TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-03-25, n. 202202015

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-03-25, n. 202202015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202202015
Data del deposito : 25 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2022

N. 02015/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04280/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4280 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G D L, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ditta Belperio Adelina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della graduatoria unica regionale definitiva approvata con decreto dirigenziale 15 luglio 2020 n. 138 – pubblicata nel BURC del 20 luglio 2020 – relativa alle domande di partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014 – 2020. Tipologia di intervento 4.1.1., nella parte in cui l'azienda del ricorrente è stata inserita nella graduatoria di cui all'allegato e) concernente le domande considerate non ammissibili a valutazione;

b) della nota del 29 luglio 2020 n. 358772 (doc. n. 2) con la quale sono stati comunicati al ricorrente i motivi per i quali la sua domanda è stata considerata non ammissibile a valutazione e di ogni atto a questi presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso il verbale di riesame e contestuale revisione istruttoria e valutazione delle domande di sostegno citato in detta nota ma non conosciuto e, ove occorra, della nota operativa 16 dicembre 2019 prot. 0767064 (non conosciuta) e della nota 20 gennaio 2020 prot. 37578 riguardante le procedure operative;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/03/2021:

- del provvedimento della Commissione di riesame delle istanze di partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014 – 2020. Tipologia di intervento 4.1.1., comunicato con nota della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, Servizio territoriale Provinciale di Caserta del 22 dicembre 2020 prot. 0612460 con la quale, a modifica del provvedimento impugnato con il ricorso, la domanda di sostegno della ditta ricorrente è stata dichiarata ammissibile con punti 58;

- nonché della nota integrativa della medesima Direzione con la quale, in rettifica della determinazione di cui sopra, alla ditta è stato attribuito il punteggio di 62;

- nonché della graduatoria unica regionale nella parte in cui, a seguito dell’esito del riesame della Commissione, la domanda della ditta ricorrente è risultata tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando con punti 62, anziché tra quelle ammissibili e finanziabili con punti 67;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente impugna, con il ricorso introduttivo, la graduatoria unica regionale definitiva approvata con decreto dirigenziale 15 luglio 2020 n. 138 – pubblicata nel BURC del 20 luglio 2020 – relativa alle domande di partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014 – 2020. Tipologia di intervento 4.1.1., nella parte in cui la stessa è stata inserita nell'allegato e) concernente le domande considerate non ammissibili a valutazione e, con motivi aggiunti, i provvedimenti con i quali, in sede di riesame, la medesima Amministrazione, in parziale accoglimento delle controdeduzioni presentate, ha comunicato, a modifica del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, che la domanda di sostegno della ditta ricorrente era stata dichiarata ammissibile, prima, con punti 58 e, poi, con un punteggio definitivo di 62.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione dell’art 5 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, delle disposizioni del decreto dirigenziale 14 luglio 2017 n. 31 contenente la disciplina generale per l’attuazione delle misure non connesse alle superfici ed agli animali - quale la misura 4.1.1. che qui interessa -, delle disposizioni del bando approvato con decreto dirigenziale 9 agosto 2017 n. 52, delle disposizioni del decreto dirigenziale 14 luglio 2017 n. 31, dell’art. 6, comma 1, lett. b) e dell’art 10 bis l. n. 241/90, dei principi in tema di autotutela;

b) eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione delle regole del giusto procedimento, lesione dell’affidamento del privato nonché per inosservanza delle circolari esplicative 9 maggio 2019 n. 0289436 e 29.8.2019 n.0337251.

III. Si è costituita, con memoria di stile, l’Amministrazione regionale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 6.12.2021, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il gravame è, in parte, improcedibile, quanto al ricorso introduttivo, in parte, fondato, quanto ai motivi aggiunti.

V.

1. La rinnovata valutazione con motivazione rafforzata del diniego di cui al provvedimento di riesame, impugnato con motivi aggiunti, comporta l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo parte ricorrente trarre dalla definizione nel merito di tale iniziale gravame alcuna ulteriore utilità.

V.

2. Il ricorso per motivi aggiunti è, invece, fondato nei seguenti termini.

VI. Occorre premettere in fatto che:

a) con il ricorso introduttivo la ditta ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la graduatoria definitiva delle domande per il sostegno agli investimenti in aziende agricole, tipologia di intervento 4.1.1., previsto nel Programma di sviluppo rurale della Campania anni 2014 – 2020, lamentando che la sua domanda era stata dichiarata inammissibile e collocata nella graduatoria, appunto, delle domande non ammesse al finanziamento mentre avrebbe dovuto essere ammessa con punti 67 come risultante dalla scheda di autovalutazione;

b) nelle more della discussione della domanda cautelare il Servizio territoriale provinciale di Caserta della Direzione regionale delle politiche agricole ha inviato alla ditta ricorrente la nota 30.11.2020 prot. n. 0570137, con la quale le ha comunicato che, per garantire pienamente la partecipazione del privato ex art 10bis l. n. 241/90, aveva provveduto ad affidare nuovamente alla Commissione il riesame delle controdeduzioni a suo tempo presentate;

c) all’esito del riesame la Commissione, come risulta dal verbale riportato nella nota del 22 dicembre 2020 prot. 0612460 ed allegato alla nota integrativa del 5 febbraio 2021, a modifica del precedente giudizio ha dichiarato ammissibile la domanda della ricorrente ed ha accolto quasi totalmente le controdeduzioni alla precedente decisione di non ammissibilità impugnata con il ricorso;

d) sono rimaste non accolte le controdeduzioni relative al mancato riconoscimento di cinque punti per la filiera corta, nonché le controdeduzioni alla decisione di non ammettere la spesa per le celle frigorifere. Con l’esclusione dei 5 punti per la filiera corta il punteggio attribuito alla ricorrente era stato peraltro erroneamente indicato nella prima nota del 22 dicembre 2020 in 58 punti, ma è stato poi corretto in 62 punti con la nota integrativa del 5 febbraio 2021;

e) a parere di parte ricorrente, il punteggio spettante sarebbe di 67 punti in quanto gli investimenti previsti nel proprio business plan realizzerebbero una riduzione dei passaggi produttivi (cd. filiera corta), meritando i 5 punti dedicati. In relazione a tale ultimo mancato riconoscimento di 5 punti nonché alla esclusione dalla spesa ammissibile delle celle frigorifere la medesima ricorrente ha proposto motivi aggiunti.

VI.

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