TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2023-08-02, n. 202304728
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Testo completo
Pubblicato il 02/08/2023
N. 04728/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03170/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3170 del 2023, proposto da:
N.M.V. 95 Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9907683EA5, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Piazza Carità n. 32;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M L ed E D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il Servizio Affari Legali dell'ASL in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/A;
nei confronti
G.V. Costruzioni s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa all'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla via P. Colletta n. 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento, comunicato con PEC del 28.6.2023, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura senza bando di gara previa consultazione di almeno 5 operatori economici di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 relativa a “ lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni di copertura del poliambulatorio di viale della resistenza 25 Napoli ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 2020 conv. in L. 120/2020 e successive integrazioni ai sensi del D.L. 77 2021 conv. in L. 108/2021, mediante piattaforma telematica ” indetta dall'A.S.L. Napoli 1 Centro;
b) del verbale di gara del 3.7.2023 nonché del provvedimento, di estremi e data non conosciuti, ove intervenuto, di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla controinteressata G.V. Costruzioni s.r.l.s. ovvero ad altro concorrente;
c) degli atti di gara nella parte in cui l'Amministrazione non ha proceduto, o ha erroneamente proceduto, alla verifica dell'anomalia delle offerte e alla conseguente esclusione delle offerte anomale, tra cui quella della controinteressata, tenendo necessariamente conto dell'offerta della ricorrente, esclusa;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
nonché per l'annullamento ovvero la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con conseguente istanza della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione dello stesso, essendo disponibile a subentrare nel relativo contratto;
ovvero in via subordinata, per il risarcimento dei danni subìti dalla ricorrente per effetto della mancata aggiudicazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro e della G.V. Costruzioni s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente, invitata a partecipare alla gara in epigrafe (dall’importo complessivo di € 149.897,76 oltre IVA), insorge avverso l’esclusione comunicata con PEC del 28/6/2023, “ per discordanza tra prezzo espresso in cifre e lettere e la percentuale di ribasso indicata tali da rendere l'offerta formulata oggettivamente indeterminata e indeterminabile per l’obiettiva incertezza dell’offerta economica, [che] laddove non consente l’individuazione certa del ribasso offerto, concreta una mancanza di un elemento essenziale, non sanabile con il soccorso istruttorio ”.
Deduce con tre motivi:
1) la violazione della lex specialis , del principio desumibile dall’art. 119, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, dell’art. 73 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 1430 c.c., nonché del principio della massima partecipazione alle selezioni