TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2021-12-31, n. 202113690
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 31/12/2021
N. 13690/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2020, proposto da A J, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto di richiesta di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 9 della Legge 5.2.1992 N. 91 notificato in data 18.11.2019 K10/552435;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 9 gennaio 2020 e depositato il successivo 21 gennaio, il cittadino ghanese, A J, ha impugnato il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza, emesso sulla scorta della insufficienza dei redditi anche rispetto al parametro minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Avverso il predetto diniego la difesa attorea deduce l’erroneità del presupposto di cui all’art. 9 della legge 91/92, la carenza di istruttoria ed il difetto di motivazione.
Con il gravame si contesta la correttezza del parametro utilizzato, dovendosi, a parere della difesa, guardare solo all’assolvimento degli obblighi fiscali anche a fronte di temporanee flessioni delle condizioni reddituali.
Il 5 febbraio 2020 si è costituito il Ministero dell’Interno con atto di rito.
Con ordinanza n. 5754/2020 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.
Il 20 settembre 2021 il Ministero dell’Interno ha depositato documenti tra cui una relazione sulla vicenda per cui è causa.
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Oggetto del ricorso è il provvedimento con cui è stata respinta la richiesta di cittadinanza del sig. Singh per mancanza del requisito reddituale.
Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana l’utilizzo dell’espressione “può essere concessa” la cittadinanza allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione