TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-03-21, n. 202200063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-03-21, n. 202200063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200063
Data del deposito : 21 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2022

N. 00063/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00023/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 23 del 2022, proposto da:
Mimosa Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F M, dall’avvocato G P e dall’avvocato E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;



contro

Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A Bni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Lunelli, n. 48, presso lo studio del predetto avvocato Biagini;



nei confronti

- 2C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A R e dall’avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;
- T.M.C. di Tamburini Cornelio & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitasi in giudizio;
- Comune di Riva del Garda, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi in giudizio;



per l’annullamento

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva, approvato da Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2022, trasmesso all’odierna ricorrente in data 4 febbraio 2022, dell’asta pubblica per l’assegnazione in affitto del ramo di azienda relativo al compendio “ Camping Brione ” a favore dell’operatore economico 2C S.r.l.;

- di ogni ulteriore atto e provvedimento, presupposto o conseguente, antecedente e/o successivo, comunque connesso, anche non cognito, ivi compresi in particolare i verbali della Commissione nominata per la valutazione dell’offerta tecnica e i verbali del Presidente di gara;

nonché, in via subordinata, per l’annullamento

- del bando di gara “ mediante asta pubblica per l’assegnazione in affitto del ramo di azienda relativo al compendio «camping Brione» ”;

- di ogni ulteriore atto e provvedimento, presupposto o conseguente, antecedente e/o successivo, comunque connesso, anche non cognito, ivi compresi in particolare i verbali della Commissione nominata per la valutazione dell’offerta tecnica e i verbali del Presidente di gara e il provvedimento di aggiudicazione, con effetti demolitori della procedura e la conseguente condanna della Lido di Riva del Garda Immobiliare alla riedizione della medesima.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva di Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A.;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della controinteressata 2C S.r.l.;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021, modificato con decreto n. 18 del 21 settembre 2021 e successivamente con decreto n. 1 dell’11 gennaio 2022, del Presidente del T.R.G.A. di Trento e per quanto non diversamente disposto il suo decreto n. 24 del 31 agosto 2020;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 10 marzo 2022, il consigliere A T e uditi per la ricorrente l’avvocato E T, per Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A. l’avvocato A Bni e per la controinteressata 2C S.r.l. l’avvocato F G nonché l’avvocato E P in sostituzione dell’avvocato A R.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

1. Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A. (di seguito anche Lido di Riva Immobiliare), società a partecipazione pubblica, è concessionaria per il periodo dall’1 novembre 2021 al 31 ottobre 2023, prorogabile di ulteriori 12 mesi, del compendio di beni individuato nella P.T. 151 II con le pp.edd. 424 e 3089 e le pp.ff. 3838/1 e 3824/3 in C.C. Riva, di proprietà del Comune di Riva del Garda, sui quali “ insiste l’attività ricettiva all’aperto di campeggio all’insegna Camping Brione ”. La società anzidetta è, inoltre, proprietaria delle pp.ff. 3825/2 e 3825/3 in C.C. Riva nonché titolare dell'azienda all'insegna “ Camping Brione ”. Con bando pubblicato in data 22 novembre 2021 la società Lido di Riva Immobiliare, in esecuzione della delibera del 20 ottobre 2021 dell’Assemblea dei soci, ha indetto un’asta pubblica per l’assegnazione in affitto del ramo di azienda relativo al “ Camping Brione ”. L’art. 3 del disciplinare di concessione sottoscritto con il Comune di Riva del Garda consente infatti alla società Lido di Riva Immobiliare di provvedere alternativamente “ alla gestione diretta degli immobili ... al fine di esercitare l’attività economica, turistico-ricettiva ” ovvero ad “ affittare l’azienda ex art 2562 c.c. ” che costituisce il “ Camping Brione ” a terzi in possesso dei requisiti tecnico- gestionali-normativi, sulla base di contratti compatibili con il disciplinare, in particolare per quanto riguarda la durata. Il bando di gara ha indicato l’apertura del campeggio alla data dell’1 aprile 2022 mentre la durata dell’affitto secondo lo schema di contratto allegato al Bando è stata prevista sino al 31 ottobre 2023.

2. Il punto 2) rubricato “ Normativa applicabile ” del bando di gara rinvia agli artt. 19 e 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 recante la “ Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento ” e al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.G.P. 22.5.1991 n. 10-40 /Leg., precisando che le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in materia di appalti pubblici sono al riguardo applicate solo in quanto esplicitamente richiamate. Il bando ha anche specificato di essere preordinato “ alla stipula di un c.d. contratto escluso ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 ”. Inoltre secondo il punto 4) del bando medesimo, “ L’aggiudicazione del contratto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa… ”, mentre il punto 8.4 ha stabilito una soglia di sbarramento nei termini seguenti “ Non verranno ammessi alle successive fasi della gara i concorrenti che non avranno conseguito un punteggio tecnico minimo di almeno 30 punti ”. Il punteggio complessivo risulta ripartito in parti uguali tra l’offerta economica e l’offerta tecnica. Per quanto inoltre riguarda il criterio 2 dell’offerta tecnica relativo al possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 in materia di qualità e UNI EN ISO 14001:2015 in materia di ambiente nonché di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i campeggi e la loro gestione, il bando al punto 5) ha previsto un punteggio massimo di 10 punti. Con riferimento al criterio 1 dell’offerta tecnica “ dell’organizzazione, qualifiche ed esperienza del gestore e del personale effettivamente utilizzato nella gestione del campeggio ” lo stesso bando ha stabilito un massimo di 25 punti. Infine il contratto di affitto allegato al bando di gara, in coerenza alle disposizioni della concessione che ne costituiscono il presupposto, ha previsto che il contratto avrebbe avuto una durata sino al 31 ottobre 2023, con eventuale proroga di un anno e, dunque, sino al 31 ottobre 2024.

3. Alla procedura competitiva hanno partecipato tre operatori economici, Mimosa Soc. Coop., gestore uscente che per più di venti anni ha condotto il camping avendo usufruito di cinque proroghe dell’iniziale contratto di affitto, TMC S.n.c. e 2C S.r.l. L’operatore 2C S.r.l. è risultata aggiudicataria con 80,16 punti (30,16 offerta tecnica + 50 offerta economica), T.M.C. s.n. c. seconda classificata con 71,81 (32,99 + 38,82), Mimosa Società Cooperativa terza classificata con 66,81 punti (31 +35,81) (cfr. delibera del consiglio di amministrazione di Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A. del 31 gennaio 2022).

4. Mimosa Soc. Coop. (di seguito Mimosa) con il ricorso in esame ha chiesto in via principale l’annullamento dell’aggiudicazione, ritenendo che 2C S.r.l. e T.M.C. s.n.c. andassero escluse dalla gara, e, in via subordinata, la riedizione della gara per l’illegittimità del bando e di tutta la procedura esecutiva del medesimo.

5. Il ricorso risulta affidato ai seguenti motivi:

I. Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva, approvato da Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2022, dell’asta pubblica per l’assegnazione in affitto del ramo di azienda relativo al compendio “Camping Brione”

Quanto all’annullamento dell’aggiudicazione, Mimosa sostiene che l’operatore economico dichiarato vincitore, cioè 2C S.r.l. (di seguito 2C), avrebbe dovuto essere escluso, in virtù di quanto disposto dall’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016 per aver “ tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante … ” e per aver “ fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione

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