TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-06-27, n. 201901740
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Pubblicato il 27/06/2019
N. 01740/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G S e C P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G S, sito in Palermo nella Via Principe di Paternò n.67;
contro
la CITTÀ -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G G e con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente, siti in Palermo nella Via Maqueda n.100;
per l'annullamento
- della nota della Città -OMISSIS-, prot. n. 0101029 del 18/12/2017;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, e, in particolare, della nota della Città -OMISSIS-, prot. n. 0005051 del 18/01/2018 e della nota della Città -OMISSIS-, prot. n. 0010108 del 05/02/2018, con i quali è stato disposto il ritiro della Tessera n. -OMISSIS-relativa al sig. -OMISSIS-;
- nonché per il risarcimento dei danni tutti derivati e derivandi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 16/02/2018 e depositato il 13/03/2018 i signori -OMISSIS- hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stato disposto il ritiro della tessera n.-OMISSIS-relativa al Sig. -OMISSIS-.
Si evince dall’esame delle note impugnate che originariamente i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-erano entrambi soci nonché amministratori della “-OMISSIS-” avente attualmente sede legale in san Giuseppe Jato e che gestisce -OMISSIS- (tutte attività regolarmente autorizzate dall’amministrazione resistente con i provvedimenti n.119 del 05.03.2001, n.162 del 12.06.2002 e n.192 del 13.11.2003).
Nel corso dell’attività, con nota del 28/01/2013, il sig. -OMISSIS- – nella qualità di legale rappresentante della s.n.c. – ha richiesto alla (allora) Provincia Regionale di Palermo il rilascio del tesserino di -OMISSIS-.
In esito a tale istanza, in data 11/02/2013 l’amministrazione rilasciava al predetto il tesserino n.227 per il personale di scuole per conducenti di veicoli a motore.
Successivamente il sig, -OMISSIS- con sentenza del Tribunale di Palermo – V Sezione Penale - n.221/2014 del 23.04.2014 è stato ritenuto colpevole del -OMISSIS-dello stesso Codice e, di conseguenza, condannato alla pena di -OMISSIS-, pena sospesa, e alla incapacità di contrattare con la P.A. per il periodo di anni uno.
La superiore condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo - II Sezione Penale - con la sentenza n.2710/2016.
O, nelle more del giudizio per Cassazione, con nota acquisita al protocollo dell’ente resistente al n.53920 del 11.07.2016 i fratelli -OMISSIS- comunicavano l’intervenuta modifica dell’atto costitutivo della “-OMISSIS-” mercé la quale, la gestione e la rappresentanza legale della compagine societaria venivano attribuite al solo Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
Ad ottobre 2017 interveniva infine la sentenza della suprema Corte di Cassazione la quale confermava la condanna definitiva del sig. -OMISSIS- ed in esito alla quale l’amministrazione si determinava ad adottare i provvedimenti impugnati.
Infatti, in data 18 dicembre 2017, l’Ufficio attività produttive, antiusura e formazione professionale della Città -OMISSIS-, con nota prot. n. 010129, comunicava al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, legale rappresentante dell’-OMISSIS- -OMISSIS- G.B. di -OMISSIS- -OMISSIS- &C.
s.n.c., che il Sig. -OMISSIS- non poteva più espletare le mansioni di insegnante di teoria/istruttore di guida c/o le Sue -OMISSIS- in quanto, a seguito della condanna definitiva in Cassazione del mese di ottobre 2017, non manteneva più il requisito di buona condotta e lo invitava, pertanto, a restituire il relativo tesserino di -OMISSIS-.
Successivamente con note prot. n. 0005051 del 18/01/2018 e prot. n. 0010108 del 05/02/2018, la Città -OMISSIS- disponeva il ritiro della Tessera n. -OMISSIS-relativa al sig. -OMISSIS-.
