TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-09-20, n. 202313959

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-09-20, n. 202313959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313959
Data del deposito : 20 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2023

N. 13959/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07516/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7516 del 2021, proposto da
Soc. Orchidea Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G V, G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. G V in Roma, viale G. Mazzini, 11;



contro

- Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del Decreto del Presidente della Regione Lazio 12.06.2019 n. T00150, pubblicato sul BURL n. 53 del 02.07.2019 e notificato alla Società in data 12.05.2021 (doc. 1), con cui è stato istituito il Monumento Naturale “Fosso della Cecchignola” ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 29/97;

- di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 6 luglio e depositato il 23 luglio 2021 la società ricorrente premette di essere proprietaria in Roma di un’area individuata al Catasto al foglio 887 part.lla 2081 in loc. Cecchignola.

Riferisce che la suddetta area, in base al vigente PRG di Roma Capitale ricade nel “Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti” componente “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” disciplinata dall’art. 85 NTA PRG. Tale articolo destina le aree ai seguenti servizi ed attrezzature: a) “Istruzione di base”, b) “Attrezzature di interesse comune”, c) “Attrezzature religiose”, d) “Verde pubblico” (parchi e giardini attrezzati con chioschi e punti di ristoro), e) “Verde sportivo (impianti sportivi coperti e scoperti)”, f) “Parcheggi pubblici”, g) “Attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani” e h) “Parcheggi privati”.

Ed inoltre riferisce che l’area risulta gravata da vincoli ex art. 142 co. 1 D.Lgs. 42/2004 lett. m (beni puntuali con fascia di rispetto) e lett. c (corsi d’acqua con fascia di rispetto).

Espone poi che con Decreto del Presidente della Regione Lazio 12.06.2019 n. T00150, (pubblicato sul BURL n. 53 del 02.07.2019 e notificato alla Società in data 12.05.2021), è stato istituito il Monumento Naturale “Fosso della Cecchignola” ai sensi degli artt. 6 della L.R. n. 29/97 e 142 co. 1 lett. f) D.Lgs. 42/04, che ricomprende l’intera area.

Ai sensi dell’art. 6 co. 4 cit., il Decreto ha previsto l’immediata applicabilità delle misure di salvaguardia dettate per le zone A dall’art. 8 comportanti, nelle zone omogenee F) quali quelle in esame, il divieto di qualsiasi attività edilizia di nuova edificazione (v. art. 8 co. 3 lett. r L.R. 29/97 e art. 107 co. 1 lett. f) delle NTA del PRG).

Infine espone che con Delibera Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021, la Regione Lazio ha approvato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 56 del 10.06.2021, e che con detto strumento– oltre a graficizzare i preesistenti vincoli gravanti sull’area – ha confermato il regime vincolistico del Monumento e ha ricompreso l’area all’interno del “Paesaggio naturale di continuità”; prevedendo in particolare che si applichino “sia la disciplina d’uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi … fino all’approvazione dei piani delle aree naturali protette, laddove previsti” (art. 38 P.T.P.R.).

Lamenta che a regime, quindi, l’istituzione del monumento naturale comporterà l’applicazione della tutela prevista per il “Paesaggio naturale di continuità” che vieta la realizzazione delle sopraelencate destinazioni di PRG e limitatamente agli impianti sportivi coperti prevede la trasformabilità “con indice di fabbricabilità di 0,001 mc per mq e altezza non superiore a m 7,00” (art. 24 punto 5.6.2 NTA P.T.P.R.), con sostanziale azzeramento anche per tale ipotesi dell’edificabilità rispetto alle previsioni di PRG (0,25 mq/mq).

Ed ha pertanto impugnato il decreto di istituzione del MNR in quanto asseritamente lesivo dei diritti e interessi della ricorrente.

1.2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

I. Illegittimità costituzionale dell'art. 6 L.R. Lazio 29/97, per contrasto con l'art. 117 e con l’art. 3 cost., irragionevolezza.

