TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-12-19, n. 201406879

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-12-19, n. 201406879
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201406879
Data del deposito : 19 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01765/2014 REG.RIC.

N. 06879/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01765/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2014, proposto da:
Diego D'Orazio, rappresentato e difeso dagli avv. P C, G M, con domicilio eletto presso P C in Napoli, Segreteria T.A.R.;



contro

Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale Per Le Regioni Campania e Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliati in Napoli, Via Diaz, 11;



per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Direttore interregionale per la Campania e la Calabria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 5.2.14 prot.n.106/ris. conosciuto in data 6.2.14 con il quale veniva disposta la sospensione per sei mesi della licenza all'esercizio della funzione di spedizioniere doganale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale Per Le Regioni Campania e Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, iscritto all’Albo regionale degli spedizionieri doganali, impugna il provvedimento emesso dal Direttore interregionale per la Campania e la Calabria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 5.2.14 prot.n.106/ris. conosciuto in data 6.2.14, con il quale veniva disposta la sospensione per sei mesi della licenza di esercizio della funzione di spedizioniere doganale.

1.2. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione delle dogane a mezzo della difesa erariale con memoria e produzione documentale del 17 aprile 2014.

Alla Camera di consiglio del 24 aprile 2014 la Sezione accoglieva la domanda cautelare motivando la sussistenza del fumus boni iuris del ricorso.

Il ricorrente produceva memoria per il merito il 6.10.2014.

Alla pubblica Udienza del 6 novembre 2014 sulle conclusioni delle parti il gravame è stato ritenuto in decisione.

2.2. Rileva in limine il Collegio come essendo ormai spirato il periodo di sospensione di mesi sei decorrente dal febbraio 2014, data di notifica del provvedimento gravato, il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse poiché nessun vantaggio potrebbe arrecare al ricorrente l’annullamento di un provvedimento ad efficacia temporalmente limitata che alla data odierna non produce più effetti per avvenuto decorso del termine di efficacia apposto al provvedimento stesso.

Deve tuttavia, in ossequio all’at. 34 c.p.a., essere vagliata la fondatezza o meno del gravame ai fini dello scrutinio della domanda risarcitoria spiegata da parte attrice contestualmente alla domanda cassatoria.

2.3. Al riguardo il Collegio deve confermare la delibazione di parziale fondatezza del ricorso già preannunciata in sede cautelare, ritenendo convincente la doglianza svolta con il primo motivo, con il quale il ricorrente rubrica violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.P.R. n. 43/1973 recante il Testo unico delle leggi doganali.

Lamenta in proposito che anche a voler giudicare fondati i rilievi formulati dall’Amministrazione e assunti a fondamento dell’impugnata sospensione, la stessa a norma dell’invocato articolo non poteva essere disposta per più di due mesi, discendendone l’illegittimità dell’irrogata sospensione per mesi sei.

Come già tratteggiato in sede monitoria, osserva il Collegio che l’art. 53 del D.P.R. 23.1.1973 n. 53, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e costituente pertanto lex specialis rispetto alle norme generali di cui alla L. n. 241/1990, stabilisce che “Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di:

a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana”, ulteriormente disponendo che “nei casi di cui alla lettera a), la sospensione è disposta su proposta del capo della dogana ed è inflitta per un periodo non superiore a due mesi”.

Alcun particolare sforzo ermeneutico si richiede, dunque, per argomentare la fondatezza del ricorso limitatamente alla dedotta violazione dell’art. 53, comma 2, D.P.R. cit., concretatasi nell’aver inflitto la sospensione per mesi sei anziché per un periodo non superiore a due mesi.

2.4. Nel merito, invece, le doglianze spiegate dal deducente, anche negli altri motivi di gravame, non hanno pregio.

E ciò sia in riferimento ai

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