TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-04-03, n. 201303351

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-04-03, n. 201303351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201303351
Data del deposito : 3 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08042/2009 REG.RIC.

N. 03351/2013 REG.PROV.COLL.

N. 08042/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8042 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
“SORGENIA S.p.a.” e, per quanto occorrere possa, “SORGENIA POWER S.p.a.”, in persona dei rispettivi rappresentanti legale pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti G T, M R, C M e A C ed elettivamente domiciliate presso lo Studio dell’ultimo dei suindicati difensori in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;



contro

- il COMUNE DI TURANO LODIGIANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti C L e G R ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del secondo tra suindicati difensori in Roma, Via Parcello Prestinari, n. 13;
- il COMUNE DI BERTONICO e la PROVINCIA DI LODI, in persona dei rispettivi rappresentanti leglai pro tempore, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche in virtù di motivi aggiunti

- (motivi aggiunti) del provvedimento del 10 gennaio 2011 prot. 27-10-U emesso dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di Turano Lodigiano avente ad oggetto “Conclusione del procedimento e conseguente ingiunzione per la riscossione contributi costruzione, sanzioni e interessi in relazione alla centrale a turbogas a ciclo combinato in Comune di Turano Lodigiano (Lo)”;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluse la nota prot. n. 1176-10-U, emessa dal Comune di Turano Lodigiano il 27 aprile 2009, con la quale il Comune ha richiesto a Sorgenia il pagamento di 22.770.457,76 euro a titolo di oneri urbanizzativi e la comunicazione prot. n. 535/10/U, emessa dal Comune di Turano Lodigiano il 21 febbraio 2009;

- nonché della presupposta deliberazione della Giunta comunale di Turano Lodigiano n. 23 del 1° marzo 2008

nonché per l’accertamento e la declaratoria

della non debenza di oneri di urbanizzazione per la costruzione dell’impiantyo di produzione di energia elettrica autorizzato con decreto del Ministero delle attività produttive n. 55/02/2005 del 4 agosto 2005.

Visto il ricorso principale e quello recante motivi aggiunti con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Comune di Turano Lodigiano nonché i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza 22 aprile 2011 n. 1513, con la quale questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente;

Esaminate tutte le ulteriori memorie depositate con documenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso proposto la Sorgenia S.p.a., in uno con Sorgenia Power S.p.a. (d’ora in poi, per brevità SORGENIA), ha dapprima impugnato la nota prot. n. 1176-10-U, emessa dal Comune di Turano Lodigiano il 27 aprile 2009, con la quale il Comune ha richiesto a SORGENIA il pagamento di 22.770.457,76 euro a titolo di oneri urbanizzativi in relazione alla centrale a turbogas a ciclo combinato realizzata da SORGENIA nel Comune di Turano Lodigiano e successivamente, con ricorso recante motivi aggiunti, ha gravato il provvedimento del 10 gennaio 2011 prot. 27-10-U, emesso dal responsabile del Servizio tecnico del predetto Comune, con il quale si pretendeva la riscossione della suindicata somma, sanzionando il mancato pagamento e calcolando gli interessi dovuti.

La ricorrente tacciava di illegittimità i provvedimenti impugnati in quanto:

- la richiesta di pagamento è priva dei presupposti giuridici che consentirebbero al Comune di ingiungere la corresponsione della somma suindicata, atteso che detta pretesa si pone in conflitto con la corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 16 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, tenuto conto che per la realizzazione dell’opera in questione il Comune di Turano Lodigiano non ha mai dovuto rilasciare alcun permesso di costruire, visto che il titolo abilitativo alla realizzazione dell’impianto è costituito dalla autorizzazione unica, emessa all’esito dello speciale procedimento di cui al decreti legge n. 7 del 2002 (convertito nella legge n. 55 del 2002). La concentrazione in un solo momento autorizzatorio di tutti i provvedimenti di competenza degli enti coinvolti nella complessa operazione di realizzazione di un impianto di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (caratteristica riferibile all’impianto in questione), per un verso ha dirottato verso amministrazioni centrali dello Stato (il Ministero delle attività produttive, nella specie) i compiti di valutazione amministrativa (anche) dell’impatto dell’opera sul territorio, spogliando di tale compito il Comune di Turano Lodigiano nonché, sotto altro profilo, ha condensato nell’autorizzazione unica ogni scelta, anche con riferimento ad eventuali oneri da corrispondere a soggetti pubblici per effetto dell’impatto dell’opera sul territorio, esaurendo così ogni ulteriore valutazione, di talché l’intervento ingiuntivo del Comune di Turano Lodigiano qui gravato si tradurrebbe in una non consentita duplicazione della fase valutazione in merito alla realizzazione dell’opera;

- inutilmente il Comune, oggi resistente, fonda la pretesa economica sulla previsione recata dall’art. 15 della legge n. 393 del 1975, posto che la stessa “era inserita in un contesto normativo radicalmente diverso quanto alla ripartizione delle competenze rispetto a quello configurato con il d.l. n. 7/2002, secondo il quale il titolo edilizio assentivo della costruzione dell’impianto energetico era rilasciato dal Comune territorialmente interessato” (così, testualmente, a pag. 11 del ricorso recante motivi aggiunti). Del resto la nuova disciplina si è preoccupata di prevedere la riconoscibilità, a carico del costruttore, di un apposito contributo volto a ristorare il Comune in ordine alla modifica dell’assetto territoriale provocata dalla allocazione dell’impianto energetico. In altri termini con “l’introduzione del procedimento unico e della speciale disciplina di cui alla l. n. 55/2002 (…) le previsioni ordinarie in materia di oneri di urbanizzazione e di oneri ecologici sono divenute inapplicabili perché è venuto meno il presupposto formale per la loro imposizione (il rilascio del permesso di costruire) ed è stata prevista una forma di compensazione alternativa, che sopperisce all’impossibilità di riconoscere gli oneri urbanizzativi (…)” (così, testualmente, a pag. 13 del ricorso recante motivi aggiunti);

- deriva da quanto sopra che anche la delibera della Giunta del Comune di Turano Lodigiano n. 23 del 2008, adottata sulla scorta e per effetto della previsione recata dall’art. 15 della legge n. 393 del 1975, con la quale il ridetto Comune ebbe ad introdurre una tabella generale volta a definire il criterio di determinazione dei contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e di smaltimento rifiuti da corrispondere in caso di realizzazioni di centrali di produzione di energia elettrica, deve considerarsi illegittima. Va ribadito in proposito che la surrichiamata disposizione dettava una disciplina applicabile all’epoca in cui l’installazione di una centrale di produzione di energia elettrica, stante il monopolio di ENEL, costituiva una attività di trasformazione del territorio non soggetta ad altri oneri o obblighi contributivi in favore dei Comuni nel cui territorio l’intervento veniva allocato. Al contrario di quell’epoca, in seguito all’entrata in vigore del nuovo sistema liberalizzato, fin dal decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, con il nuovo sistema della c.d. autorizzazione unica il soggetto realizzatore dell’impianto è tenuto a versare oneri compensativi alle amministrazioni coinvolte nell’operazione e quindi ad esso non può essere imposto un ulteriore onere a carico dei Comuni, per come era ordinariamente previsto nel passato;

- un ulteriore elemento che conduce a ritenere illegittima la pretesa comunale che qui viene impugnata è fornito dalla circostanza che l’art. 1, comma 5, del decreto legge n. 7 del 2002 ha sospeso l’efficacia dell’art. 15 della legge n. 393 del 1975, consentendo quindi la immediata entrata in vigore del regime ad autorizzazione unica. Invero tale evenienza avrebbe dovuto scontare un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2003; tuttavia il d.l. n. 239 del 2003 (convertito in legge 27 ottobre 2003 n. 290) ha reso immediatamente definitiva l’entrata in vigore del nuovo regime;

- ancora, la pretesa di pagamento fondata sull’art. 15 della legge n. 393 del 1975 è illegittima perché la disposizione in questione non ha mai stabilito che fosse dovuto un contributo a titolo di urbanizzazione primaria e di smaltimento dei rifiuti, semmai a titolo di urbanizzazione secondaria. D’altronde la delibera della Giunta del Comune di Turano Lodigiano n. 23 del 2008 presenta l’ulteriore illegittimità di essere stata adottata da organo incompetente, posto che la competenza in materia di aggiornamento ed adeguamento degli oneri urbanizzativi è attribuita al Consiglio comunale;

- quanto alla imposizione di interessi a carico della società ricorrente per come previsto nel provvedimento ingiuntivo gravato con motivi aggiunti nonché della sanzione pari

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