II. Sotto altro profilo, illegittimità costituzionale dell'art. 6 co. 4 L.R. Lazio 29/97 per contrasto con gli artt. 3, 42, 97 e 117 Cost., irragionevolezza

III. Illegittimità costituzionale dell'art. 6 co. 3-bis L.R. Lazio 29/97 per contrasto con gli artt. 3, 42, 117 Cost. - Violazione dell’art. 1 del I Protocollo addizionale CEDU, irragionevolezza. In caso di interpretazione costituzionalmente orientata della norma, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 co-bis L.R. Lazio 29/97, 3 L. n. 241/90.

IV. Violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento. Violazione a falsa applicazione dell’art. 22 L. n. 394/91, dell’art. 14 e ss. L. 241/90

V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90, per omessa preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari delle aree.

VI. Violazione dell'art. 6, comma 2, L.R. Lazio n. 29/97, eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento.

1.3. Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha depositato documenti e una breve memoria con la quale ha eccepito la propria estraneità rispetto alla titolarità degli atti e dei provvedimenti impugnati, chiedendo conseguentemente l’estromissione dal giudizio.

1.4. Si è costituita in giudizio anche la Regione Lazio la quale ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività posto che il decreto impugnato è stato pubblicato sul B.U.R.L. n.53 del 2.07.2019, mentre il ricorso è stato notificato soltanto in data 6 luglio 21; ha al riguardo dedotto che la nota dell’Ente Regionale RomaNatura notificata in uno al decreto non varrebbe a rimettere in termini la ricorrente, poiché detta nota sarebbe soltanto l’atto con cui RomaNatura - nella qualità di “Ente di Gestione” del MNR conferitagli dal decreto medesimo – avrebbe avviato la consequenziale attività di trascrizione del vincolo nei registri immobiliari, provvedendo ove necessario al frazionamento delle particelle catastali. La Regione Lazio ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati ex art. 41, comma 2, c.p.a., avendo al riguardo rilevato la mancata notifica del ricorso all’Ente di Gestione Roma Natura. Ha comunque insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.

1.5. Si è altresì costituito in giudizio l’Ente Regionale RomaNatura depositando atto di costituzione di mera forma non contente difese scritte.

1.6. In vista dell’udienza pubblica la ricorrente e la Regione Lazio hanno depositato memorie e repliche.

1.7. Alla pubblica udienza del 5 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Preliminarmente può soprassedersi dall’esaminare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa della Regione, essendo lo stesso infondato nel merito.

3. Sempre in via preliminare, la difesa della Regione Lazio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati ex art. 41, comma 2, c.p.a., avendo al riguardo rilevato la mancata notifica del ricorso all’Ente di Gestione Roma Natura.

L’eccezione è infondata.

Sotto un primo profilo deve rilevarsi che nel decreto impugnato RomaNatura è individuato quale soggetto cui, a seguito dell’istituzione del monumento con Decreto del Presidente della Regione, è affidata la successiva gestione. L’Ente RomaNatura, non essendo coinvolto nel procedimento di approvazione del vincolo della cui legittimità si discute, ma essendo investito solo della successiva gestione dello stesso non può ritenersi abbia un interesse uguale e contrario rispetto a quello della ricorrente all’accertamento della legittimità del procedimento di approvazione, quanto piuttosto un eventuale interesse di mero fatto alla conservazione del monumento naturale e alle sue relative competenze; interesse di fatto che renderebbe possibile un suo intervento ad opponendum ma che non qualifica l’Ente come controinteressato.

Sotto altro profilo ai fini dell’ammissibilità del ricorso è peraltro sufficiente, ex art 41 co. 2 CPA, che lo stesso sia notificato all’Amministrazione e ad almeno un controinteressato, quale nel caso di specie può considerarsi Roma Capitale che ha richiesto l’apposizione del vincolo, nonché l’ampliamento del suo perimetro in sede di osservazioni.

4. Sempre in via preliminare va infine respinta la richiesta di estromissione dal giudizio di Roma Capitale la quale ha eccepito “l’estraneità di Roma Capitale dalla titolarità degli atti e provvedimenti impugnati”, dovendosi piuttosto rilevare che il decreto istitutivo del MNR impugnato esplica i propri effetti su una vasta porzione di territorio comunale, imponendovi un vincolo di tutela rispetto al quale Roma Capitale riveste una posizione giuridica qualificata che ne giustifica il coinvolgimento nel giudizio, ancorché abbia operato una scelta processuale di sostanziale

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