TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-11-24, n. 202301723

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-11-24, n. 202301723
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301723
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 01723/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00313/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia n. 24;

contro

Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Colla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento (Cat. 11E/2020), datato 2 gennaio 2020 e notificato il 10 gennaio 2020, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto della domanda presentata ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. per il rilascio di una licenza per l'esercizio dell'attività di gioco lecito nei locali siti in -OMISSIS-;

- del parere trasmesso dal Comune di -OMISSIS- alla Questura di -OMISSIS- in data 18 dicembre 2019, richiamato per relationem dal suddetto provvedimento;

- di ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente;

quanto ai motivi aggiunti:

del parere negativo espresso il 18 dicembre 2019 dal Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Verifica distanza pedonale per attività di gioco VLT”;

- di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ivi espressamente compresi, per quanto occorrer possa: i) la richiesta (prot. n.-OMISSIS-) della Questura di -OMISSIS- datata 28 novembre 2019;
ii) la nota (prot. n. -OMISSIS-) del 9 dicembre 2019 del Comune di -OMISSIS-;
iii) la nota del Corpo di Polizia Locale di -OMISSIS- avente ad oggetto “sopralluogo per verifica distanza pedonale per attività di gioco VLT in -OMISSIS-”, allegata al suddetto parere negativo;
iv) la comunicazione a mezzo e-mail 27 marzo 2020 del Comandante della

Polizia Locale di -OMISSIS-;

nonché per la condanna della Questura di -OMISSIS- a rilasciare al ricorrente la suddetta licenza.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di -OMISSIS- e di Questura -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con ricorso depositato in data 27 marzo 2020, assistito da istanza cautelare e successivamente integrato da motivi aggiunti, anch’essi con richiesta di misure cautelari, depositati in data 14.7.2020, è stato chiesto, per le ragioni dedotte, l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.

Si sono costituiti in giudizio al fine di opporsi alla richiesta di annullamento degli atti impugnati il Ministero dell’Interno, la Questura di -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-.

Dichiarata la rinuncia alla richiesta di misure cautelari con riferimento al ricorso introduttivo, con ordinanza n. -OMISSIS- veniva respinta l’ulteriore istanza cautelare formulata in occasione del deposito dei motivi aggiunti.

Con nota depositata in data 18.9.2023 parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla definizione del giudizio, avendo nelle more perso la disponibilità dei locali, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la compensazione delle spese di lite.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 22 novembre 2023 e quindi trattenuto in decisione, come da verbale.

Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa da parte ricorrente, non può che dichiarare il ricorso improcedibile.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

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