TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-10-01, n. 202110089

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-10-01, n. 202110089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202110089
Data del deposito : 1 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2021

N. 10089/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04020/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4020 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L B, P S, A F T e P D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A F T in Roma, viale delle Medaglie D’Oro n. 266;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento di-OMISSIS-del foglio di congedo emesso in data -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 luglio 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, notificatogli in data -OMISSIS-, con il quale Ministero dell’Interno ha revocato il foglio di congedo rilasciatogli in data -OMISSIS-.

Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto in -OMISSIS- il -OMISSIS-e di essere stato -OMISSIS--OMISSIS-dal servizio in data -OMISSIS-, in quanto-OMISSIS-del -OMISSIS- di cui all’art. -OMISSIS- c.p.; il procedimento -OMISSIS-, giunto in Cassazione a seguito di -OMISSIS-e -OMISSIS-, si concludeva a seguito del -OMISSIS-con sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- che, qualificando diversamente i fatti, dichiarava non doversi procedere per prescrizione; tale sentenza diveniva definitiva perché il successivo ricorso per Cassazione veniva dichiarato inammissibile.

Nel frattempo, decorso il termine massimo di -OMISSIS-in pendenza di procedimento -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- veniva -OMISSIS- in servizio in data -OMISSIS-.

Il ricorrente era stato poi sottoposto una seconda volta, nel marzo del -OMISSIS-, a -OMISSIS-che si era concluso in data -OMISSIS-con la -OMISSIS- a far data dal -OMISSIS-.

Il provvedimento era stato impugnato con ricorso al TAR Lazio che, con sentenza del -OMISSIS-, aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento in questione.

Adito in grado di appello il Consiglio di Stato aveva, dapprima, con ordinanza n. -OMISSIS-, -OMISSIS- la -OMISSIS-, con

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