TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-06-23, n. 202204285
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Testo completo
Pubblicato il 23/06/2022
N. 04285/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01406/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Barano D'Ischia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
la Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Napoli e Prov., non costituita in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso a costruire in sanatoria n. 47/2018, art. 35 della L. n. 47/85 e art. 39 della L. n. 724/94;
dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 52 del 13.9.2018, ex-D.L.vo 42/04, del Comune di Barano d’ Ischia; del Parere del Ministero dei Beni Ambientali- Soprintendenza ai Beni Ambientali di Napoli n. 3402 del 14.9.2016; della determina di integrazione della oblazione versata in misura insufficiente ed inadeguata; della Sanzione irrogata per le ulteriori opere dopo quelle iniziali;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barano D'Ischia, di -OMISSIS- e del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-ha realizzato – in assenza di titoli abilitativi - alcuni manufatti nel territorio del Comune di Barano d’Ischia, consistenti nella realizzazione di una costruzione avente una superficie di circa 250 mq.
In data 17 novembre 1993, il comando dei vigili urbani ha disposto il sequestro delle opere, all’epoca in corso di realizzazione.
Con l’ordinanza n. 45 del 13 gennaio 1994, il commissario prefettizio ha ordinato la demolizione delle opere, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47 del 1985.
Con verbale del 19 febbraio 1994, il comando dei vigili urbani ha accertato che i lavori erano proseguiti.
Con l’ordinanza n. 98 del 7 marzo 1994, il commissario prefettizio ha ordinato la demolizione di tutte le opere risultate abusive.
Il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, con l’ordinanza n. 13 del 26 gennaio 1999, ha rilevato che i lavori edilizi erano ulteriormente seguiti ed ha ordinato la demolizione del fabbricato, avente a quella data una superficie di 140 mq., nonché di tutte le opere riscontrate in loco.
Con un successivo verbale del 19 giugno 2001, era constatata d’inadempienza agli ordini di demolizione.
Nel frattempo, il signor -OMISSIS-in data 28 febbraio 1995 ha presentato una istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 724 del 1994.
In data 30 ottobre 2012, il signor -OMISSIS-i terreni in questione.
In data 10 ottobre 2018, il Comune di Barano ha accolto l’istanza di condono edilizio presentata a suo tempo ed ha rilasciato ai signori -OMISSIS-il permesso di costruire in sanatoria n. 47 del 2018, a seguito del rilascio della autorizzazione paesaggistica n. 52 del 2018.
2. Col ricorso in esame, di data 24 aprile 2020, la signora -OMISSIS-
- ha evidenziato che in data 12 luglio 2018 ha acquistato un terreno di natura agricola, sito nelle immediate vicinanze dell’area sulla quale il signor -OMISSIS-ha realizzato le opere abusive;
- al § 13 delle premesse in fatto, ha evidenziato che “la realizzazione delle opere abusive di cui ai punti che precedono sono state puntualmente denunciate nel corso degli anni dalla dante causa dell’attuale ricorrente presso le autorità competenti”;
- ha dedotto che la realizzazione delle opere abusive ha comportato la lottizzazione dell’area, con suo disalberamento e cementificazione;
- ha lamentato che i componenti della famiglia -OMISSIS-contestano che ella utilizza la via vicinale di uso pubblico che conduce ad una strada rotabile;
- ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 47 del 2018, formulando sei motivi di ricorso.
Con il