1.2. Il gravame è affidato a due distinti motivi di ricorso con i quali il ricorrente deduce:
I) violazione o falsa applicazione dell’art. 123 D.lgs. n. 285/1992 – violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 6 D.M. (Infrastrutture) n. 17/2011 – violazione o falsa applicazione dell’art. 3 D.A. Sicilia (Infrastrutture) n. 1940/2014 – eccesso di potere per falsità del presupposto, difetto e illogicità della motivazione – sviamento di potere;
II) violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 10, c. 1, lett. b), e 10 bis L. n. 241/1990 – violazione o falsa applicazione degli artt. 8, 11, c. 1, lett. b), e 11 bis L.r. Sicilia n. 10/1991 – eccesso di potere per difetto di istruttoria.
1.3. In data 04/04/2018 si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Città -OMISSIS- la quale ha depositato documenti e una memoria difensiva con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso
1.4. Con ordinanza n.315 del 9/4/2018 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito.
1.5. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2018 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Per una migliore comprensione della questione all’esame del Collegio appare opportuno ripercorrere la prospettazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto l’amministrazione ad adottare i provvedimenti impugnati, come evincibile dal contenuto degli stessi e dalla memoria difensiva depositata in giudizio dall’amministrazione.
Premette l’amministrazione che secondo la vigente normativa (D.M. n.317/95 così come modificato ed integrato dal D.M. n.30/2014), il rapporto di lavoro intercorrente tra il singolo docente e l’-OMISSIS- deve essere documentato da un’apposita autorizzazione che deve essere emanata dalla Provincia territorialmente competente.
Il rilascio dell’autorizzazione al titolare, al socio amministratore o al legale rappresentante, è dunque subordinata alla presentazione dell’istanza che l’-OMISSIS- rivolge alla Provincia, contenente le generalità complete degli insegnanti o istruttori, con allegata tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti e dai regolamenti provinciali.
Deduce quindi l’amministrazione che quando il tesserino viene richiesto da un soggetto che riveste anche la qualifica di legale rappresentante della dell’-OMISSIS-, è sufficiente la sola richiesta nella qualità di rappresentante legale, atteso che la normativa di settore è assai più stringente circa i requisiti richiesti in capo al medesimo, e dunque ritenuta prevalente ed assorbente rispetto a quella di -OMISSIS-.
Quando invece il rilascio del tesserino di -OMISSIS- riguarda un dipendente dell’-OMISSIS-, essa può essere effettuata soltanto per tramite del legale rappresentante dell’-OMISSIS- e non già dal diretto interessato, il quale deve necessariamente avvalersi della interposizione del rappresentante legale della scuola, previa compilazione di apposita modulistica che include necessariamente la dichiarazione dell’interessato “di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali” .
3. Fatta questa opportuna premessa l’amministrazione, facendo seguito alle sentenze penali sopra indicate ed alla definitività della condanna a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, con l’impugnata nota del 18.12.2017 prot. n.101029, ha invitato il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- – oramai unico rappresentante legale dell’-OMISSIS- a seguito dell’intervenuta modifica societaria – a riconsegnare il tesserino n.227 del 28.01.2013 in precedenza rilasciato all’allora rappresentante legale -OMISSIS-.
Tale richiesta veniva motivata con la circostanza che il Sig. -OMISSIS-, non ricoprendo più la qualifica di legale rappresentante dell’-OMISSIS-, non poteva più rimanere in possesso del tesserino rilasciatogli, a suo tempo, in costanza di tale qualifica. Ed inoltre perché a seguito della condanna definitiva in Cassazione del mese di ottobre 2017, non manteneva più il requisito di buona condotta.
Sostiene l’Amministrazione resistente, nella propria memoria difensiva, che a fronte della definitività della condanna a un anno e quattro mesi di reclusione:
- non si potrebbe consentire al -OMISSIS- -OMISSIS-di rimanere titolare di un tesserino abilitante alla qualifica di -OMISSIS-rilasciato allo stesso come rappresentante legale dell’-OMISSIS-, atteso che egli non lo è più, e che in ogni caso come tale egli sarebbe soggetto all’obbligo del possesso dei requisiti morali previsti dalla stringente normativa di settore e ormai non più posseduti;
- non si potrebbe consentire al -OMISSIS- -OMISSIS-di rimanere titolare di un tesserino abilitante alla qualifica di -OMISSIS-nella sua attuale veste di semplice socio-lavoratore, atteso che egli non ha mai reso la dichiarazione obbligatoria richiesta a tutti gli aspiranti istruttori, di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico.
