TAR Firenze, sez. III, sentenza 2010-01-18, n. 201000037

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2010-01-18, n. 201000037
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201000037
Data del deposito : 18 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03072/1995 REG.RIC.

N. 00037/2010 REG.SEN.

N. 03072/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3072 del 1995, proposto da L A G e L A M M, rappresentati e difesi dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via G. Modena n. 21;

contro

Comune di Campi Bisenzio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Lavagnini, n. 18, è elettivamente domiciliato;
Ferrovie dello Stato società di trasporti e servizi per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F A, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio n. 113;

per l'annullamento

- del diniego di concessione edilizia in sanatoria di cui al provvedimento del Sindaco del Comune di Campi Bisenzio, e per esso dell'Assessore all'Edilizia Privata, del 24 maggio 1995, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ed in particolare del diniego di nulla-osta di cui alla nota prot. 3286 del 15 ottobre 1993 delle Ferrovie dello Stato s.p.a.;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campi Bisenzio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

In forza di contratto del 4 aprile 1990 i ricorrenti hanno venduto al signor Santi Belardi la proprietà di un fabbricato destinato ad abitazione rurale e del terreno circostante.

Nel suddetto contratto si dà atto che la costruzione è stata iniziata prima del 1967, e che essa è stata oggetto di domanda di sanatoria edilizia presentata al Comune di Campi Bisenzio in data 2 ottobre 1986, relativamente ai seguenti abusi edilizi: costruzione di ripostiglio con sovrastante wc, risalente al 1953;
realizzazione di stalla con fienile, risalente al 1966;
realizzazione, nel 1963, di un portico.

In data 24 maggio 1995 il Comune di Campi Bisenzio ha respinto l’istanza dei ricorrenti, sulla base del parere negativo espresso dalla società Ferrovie dello Stato, evidenziando che il fabbricato oggetto degli abusi ricade in area sottoposta a vincolo ferroviario in relazione al progetto della linea veloce Firenze-Pisa, come da deliberazione regionale n. 972 del 4/2/1985.

Avverso il provvedimento di diniego e gli atti connessi gli istanti sono insorti deducendo:

1) violazione dell’art. 31 della legge urbanistica, nonché degli artt. 31 e 35 della legge n. 47/1985;
eccesso di potere per difetto dei presupposti;

2) eccesso di potere per perplessità e difetto dei presupposti;
violazione degli artt. 31 e 33 della legge n. 47/1985;

3) violazione degli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 753/1980, dell’art.81, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, nonché degli artt. 31, 32, 33 e 35 della legge n. 47/1985;
eccesso di potere per difetto dei presupposti;

4) violazione dell’art. 50 del D.P.R. n. 753/1980, dell’art. 2 della legge n. 1187/1968 e degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985;
eccesso di potere per difetto dei presupposti;

5) violazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, nonché dell’art. 50 del D.P.R. n. 753/1980;
eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Campi Bisenzio e la società Ferrovie dello Stato.

All’udienza del 22 ottobre 2009 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con la prima censura i ricorrenti deducono che le opere oggetto del provvedimento impugnato, essendo antecedenti alla legge n. 765/1967 e ricadendo al di fuori del centro abitato, non richiedono il rilascio di concessione in sanatoria, in quanto la normativa vigente al momento della loro realizzazione non le assoggettava a permesso edilizio.

Il motivo è infondato.

Incombe infatti all’interessato fornire prova in ordine alla data di realizzazione degli interventi edilizi abusivi, prova che nel caso di specie difetta;
né tale carenza può essere superata dall’indicazione nella domanda di sanatoria dell’anno in cui si sarebbe verificato l’abuso o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Cons. Stato, sez. IV, 24/12/2008, n. 6548;
Tar Liguria, sez. I, 30 giugno 2009, n. 1625;
Tar Venezia, sez. II, 13 gennaio 2006, n. 50).

Con la seconda doglianza i deducenti osservano che il contestato diniego richiama sia l’art. 32 che l’art. 33 della legge n. 47/1985, ovvero due norme che indicano fattispecie alternative tra loro, con la conseguenza che l’atto è viziato da eccesso di potere per perplessità;
aggiungono che il vincolo derivante dalla previsione dell’opera, nonchè la norma in base al quale è sorto, sono successivi agli abusi edilizi in questione, e dunque non può trovare giustificazione l’applicazione del citato art. 33.

L’assunto non è condivisibile.

In zona di rispetto ferroviario, ex art. 49 del D.P.R. n. 753/1980, vige un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta, come tale rientrante nella previsione dell’art. 32, e non dell’art. 33, della legge n. 47/1985, poiché, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 753/1980, richiamato nel parere contrario espresso dalla società Ferrovie dello Stato nel caso di specie, gli uffici ferroviari possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli artt. 49 e 55 (Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 4 agosto 2008, n. 3593).

Pertanto il vincolo in questione, in quanto vincolo non assoluto, si applica anche agli abusi preesistenti, essendo derogabile su parere dell’Autorità preposta alla sua tutela (Cons. Stato, A.P., 22 luglio 1999, n. 20;
Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1997, n. 158).

Il riferimento, espresso nell’impugnato diniego, all’art. 33 della legge n. 47/1985, non inficia di per sé la validità della contestata determinazione, in quanto esso non impedisce di individuare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della determinazione stessa, come dimostra il fatto che i ricorrenti hanno argomentato il ricorso, oltre che in relazione al citato art. 33, con riferimento alla normativa pertinente (Tar Liguria, sez. II, 13 novembre 2006, n. 1528).

