TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-06-27, n. 201901740
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2019
N. 01740/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G S e C P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G S, sito in Palermo nella Via Principe di Paternò n.67;
contro
la CITTÀ -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G G e con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente, siti in Palermo nella Via Maqueda n.100;
per l'annullamento
- della nota della Città -OMISSIS-, prot. n. 0101029 del 18/12/2017;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, e, in particolare, della nota della Città -OMISSIS-, prot. n. 0005051 del 18/01/2018 e della nota della Città -OMISSIS-, prot. n. 0010108 del 05/02/2018, con i quali è stato disposto il ritiro della Tessera n. -OMISSIS-relativa al sig. -OMISSIS-;
- nonché per il risarcimento dei danni tutti derivati e derivandi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 16/02/2018 e depositato il 13/03/2018 i signori -OMISSIS- hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stato disposto il ritiro della tessera n.-OMISSIS-relativa al Sig. -OMISSIS-.
Si evince dall’esame delle note impugnate che originariamente i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-erano entrambi soci nonché amministratori della “-OMISSIS-” avente attualmente sede legale in san Giuseppe Jato e che gestisce -OMISSIS- (tutte attività regolarmente autorizzate dall’amministrazione resistente con i provvedimenti n.119 del 05.03.2001, n.162 del 12.06.2002 e n.192 del 13.11.2003).
Nel corso dell’attività, con nota del 28/01/2013, il sig. -OMISSIS- – nella qualità di legale rappresentante della s.n.c. – ha richiesto alla (allora) Provincia Regionale di Palermo il rilascio del tesserino di -OMISSIS-.
In esito a tale istanza, in data 11/02/2013 l’amministrazione rilasciava al predetto il tesserino n.227 per il personale di scuole per conducenti di veicoli a motore.
Successivamente il sig, -OMISSIS- con sentenza del Tribunale di Palermo – V Sezione Penale - n.221/2014 del 23.04.2014 è stato ritenuto colpevole del -OMISSIS-dello stesso Codice e, di conseguenza, condannato alla pena di -OMISSIS-, pena sospesa, e alla incapacità di contrattare con la P.A. per il periodo di anni uno.
La superiore condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo - II Sezione Penale - con la sentenza n.2710/2016.
O, nelle more del giudizio per Cassazione, con nota acquisita al protocollo dell’ente resistente al n.53920 del 11.07.2016 i fratelli -OMISSIS- comunicavano l’intervenuta modifica dell’atto costitutivo della “-OMISSIS-” mercé la quale, la gestione e la rappresentanza legale della compagine societaria venivano attribuite al solo Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
Ad ottobre 2017 interveniva infine la sentenza della suprema Corte di Cassazione la quale confermava la condanna definitiva del sig. -OMISSIS- ed in esito alla quale l’amministrazione si determinava ad adottare i provvedimenti impugnati.
Infatti, in data 18 dicembre 2017, l’Ufficio attività produttive, antiusura e formazione professionale della Città -OMISSIS-, con nota prot. n. 010129, comunicava al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, legale rappresentante dell’-OMISSIS- -OMISSIS- G.B. di -OMISSIS- -OMISSIS- & C.
s.n.c., che il Sig. -OMISSIS- non poteva più espletare le mansioni di insegnante di teoria/istruttore di guida c/o le Sue -OMISSIS- in quanto, a seguito della condanna definitiva in Cassazione del mese di ottobre 2017, non manteneva più il requisito di buona condotta e lo invitava, pertanto, a restituire il relativo tesserino di -OMISSIS-.
Successivamente con note prot. n. 0005051 del 18/01/2018 e prot. n. 0010108 del 05/02/2018, la Città -OMISSIS- disponeva il ritiro della Tessera n. -OMISSIS-relativa al sig. -OMISSIS-.
1.2. Il gravame è affidato a due distinti motivi di ricorso con i quali il ricorrente deduce:
I) violazione o falsa applicazione dell’art. 123 D.lgs. n. 285/1992 – violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 6 D.M. (Infrastrutture) n. 17/2011 – violazione o falsa applicazione dell’art. 3 D.A. Sicilia (Infrastrutture) n. 1940/2014 – eccesso di potere per falsità del presupposto, difetto e illogicità della motivazione – sviamento di potere;
II) violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 10, c. 1, lett. b), e 10 bis L. n. 241/1990 – violazione o falsa applicazione degli artt. 8, 11, c. 1, lett. b), e 11 bis L.r. Sicilia n. 10/1991 – eccesso di potere per difetto di istruttoria.
1.3. In data 04/04/2018 si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Città -OMISSIS- la quale ha depositato documenti e una memoria difensiva con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso
1.4. Con ordinanza n.315 del 9/4/2018 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito.
1.5. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2018 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Per una migliore comprensione della questione all’esame del Collegio appare opportuno ripercorrere la prospettazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto l’amministrazione ad adottare i provvedimenti impugnati, come evincibile dal contenuto degli stessi e dalla memoria difensiva depositata in giudizio dall’amministrazione.
Premette l’amministrazione che secondo la vigente normativa (D.M. n.317/95 così come modificato ed integrato dal D.M. n.30/2014), il rapporto di lavoro intercorrente tra il singolo docente e l’-OMISSIS- deve essere documentato da un’apposita autorizzazione che deve essere emanata dalla Provincia territorialmente competente.
Il rilascio dell’autorizzazione al titolare, al socio amministratore o al legale rappresentante, è dunque subordinata alla presentazione dell’istanza che l’-OMISSIS- rivolge alla Provincia, contenente le generalità complete degli insegnanti o istruttori, con allegata tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti e dai regolamenti provinciali.
Deduce quindi l’amministrazione che quando il tesserino viene richiesto da un soggetto che riveste anche la qualifica di legale rappresentante della dell’-OMISSIS-, è sufficiente la sola richiesta nella qualità di rappresentante