TAR Firenze, sez. III, sentenza 2019-04-05, n. 201900512

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2019-04-05, n. 201900512
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201900512
Data del deposito : 5 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2019

N. 00512/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00263/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 263 del 2006, proposto da:
Fallimento Ser.Com S.p.A., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V V, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, borgo Pinti 80;
Ipas S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti U F, J M, F G, con domicilio eletto presso lo studio U F in Firenze, via Maggio 7;

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A S, D P, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Comunale in Firenze, piazza della Signoria 1;

per l'annullamento

della comunicazione del Comune di Firenze, Direzione Sviluppo Economico, del 14.12.05 con la quale si indicava un tempo di istruttoria non preventivabile informando altresì la Sercom di aver richiesto pareri alla Direzione Mobilità,

Direzione Nuove Infrastrutture, P.O. Arredo e Immagine Urbana e Direzione Alberature;

della comunicazione del Comune di Firenze, Direzione Sviluppo Economico, del 04.01.06 con la quale la Sercom veniva diffidata dall'installazione degli impianti pubblicitari di cui al project financing;

della comunicazione del Comune di Firenze, Direzione Sviluppo Economico, del 12.01.06 con la quale la Sercom veniva nuovamente diffidata dall'installazione degli impianti pubblicitari di cui al project financing;

della comunicazione del Comune di Firenze, Direzione Sviluppo Economico, del 05.01.06 con la quale il Comune di Firenze - direzione Sviluppo Economico - ritiene di dovere comunque procedere all'approvazione del piano pubblicitario di cui alla delibera G.C. n.105/2005;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 marzo 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Ser.Com S.p.A. impugnava gli atti indicati in epigrafe che riguardavano la possibilità di procedere all’installazione di impianti pubblicitari nel Comune di Firenze.

Per comprendere i presupposti di fatto della complessa vicenda è necessario premettere che l’affermato diritto a procedere all’installazione dei suddetti impianti è stato acquisito dalla società ricorrente in via derivata da Firenze Mobilità, società partecipata dal Comune di Firenze che aveva lo scopo di realizzare una serie di parcheggi pubblici attraverso una procedura di project financing.

Il rapporto è regolato da un contratto per l'affidamento in concessione da parte del Comune, della progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di numerosi parcheggi sia interrati che di superficie stipulato in data 6.8.2003;
l’art. 7 della convenzione prevede l’autorizzazione da parte del Comune al concessionario ad effettuare e gestire la pubblicità commerciale su una superficie pari a mq 640 risultante dall'allegato P. nell’ambito della disciplina regolante la pubblicità all’interno del territorio comunale di Firenze.

Era prevista, altresì, la possibilità di affidare in subconcessione l'esercizio della pubblicità commerciale.

Poiché gli impianti indicati nell’allegato P non erano conformi con il Piano Generale Impianti Pubblicitari allora vigente, nell’ambito di una nuova negoziazione dei rispettivi obblighi tra le parti fu approvato il contenuto di un verbale di ricognizione che indicava gli impianti autorizzabili per i quali il Comune garantiva il contemporaneo rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie.

In tale contesto si pone la domanda della società ricorrente in data 25.7.2005 per ottenere l'approvazione di un progetto particolareggiato e della conseguente autorizzazione ad installare impianti pubblicitari di cui all'allegato "B" del verbale di ricognizione del 10.3.2005.

L’allegato "B" prevedeva oltre agli impianti ordinari anche la collocazione di 600 pali portabandiera con pubblicità, tipologia di impianti non prevista dal piano, stabilendo che questa particolare tipologia poteva essere autorizzata solo quando fossero cessate le esposizioni lungo la cerchia dei viali e nelle piazze ottocentesche dei gonfaloni ed il Consiglio Comunale con deliberazione 52/05 del 29.6.2005 ha prorogato la permanenza di questi ultimi fino al 31.12.05.

L’istruttoria ha avuto il suo corso fino a quando la Direzione Sviluppo Economico del Comune ha chiesto alla società di presentare il titolo che la legittimava a presentare il piano particolareggiato della pubblicità prevista nell'allegato "B" dal momento che la titolarità della convenzione era di Firenze Mobilità.

La ricorrente in data 23.11.2005 senza produrre alcun atto, con una semplice comunicazione comunicava la sua legittimazione in virtù di accordi presi con il gestore del Project Financing senza allegare alcun documento che lo comprovasse.

Su sollecitazione della ricorrente veniva effettuata la comunicazione del 14.12.2005 impugnata che dava conto dell'istruttoria compiuta senza indicare i termini di conclusione del procedimento poiché trattavasi di un progetto particolareggiato che coinvolgeva necessariamente enti esterni, dal momento che alcuni impianti erano localizzati in aree tutelate ex D.lgs. 4220/04, e che richiedeva una deroga da parte della Giunta per il contrasto con le norme del Piano.

A seguito di una contestazione circa la risposta dell’Amministrazione da parte della ricorrente, viene emanata la comunicazione del 5.1.2006 che ribadisce il contenuto della nota del mese prima.

Contestualmente venivano emesse due diffide ad installare impianti prima di aver ottenuto le autorizzazioni, una delle quali è stata impugnata.

Nel ricorso la società si duole del mancato rilascio delle autorizzazioni dopo sette mesi dalla presentazione della richiesta per cui ritiene di aver maturato il diritto a tali istallazioni in virtù del silenzio-assenso.

Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché gli atti impugnati non hanno natura provvedimentale e non potendosi qualificare il ricorso come avente ad oggetto il silenzio dell’Amministrazione.

Va dato atto che dopo la presentazione del ricorso in data 18.4.2006 venivano autorizzati 11 impianti pubblicitari ubicati in viale XI Agosto, Viale Guidoni e viale Nenni.

Alla camera di consiglio del 18.5.2006 il Collegio accoglieva parzialmente la domanda per le autorizzazioni ancora da rilasciare.

Successivamente nei mesi di giugno e luglio 2006 venivano rilasciate ulteriori 9 autorizzazioni per un totale di 47 impianti.

Nelle more del giudizio la società ricorrente veniva dichiarata fallita con sentenza 13.3.2013 del Tribunale di Firenze.

Riassumeva il giudizio la curatela fallimentare, ma con atto depositato in data 5.12.2014 presentava atto di intervento la IPAS s.p.a. in qualità di cessionaria di ramo di azienda effettuata dalla curatela e quindi a titolo di successione a titolo particolare nella controversia.

Preliminarmente occorre disporre l’estromissione dal giudizio della curatela fallimentare della Ser.Com S.p.A. ex art. 111 c.p.c. essendovi una richiesta sul punto anche della controparte.

Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dal Comune perché il ricorso è infondato.

Innanzitutto è opportuno chiarire che nessun silenzio-assenso si è formato sull’istanza di autorizzazione dell’originaria ricorrente.

A prescindere dal Piano Generale Impianti Pubblicitari del Comune di Firenze che all’art. 23 esclude l’applicazione del silenzio-assenso, dirimente sul punto è la circostanza che solamente in data 3.02.2006 la ricorrente ha fornito al Comune la prova della sua legittimazione a richiedere l’autorizzazione alla posa degli impianti pubblicitari.

Infatti fu consegnata una delega da parte del legale rappresentante della Firenze Mobilità s.p.a. in favore della Firenze Parcheggi s.p.a. che a sua volta delegava la ricorrente. Prima di quella data non poteva essersi formato alcun silenzio-assenso ed il ricorso è stato depositato il 14.2.2006.

Per il resto le due comunicazioni interlocutorie, sicuramente prive di valore provvedimentale, davano atto di un’istruttoria in corso e non presentano alcuna illegittimità così come non possono accogliersi censure rispetto alla diffida a non installare gli impianti pubblicitari prima dell’autorizzazione comunale.

A quell’epoca erano stati presi accordi con Firenze Mobilità limitatamente al numero ed alla tipologia degli impianti senza stabilire la loro esatta collocazione che andava valutata in relazione a vari parametri, quali il rispetto delle distanze dalle alberature e da altri impianti pubblicitari esistenti oltre alla verifica della compatibilità con i vincoli paesaggistici.

Residua una richiesta di risarcimento danni che l’originaria ricorrente aveva presentato in modo generico ma che l’interveniente che agisce in sostituzione ex art 111 c.p.c. ha riproposto con memoria notificata alla controparte.

Il fondamento di tale pretesa è costituito dal mancato rilascio delle autorizzazioni e dall’inibitoria all’installazione degli impianti pubblicitari di cui al Project Financing, con conseguente mancato incasso dei proventi derivanti da tale attività perla ricorrente e oggi IPAS S.p.a.

In relazione ai rapporti tra il Comune di Firenze e l’originaria ricorrente per le ragioni indicate in precedenza non vi è alcun atto illegittimo che giustifichi un risarcimento del danno.

Va in proposito ricordato che l’originario accordo legato al Project Financing era stato stipulato tra il Comune di Firenze e Firenze Mobilità e con il quinto verbale di ricognizione datato 18.01.2007, il Comune di Firenze si assumeva gli oneri conseguenti al mancato sfruttamento pubblicitario della totale superficie convenuta, per l’anno 2006, riconoscendo alla Concessionaria l’importo di € 500.000.

Successivamente le nuove richieste di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari per le superfici concordate dovevano essere conformi al vigente Piano della Pubblicità.

Vi è stato, inoltre, un giudizio arbitrale promosso da Firenze Mobilità nel confronti del Comune conclusosi con un Lodo che, quanto al punto di interesse in questa sede, accoglieva la domanda della condanna del Comune di Firenze per il mancato godimento della pubblicità promessa con il terzo verbale di ricognizione per l’anno 2007.

Il Comune ha impugnato il Lodo e la Corte d’Appello di Firenze con sentenza 1532/2017 ha accolto il gravame affermando, sul punto specifico che Firenze Mobilità non aveva fornito alcuna prova dell'inadempimento della controparte agli obblighi assunti, non risultando provato che il Comune non avesse tempestivamente rilasciato le autorizzazioni amministrative necessarie.

In conclusione neanche sotto il profilo del risarcimento del danno può essere accolta la richiesta di parte ricorrente.

In considerazione della particolarità della vicenda si ritiene equo compensare le spese di giudizio.

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