TAR Salerno, sez. I, sentenza 2016-01-13, n. 201600016
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Testo completo
N. 00016/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02501/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2501 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fiore Antonietta, rappresentata e difesa dall’Avv. L L, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 103;
contro
Comune di Centola, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
(giusta l’atto introduttivo del giudizio)
a) del permesso di costruire in sanatoria, n. 10/2014, rilasciato alla ricorrente in data 19.09.2014, con il quale il Comune di Centola ha assentito il condono edilizio dell’edificio in località Gabella, con esclusione delle opere di completamento funzionale, ai sensi dell’art. 39 della l. 724/94;
b) di tutti gli atti presupposti, anche istruttori, collegati, connessi e consequenziali;
(giusta l’istanza per l’esecuzione dell’ordinanza del T. A. R. Campania – Salerno, Sez. I, n. 752 del 19.12.2014, depositata il 12.06.2015, a valere anche quale atto di motivi aggiunti)
a) del provvedimento prot. n. 3466 del 30.03.2015, notificato in data 2.04.2015, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica – Urbanistica – Edilizia e Demanio del Comune di Centola, in pretesa esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 752/2014, ha subordinato il rilascio del permesso di costruire, per le opere di completamento, alla presentazione di un progetto, relativo al solo fabbricato della ricorrente, rispetto al quale si sarebbero dovuti acquisire tutti i pareri di competenza dei vari enti;
b) di tutti gli atti istruttori, non conosciuti;
c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015, il dott. P S;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente, nell’istanza di esecuzione di ordinanza cautelare, a valere anche quale atto di motivi aggiunti, di cui in epigrafe, premesso che: - il T. A. R. Salerno, con decisione n. 1165/2013, rimuovendo un precedente diniego paesistico (prot. n. 33532/2011), sulla sua domanda di condono edilizio, aveva accertato: - il suo diritto al condono edilizio (artt. 31 e 43 l. n. 47/85) di un modesto fabbricato, in località Torre Gabella di Palinuro, non ultimato per effetto di un vincolo reale dell’Autorità Giudiziaria (sequestro preventivo del 1987); - il diritto, in uno al condono edilizio dell’immobile esistente, anche delle necessarie opere di completamento funzionale, ai sensi dell’art. 43 l. 47/85, previste nella (unitaria e inscindibile) istanza di condono edilizio; - che tale decisione era passata in giudicato; - che l’Amministrazione Comunale di Centola aveva ottemperato parzialmente all’ordine di rilascio del condono paesistico, attraverso l’autorizzazione paesaggistica n. 7/2014, che aveva autorizzato il condono edilizio del fabbricato esistente e del progetto di completamento funzionale dei lavori (art. 43 l. 47/85); - che il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Centola, invece, in sede conclusiva, pur dando atto dell’intervenuta acquisizione di tutti i prescritti pareri (favorevoli) delle Autorità di Tutela (Autorizzazione Paesaggistica n. 7/2014, nulla osta dell’Ente Parco “per silentium”, in ottemperanza dell’ulteriore decisione del T. A. R. Salerno, n. 1640/2013), sul piano edilizio (permesso di costruire n. 10/14), aveva limitato il condono edilizio solo alle opere esistenti, denegandolo invece per le inscindibili opere di completamento funzionale, ricomprese nella stessa domanda, pendente, di condono edilizio; - che s’era vista costretta, pertanto, a impugnare tale provvedimento (R. G. n. 2501/2014), innanzi a questa Sezione, la quale, con ordinanza n. 752/2014, aveva sospeso il diniego di completamento funzionale, ex art. 43 l. 47/85, ordinando al Comune il riesame, alla luce dei motivi di ricorso; - che il Comune, a questo punto, s’era sottratto al vincolo di conformazione, disposto dal T. A. R., disponendo (con atto, prot n. 3466 del 30.03.2015): - la presentazione di un nuovo progetto di completamento, afferente il suo fabbricato, corredato della documentazione richiesta dalla normativa di settore; - la “riacquisizione”, sulla soluzione progettuale di completamento del fabbricato condonato, anche dei nuovi pareri, di competenza delle Autorità di Settore (già favorevolmente espressi); tanto premesso, lamentava che la disposta rinnovazione del procedimento era elusiva della pronuncia cautelare della Sezione, n. 752/2014, e andava quindi rimossa, mediante l’adozione dei provvedimenti più idonei a garantire l’integrale esecuzione del “decisum”, anche previa nomina di un Commissario ad acta, per i seguenti motivi:
- I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 21 SEPTIES L. 241/1990) – VIOLAZIONE DEL DECISUM – NULLITÀ – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 43 L. N 47/1985 – ART. 112 CPA) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – D’ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO): il T. A. R., con la sentenza n. 1165/2013 e con l’ordinanza cautelare n. 752/2014, aveva sancito, prima, e ribadito, poi, l’obbligo del Comune di provvedere sulla domanda di condono edilizio pendente che, per la peculiarità della fattispecie (art. 43 l. n. 47/1985 – condono su immobile non ultimato, per “factum principis”), comprendeva sia il condono edilizio del manufatto esistente, sia le inscindibili opere di completamento funzionale (puntualmente descritte, nella stessa domanda di condono edilizio, pendente); il Comune, a valle del giudicato del T. A. R. (decisione n. 1165/2013), in un primo tempo, aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica (n. 7/2014) sia per il condono edilizio del manufatto esistente, sia per il progetto di completamento funzionale; ma il Responsabile dell’Area Tecnica, in seguito, aveva limitato il condono edilizio, attraverso il rilascio del permesso di costruire (n. 10/2014), solo per il fabbricato esistente (e non per le opere di completamento); la Sezione, con l’ordinanza cautelare n. 752/2014, aveva ordinato la definizione dell’unitario procedimento di condono edilizio pendente, attraverso una pronuncia espressa e motivata, sulle opere di completamento funzionale, alla luce degli articolati motivi di ricorso; in cospetto di tale situazione, la disposta integrazione documentale, con riserva di rinnovazione della fase di acquisizione dei pareri (già acquisiti), si traduceva in “un evidente espediente elusivo, diretto ad un inutile aggravamento del procedimento, pur di sottrarsi all’obbligo di riesame del “diniego”, disposto dal T. A. R. (con l’ordinanza n. 752/2014), alla luce dei motivi del ricorso”; “sterile” in particolare, si presentava “il tentativo di duplicare la presentazione del progetto di completamento, corredato della documentazione prevista dalla normativa di settore, agli atti del Comune di Centola”; al Responsabile dell’Area Tecnica era “sfuggito che il progetto di completamento, (…) è parte integrante dell’unitaria domanda di condono edilizio pendente ed è completo di tutta la documentazione prevista dall’art. 35 l. n. 47/1985 e dall’art. 80 del REC”; in particolare, la domanda di condono edilizio comprendeva: - Relazione Tecnica Generale (art. 35 l. n. 47/1985 e art. 80 REC); - Perizia Tecnica asseverata sullo stato di fatto del fabbricato e sul completamento funzionale (art. 80 REC); - Relazione Tecnica di completamento (Art. 80 REC); - Relazione paesaggistica riferita all’intero lotto (art. 80 REC); - n. 6 Tavole contenenti (art. 80 REC): - rilievo dettagliato delle opere esistenti; - profilo altimetrico del lotto con ubicazione dei fabbricati e delle opere di presidio; - sistemazione a verde dell’area catastale; - sistemazione esterna dell’area sui cui insistono i fabbricati; - progetto di completamento globalmente e singolarmente di entrambi i manufatti; - sistemi per la raccolta delle acque; sicché, in definitiva, secondo la ricorrente, non occorreva alcuna duplicazione documentale; né, per giustificare “l’elusiva integrazione documentale”, valeva affermare che la “documentazione presente nella pratica (…) è relativa a n. 2 fabbricati adiacenti”; in contrario, la ricorrente osservava che: - erano pendenti due distinte ed autonome domande di condono edilizio: prot. n.