Con il terzo motivo gli esponenti deducono che il divieto di costruzione applicato nella fattispecie in esame non è riconducibile agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, e aggiungono che non vi sono le condizioni di applicazione del predetto divieto previste dall’art. 50 del D.P.R. n. 753/1980, in quanto non è stata effettuata la pubblicazione sul F.A.L. dell’avviso di approvazione del progetto della linea ferroviaria, non è stato approvato un progetto esecutivo del tracciato ferroviario ritenuto ostativo alla sanabilità degli abusi edilizi de quibus e la previsione del tracciato stesso è difforme dai contenuti del PRG del Comune interessato.

La censura non può essere accolta.

L’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 753/1980 prevede che i comuni non possono rilasciare concessioni edilizie entro la fascia di rispetto ex art. 49 dal momento in cui hanno notizia dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, qualora detti progetti siano conformi alle prescrizioni del piano regolatore generale.

Orbene, il Comune di Campi Bisenzio, una volta conosciuto il parere favorevole della Regione sul progetto di massima per il quadruplicamento della linea ferroviaria Firenze-Pisa (deliberazione della giunta regionale n. 972 del 4/2/1985), non conforme alle previsioni urbanistiche del Comune medesimo, ha adottato con deliberazione n. 148 del 26 marzo 1985 una variante urbanistica tesa a recepire le indicazione del predetto progetto di massima, variante approvata dalla Regione con delibera n. 152 del 3 maggio 1988.

Risulta quindi evidente che si è realizzata, a decorrere dall’entrata in vigore della suddetta variante, la condizione ostativa al rilascio di titoli edilizi sancita dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 753/1980, a tenore del quale il Comune non può rilasciare le concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto dal momento della conoscenza del progetto di massima della nuova linea ferroviaria, sempre che il progetto stesso non sia difforme da prescrizioni e vincoli dettati dai piani urbanistici ed edilizi.

In conclusione, al momento dell’adozione dell’atto impugnato sussistevano entrambi i presupposti del diniego previsti dall’art. 50 (conoscenza del progetto di massima e conformità allo strumento urbanistico dell’opera ferroviaria), con la conseguenza che il Comune, in presenza del parere contrario dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, ha fatto corretta applicazione dell’art. 32 della legge n. 47/1985.

Nè può convenirsi con la tesi dei ricorrenti secondo cui il divieto di costruire nella fascia di rispetto ferroviario non configura un vincolo previsto dall’art. 32 della legge n. 47/1985.

Valgono al riguardo le valutazioni espresse dal Collegio nella trattazione della seconda doglianza.

Con il quarto rilievo i ricorrenti osservano che, poiché la variante con la quale il Comune ha individuato la fascia di rispetto ferroviaria è stata approvata dalla Regione il 3 maggio 1988, il relativo vincolo di inedificabilità è decaduto per infruttuoso decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 2 della legge n. 1187/1968, non essendo stato approvato alcun progetto esecutivo dell’opera ferroviaria entro la suddetta scadenza.

La censura è infondata.

I vincoli di piano regolatore, soggetti alla decadenza quinquennale ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187/1968 (adesso ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001), sono soltanto i vincoli espropriativi o di inedificabilità che incidono su beni determinati.

Invece, la previsione di una determinata tipologia urbanistica interessante un vasto comparto (cosiddetta zonizzazione) o la pianificazione territoriale di un sistema di viabilità ferroviaria che interessa non aree circoscritte ma una generalità di immobili ed una pluralità indifferenziata di soggetti ha natura di vincolo conformativo promanante dallo strumento urbanistico, come tale non assoggettato ai termini di decadenza previsti dal citato art. 2 della legge n. 1187/1968 (Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2005, n. 6914;
idem, 13 aprile 2006, n. 8707;
idem, 19 maggio 2006, n. 11848;
Tar Campania, Napoli, sez. II, 23 giugno 2009, n. 3448).

Orbene, il progetto di linea ferroviaria ritenuto ostativo all’assentibilità dei manufatti dei ricorrenti non riguarda determinati immobili, né ha ad oggetto un collegamento radicato all’interno di una porzione delimitata del Comune di Campi Bisenzio, ma interessa un vasto territorio, ricadente nell’ambito di più Comuni, trattandosi del quadruplicamento della linea Firenze-Pisa nel tratto Firenze-Empoli, ovvero di un nuovo tracciato riguardante una indistinta molteplicità di aree distribuite su un vastissimo spazio, donde la natura conformativa del vincolo.

Il quinto motivo è incentrato sul difetto di motivazione, la carenza dei presupposti e la violazione dei principi desumibili dalle norme in materia, considerato che le opere oggetto del contestato diniego risalgono ad oltre trenta anni prima dell’approvazione del progetto dell’opera in argomento.

La censura non può essere accolta.

Il diniego di concessione edilizia in sanatoria costituisce atto vincolato i cui presupposti sono tipizzati dal legislatore, con la conseguenza che non è richiesta alcuna valutazione del pubblico interesse (Tar Lazio, Roma, sez. II, 11 ottobre 2005, n. 8282).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 3.000 (tremila), oltre IVA e CPA, da porre a carico dei ricorrenti.

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