SENTENZA sede di PALERMO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 202400844, Verifica appello

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
SENTENZA sede di PALERMO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 202400844, Verifica appello
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400844
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 00844/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02378/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2378 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Rosalba Genna, in Palermo, via Siracusa n. 30;



contro

Comune di Castelvetrano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vito Scalisi in Palermo, via Catania 15;



per l'annullamento

del provvedimento che nega la stipula della convenzione di una lottizzazione deliberata dal Consiglio Comunale, per presunta decorrenza di un termine decadenziale e l'annullamento della norma del regolamento edilizio comunale che prevede siffatto termine decadenziale se così interpretata


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelvetrano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-e depositato in data -OMISSIS-, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del responsabile della Direzione Organizzativa edilizia e attività produttive del Comune di Castelvetrano del -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la richiesta di stipula della convenzione di lottizzazione, dichiarata decaduta, e l’annullamento dell’art. 87 co. 4 del Regolamento Edilizio comunale nella parte in cui prevede che, trascorsi infruttuosamente otto mesi dalla ricezione della comunicazione del Sindaco che fissa il termine entro cui deve essere stipulata la convenzione, la stessa si intende decaduta.

2. Parte ricorrente ha esposto che con delibera del Consiglio Comunale n.-OMISSIS- è stato approvato il Piano di lottizzazione a scopo residenziale -OMISSIS- fraz. -OMISSIS-, sul fondo costituito dalle particelle n. -OMISSIS- Foglio di mappa-OMISSIS-, in zona -OMISSIS- del Piano Regolatore Generale vigente.

Alla suddetta delibera non è mai seguita la stipula della convenzione di lottizzazione di cui alla L.R. n. 71/1978, nonostante la ditta istante avesse prodotto, su richiesta del Comune con nota del -OMISSIS-, sia l’atto di fideiussione sia tutti i documenti richiesti dalla legge e dal regolamento comunale.

Con istanza del -OMISSIS- il ricorrente ha chiesto all’Ufficio Tecnico del Comune di attivare la procedura per la stipula della convenzione di lottizzazione.

In data 15.2.2018 e in data 26.6.2018 la stipula è stata nuovamente sollecitata.

Con atto di diffida inoltrato in data -OMISSIS- il ricorrente ha rinnovato la richiesta al Comune di adempimento dell’obbligo di firma della convenzione.

A tale diffida il Comune ha risposto con il provvedimento impugnato.

3. In data -OMISSIS-si è costituito il Comune di Castelvetrano con atto di stile.

4. In data -OMISSIS-il ricorrente ha depositato documenti.

5. In data -OMISSIS- il Comune ha prodotto scritto difensivo e documenti.

6. All’udienza del 13 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. Il ricorso è stato affidato a due motivi di diritto che possono essere congiuntamente scrutinati attesa la loro stretta connessione.

1.1 Con riferimento al provvedimento di rigetto del -OMISSIS-, il ricorrente lamenta “ Erronea e falsa applicazione dell’art. 87.4 del regolamento edilizio comunale con riferimento all’art. 85 lettera f) stesso regolamento e violazione dell’art. 21 bis l. 241\1990”.

Il provvedimento impugnato richiama, quale previsione ostativa alla stipula della convenzione di lottizzazione, l’art. 87 del Regolamento Edilizio Comunale, secondo cui, una volta approvato con delibera consiliare il Piano di lottizzazione, il Sindaco comunica all’interessato l’esito favorevole dell’esame del suo progetto e indica il termine entro cui dovrà procedersi alla stipula della relativa convenzione, la cui sottoscrizione deve intervenire, a pena di decadenza, entro otto mesi da tale comunicazione.

Sostiene il ricorrente di non aver mai ricevuto la sopra detta comunicazione e che, pertanto, il Comune ha l’obbligo di dare corso alla stipula della convenzione di lottizzazione non essendosi verificata alcuna decadenza e non essendo intervenuta alcuna modificazione nello strumento urbanistico generale.

1.2 Con riferimento all’art. 87.4 del REC, il ricorrente lamenta “ Violazione dell’art. 4 co. 1 del DPR 380/2001 anche con riferimento all’art. 14 co. 4 lett. d) della l.r. 71/1978”.

La previsione del termine decadenziale per la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione contenuta nell’art. 87.4 del Regolamento Edilizio comunale non troverebbe fondamento né nella legislazione statale né nella legislazione regionale di riferimento.

Il legislatore nazionale, all’art. 4, comma 1, del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi