario della relativa annotazione prot. n. -OMISSIS- dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, notificata in data -OMISSIS-, quale provvedimento conseguenza dell'interdittiva antimafia quivi impugnata, con cui l'A.N.A.C. ha comunicato alla ricorrente che è stata inserita nel Casellario informatico degli OO.EE. l'annotazione relativa alla emissione del provvedimento interdittivo “(…) prot. -OMISSIS- (…)” ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;

- Della Ordinanza n. -OMISSIS-del Comune di Pozzuoli (Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico) del -OMISSIS-, quale provvedimento conseguenza del provvedimento interdittivo quivi impugnato, con cui è stata dichiarata con “(…) decorrenza immediata, la decadenza della SCIA di commercio online, al dettaglio e all'ingrosso, presentata con prot. -OMISSIS- da parte della -OMISSIS-- con sede legale in -OMISSIS-, c.f./P.IVA -OMISSIS-, per i locali siti in -OMISSIS-”;

- Della “nota -OMISSIS-, acquisita dalla Prefettura al prot. -OMISSIS-” della D.I.A., di cui si ignora in contenuto, in ordine alla quale ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti all'atto della ostensione;

- Della “nota della Questura di Napoli, Commissariato di P.S. Pozzuoli cat. -OMISSIS-”, di cui si ignora in contenuto, in ordine alla quale ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti all'atto della ostensione;

- Della “nota -OMISSIS-” del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, di cui si ignora in contenuto, in ordine alla quale ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti all'atto della ostensione;

- Della “nota -OMISSIS- acquisita dalla Prefettura in data -OMISSIS-” della Questura di Napoli – Commissariato di P.S. di Pozzuoli, di cui si ignora in contenuto, e in ordine alla quale ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti all'atto della ostensione;

- Del “verbale del -OMISSIS-”, di cui si ignora in contenuto, e in ordine alla quale ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti all'atto della ostensione;

- Nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, connessi e/o conseguenti, ivi compresi quelli a tutt'oggi sconosciuti nei contenuti e in ordine ai quali la scrivente difesa si riserva sin d'ora la proposizione di rituali motivi aggiunti all'atto della ostensione da parte della P.A., ove occorra e se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli, del Comune di Pozzuoli e dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti e regolarmente depositato nella Segreteria del T.A.R., la società ricorrente ha esposto quanto segue:

a) la -OMISSIS- è una società che opera prevalentemente nel settore del trasporto merci non alimentari su strada;

b) l’Amministratore Unico di -OMISSIS-, -OMISSIS- titolare del 100% delle quote societarie, è incensurato e non è mai stato coinvolto in procedimenti penali;

c) a seguito di richiesta di iscrizione nella white list , la Prefettura di Napoli ha dato avvio al procedimento per l’adozione della misura interdittiva antimafia nei confronti della -OMISSIS-;

d) con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura di Napoli ha adottato il provvedimento interdittivo antimafia a carico della società ricorrente;

e) conseguentemente, in data -OMISSIS-, sulla scorta del provvedimento interdittivo, con la comunicazione “prot. n. -OMISSIS-” l’A.N.A.C. ha comunicato alla ricorrente che è stata inserita nel Casellario informatico degli OO.EE., ai sensi dell’art. 213, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;

d) in data -OMISSIS-, sempre come conseguenza del provvedimento interdittivo il Comune di Pozzuoli ha adottato nei confronti della ricorrente l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata con decorrenza immediata la decadenza della SCIA di commercio online, al dettaglio e all’ingrosso.

Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente ha, quindi, impugnato i predetti provvedimenti, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

I) VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 84 E 91 DEL CODICE ANTIMAFIA - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO- INIQUITÀ;

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94 BIS DEL CODICE ANTIMAFIA – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO;

III) VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 84 E 91 DEL CODICE ANTIMAFIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 213 DEL D. LGS. N. 50/2026 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 13, 14 E 15 DEL REGOLAMENTO A.N.A.C. PER LA GESTIONE DEL CASELLARIO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 216,

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