Sostiene la difesa dell’amministrazione che l’intento dei ricorrenti, attraverso le vicende sopra riferite, sarebbe quello di aggirare le disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti morali e/o della assenza di condanne penali richiesti, rispettivamente al legale rappresentante dell’-OMISSIS- e all’aspirante -OMISSIS-.
4. Fatte le superiori premesse può esaminarsi il primo motivo di ricorso.
4.1. Deve intanto rilevarsi che la tesi dell’amministrazione si fonda (anche) sulle diverse modalità di richiesta del tesserino di -OMISSIS-;non deduce però l’amministrazione, che a tale diversità di procedimento (che riguarda la qualità del soggetto legittimato alla richiesta) corrisponda anche un diverso contenuto sostanziale del titolo abilitante di -OMISSIS-, che, pertanto, deve ritenersi identico per efficacia, contenuto, validità e durata sia se rilasciato in favore del legale rappresentante dell’-OMISSIS-, sia che venga rilasciato ad un suo dipendente o collaboratore.
Ne consegue che le concrete modalità con le quali detto tesserino sia stato richiesto dal legale rappresentante dell’-OMISSIS- (per se stesso o per un lavoratore della medesima) può assumere rilevanza soltanto con riferimento al momento in cui l’istanza doveva essere esitata, perché detta qualità impinge significativamente sul contenuto dei requisiti di moralità che la legge richiede per ciascuno di essi ai fini del rilascio del titolo (più stringenti per il legale rappresentante, meno stringenti per il dipendente/collaboratore);ma una volta rilasciato il tesserino di insegnante istruttore, le modalità con le quali esso fu richiesto e i relativi requisiti che furono a suo tempo oggetto di valutazione divengono certo del tutto irrilevanti per il mantenimento del titolo, rispetto al quale ciò che unicamente può rilevare è il possesso attuale dei requisiti richiesti dalla legge da parte del suo beneficiario nella sua attuale veste di socio-lavoratore.
Posto, dunque, che -OMISSIS- -OMISSIS-ha legittimamente richiesto e ottenuto il tesserino nel 2013 nella qualità di legale rappresentante - ed evidentemente nel possesso dei più stringenti requisiti richiesti dalla legge per tale figura – non sembra potersi condividere l’assunto secondo cui le modalità formali della sua risalente richiesta possano impingere sul mantenimento attuale del titolo di -OMISSIS- nella sua nuova veste di socio-lavoratore;laddove ciò che unicamente può ora rilevare non è se, perduta la qualità di legale rappresentante, in tal modo egli possa essersi sottratto alla necessità di compilare la modulistica in cui dichiara di non avere riportato condanne penali, ma piuttosto il dato sostanziale se la condanna penale sopravvenuta sia ostativa al mantenimento del tesserino nella sua nuova veste di socio-lavoratore.
E sotto questo profilo nulla è affermato nei provvedimenti impugnati, che apoditticamente affermano essere venuto meno il requisito della buona condotta senza operare alcun riferimento normativo;e nulla è dedotto nella memoria difensiva depositata dall’amministrazione che, a fronte delle censure dedotte in ricorso, sembra indulgere esclusivamente nella questione della doppia veste posseduta nel tempo dal sig. -OMISSIS- Alfredo Maurizio.
4.2. O, il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, nonché dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante il Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di -OMISSIS- .
Deve intanto premettersi l’art. 123 (-OMISSIS-) del D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada) al comma 9 prevede espressamente l’ipotesi di “revoca” della “attività di -OMISSIS-” che viene disposta dall’amministrazione (per quanto qui di interesse) allorquando: “a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare”.
Non viene invece disciplinata la diversa ipotesi di revoca dell’idoneità tecnica (e dunque della qualifica di -OMISSIS-) se non con espresso riferimento alla persona del titolare dell’-OMISSIS-, quale conseguenza accessoria della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’-OMISSIS- (art.9 bis).
Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 invece, reca il Regolamento che disciplina i corsi di formazione e le procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di -OMISSIS-, il quale:
- all’art. 1, comma 1 stabilisce quali siano i requisiti per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di -OMISSIS- , e per quanto qui di interesse:
“c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”;
- all’art. 6 stabilisce invece i requisiti per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore di guida , che per quanto qui di interesse sono i medesimi:
“c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni”;
La richiamata normativa è stata recepita a livello regionale con il decreto dell’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità n. 1940 del 1 agosto del 2014, recante Regolamento sulle procedure di svolgimento degli esami per il conferimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di -OMISSIS- di -OMISSIS-, che all’art.3 oltre a ribadire i requisiti previsti a livello nazionale innanzi richiamati, pone, altresì, quello della “buona condotta” che è appunto il requisito che l’amministrazione ritiene non più sussistente in capo al ricorrente e il cui contenuto è puntualmente definito dal regolamento stesso.
In particolare l’art.3, al punto 3, ha cura di precisare che “si considerano in possesso di tale requisito coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
b) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n.159/2011;
c) non essere stati condannati a pena detentiva superiore a tre anni, ovvero indipendentemente dalla pena inflitta, non essere stati condannati per uno dei seguenti reati … (segue l’elencazione dei titoli di reato che sono quelli di cui agli artt. 348, 432, 527, 575, 581, 589, 593, 609 bis, 610, 613, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis, 660, 688, 690 c.p.).
Pertanto, poiché i requisiti di cui ai punti a) e b) replicano pedissequamente quelli richiesti dalla disciplina statale, gli unici elementi realmente distintivi introdotti dalla disciplina regionale consistono nelle circostanze di cui al punto c), ossia che l’interessato:
- non sia stato condannato a pena detentiva superiore ad anni tre di reclusione;
- ovvero che, indipendentemente dalla pena inflitta, non sia stato condannato per uno dei reati come sopra tassativamente elencati.
Ricostruito così il quadro normativo di riferimento deve allora rilevarsi:
- che in assenza di una norma espressa che disciplini altrimenti le ipotesi di revoca dell’abilitazione di -OMISSIS-, deve ritenersi che i requisiti morali richiesti per il suo mantenimento siano i medesimi richiesti per il suo conseguimento;
- che il ricorrente non risulta essere stato mai sottoposto ad alcuna delle misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal d. lgs. n. 159 del 2011;
- che il ricorrente è stato condannato, in relazione -OMISSIS-, sospesa, di -OMISSIS-, senza menzione alcuna sul casellario giudiziario;in altre parole non è stato condannato a una pena detentiva di durata superiore ai tre anni, né per alcuno dei reati che, ai sensi della richiamata disposizione, comporterebbero il venir meno del requisito della “buona condotta” a prescindere dalla pena inflitta.
4.3. Ne consegue, che i provvedimenti impugnati - che nel richiedere la restituzione del tesserino per la perdita del requisito della “buona condotta” si traducono in una sorta di revoca del titolo abilitativo di -OMISSIS- - si appalesano illegittimi in quanto fondati: in parte sulla diversa qualità rivestita nel tempo dal suo beneficiario finale, circostanza, come detto, del tutto inconferente rispetto alla valutazione dei requisiti per il mantenimento dell’abilitazione;e in parte sull’assunto del venir meno del requisito della “buona condotta” che, però, non risulta ancorato ad alcun riferimento normativo.
Per tutti i surriferiti motivi le censure proposte con il primo motivo di ricorso sono fondate.
5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, per tali assorbenti profili, rende superfluo l’esame della censure proposte con il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la violazione di norme sul procedimento amministrativo.
6. Deve infine essere esaminata la richiesta di risarcimento del danno.
La domanda risarcitoria è infondata in quanto generica e sfornita di qualsiasi elemento di prova sia con riferimento alla dimostrazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi, sia con riferimento alla quantificazione del danno in tesi sofferto, che risulta del tutto omessa;in disparte la circostanza che nessun effetto pregiudizievole possono aver sortito i provvedimenti impugnati in conseguenza dell’accoglimento della domanda cautelare.
Conclusivamente la domanda risarcitoria è infondata e va rigettata.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità del caso esaminato.