TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2015-02-20, n. 201500154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2015-02-20, n. 201500154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500154
Data del deposito : 20 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00771/2014 REG.RIC.

N. 00154/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00771/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 771 del 2014, proposto da:
Cooperativa Comunanza Trasporti P.A., rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.ti A S e I Pci, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Ancona, piazza Cavour, 21 - Sede INPS;

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Sede di Ascoli Piceno, n.c.;

per l'annullamento

- della nota prot.

INPS

0600 12/05/2014.0050633 avente ad oggetto: “provvedimento di riclassificazione aziendale ex art. 49 L. 88/89 società cooperativa Comunanza Trasporti - coop.co.trans.soc.coop.p.a. - matricola 0601203057”;

- della nota prot.

INPS

0600.03/07/2014.0072525 avente ad oggetto: “provvedimento di convalida in autotutela del provvedimento, in materia di contributi-aziende verbale Inps di accertamento n. 06 00 00040846414106 Isp. del giorno 16 aprile 2014 notificato alla Consorzio Cooperativa Comunanza Trasporti matricola INPS n. 0601203057 notificato in data 22/04/2014 al destinatario del provvedimento Cooperativa Comunanza Trasporti”;

- del verbale di accertamento prot. INPS n. 06 00040846414106 Isp. del 14.04.2014;

- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi;

e per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi in esito al ricorso amministrativo trasmesso all’Istituto in data 13.7.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con il presente ricorso la cooperativa ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe con cui l’INPS ha provveduto alla sua riclassificazione ex art. 49 della legge n. 88/1989, dal settore artigiano al settore industria, ritenendola sprovvista dei requisiti richiesti dall’art. 6, comma 1, della legge n. 443/1985 per l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane;
in particolare, l’Amministrazione ha accertato che dallo statuto societario emergerebbe che essa opera sotto forma di consorzio tra società cooperative (o cooperativa di secondo grado), ma in difetto della forma giuridica della società cooperativa in capo ai singoli consorziati, così come richiesto dall’art. 5 della legge n. 127/1971.

Con il medesimo ricorso viene chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in esito al ricorso amministrativo presentato dall’interessata in data 13 luglio 2014 avverso i medesimi provvedimenti oggetto del presente gravame.

A sostegno del ricorso parte ricorrente deduce diversi motivi di illegittimità.

L’INPS intimato, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, per due ordini di ragioni. In primo luogo, avuto riguardo al petitum sostanziale, la pretesa fatta valere consisterebbe nell’accertamento del diritto all’inquadramento come impresa artigiana ai fini previdenziali, come tale involgente posizioni di diritto soggettivo dell’interessata;
in secondo luogo, poiché i provvedimenti di iscrizione e/o cancellazione dall’albo delle imprese artigiane sarebbero vincolati al mero riscontro di requisiti normativamente prefissati, anche sotto tale profilo, la posizione dell’interessata non potrebbe che essere di diritto soggettivo.

Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2015, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta per la decisione.

II.

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