TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-02-20, n. 202400633

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-02-20, n. 202400633
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400633
Data del deposito : 20 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2024

N. 00633/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00920/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 920 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati M M, G I C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M M in Palermo, via Emerico Amari n. 8;

contro

Comune di Palermo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento n. 5 prot. 77922 del 28 gennaio 2020 con il quale il Comune di Palermo – Settore edilizia privata, ha dichiarato improcedibile l'istanza di sanatoria edilizia acquisita a prot. n. 6297 del 15.04.1987;

- dell'avviso di avvio del procedimento istruttorio - richiesta di integrazione documenti sanatoria edilizia l.r. 37/85 prot. n. 6297 del 15/04/1987;

- del preavviso di diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, comunicato dal Settore Edilizia del Comune di Palermo con nota prot. n. 1326713 del 24/09/2019;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.02.2023:

- dell’ordinanza di demolizione n. 241.2016 P/87-2022 PR del 24 .11.2022 prot. n. 1451023;

- per quanto possa occorrere della segnalazione qualificata d'abuso prot.n. 795707 del 3 settembre 2020;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale ivi compresa la segnalazione n. 121 /2016 del Corpo di polizia Municipale di Palermo e trasmessa in uno alla ordinanza di demolizione (All. “A”) in questa sede impugnata.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 gennaio 2024, celebratasi da remoto, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio parte ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un immobile sito nel territorio comunale di Palermo, in relazione al quale, in data 29 dicembre 1986, presentava domanda di sanatoria ai sensi della L. R. n. 26/86, assunta con prot. n. 6297, per alcune opere realizzate in assenza di titolo abilitativo ed ultimate nel 1971;
dette opere consistevano, in particolare: nella chiusura del preesistente terrazzo a retroprospetto con struttura in muratura;
nell’ampliamento di tale terrazzo con struttura in cemento armato e nell’ampliamento della preesistente chiostrina, con la realizzazione di un ripostiglio in muratura.

Ciò premesso, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di improcedibilità dell’istanza opposto dal Comune di Palermo, articolando avverso di esso i seguenti motivi di gravame:

1) in primo luogo, si assume che il Comune di Palermo, solamente nel 2018 comunicava l’avvio del procedimento istruttorio relativamente ad una domanda presentata oltre 30 anni prima;
la richiesta di documentazione integrativa interveniva, dunque, in un momento in cui si erano già determinati per legge (con il decorso dei 24 mesi dalla presentazione della domanda, completa fra l’altro di oblazioni e voltura catastale) gli effetti del silenzio assenso;
la causa di improcedibilità opposta sarebbe, peraltro, individuata nel disposto dell’art. 2 comma 37 della Legge 662/96, disposizione normativa introdotta solamente dieci anni dopo la presentazione della domanda di sanatoria;

2) si lamenta, inoltre, la violazione dell’affidamento del privato maturatosi legittimamente medio tempore .

Il Comune si è costituito, chiedendo la reiezione del gravame.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stato domandato l’annullamento dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Palermo nel corso del giudizio, osservando che, dall’esame dei provvedimenti adottati, emergerebbe come l’ordine di demolizione non terrebbe alcun conto del pendente ricorso (neppure citato) e come lo stesso poggi su provvedimenti e circostanze sconosciute all’interessato.

All’udienza straordinaria in data 16 gennaio 2024, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il gravame introduttivo del giudizio parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Palermo ha dichiarato improcedibile l’istanza di condono da questi presentata in relazione ad alcuni interventi edili di carattere abusivo effettuati presto l’immobile del quale è proprietario.

Giova rimarcare che, in sede di delibazione della domanda cautelare proposta in via incidentale nel corso del giudizio, il Collegio ha disposto lo svolgimento di un’attività istruttoria a carico della parte ricorrente e del Comune di Palermo, secondo quanto segue: “(..) Considerato che, al fine di poter compiutamente ricostruire la vicenda per cui è causa, il Collegio ritiene necessario che il ricorrente depositi nel presente giudizio copia completa della domanda di condono a suo tempo presentata, corredata degli atti ad essa allegati, e il Comune di Palermo depositi una dettagliata e documentata relazione sulla pratica di condono in relazione alla quale è stato adottato il provvedimento impugnato, specificando in particolare l’eventuale esistenza di vincoli che riguardano l’immobile oggetto di condono ” (cfr. ordinanza cautelare nr. 752/2020).

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dato ossequio alle indicazioni suesposte, mediante l’integrazione della documentazione versata in atti, mentre il Comune di Palermo non ha provveduto a depositare la relazione richiesta relativa ai fatti di causa.

In questo contesto, tenuto anche conto del disposto dell’art. 64 cpa, il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento in relazione alla censura, di carattere assorbente, con la quale si lamenta la carenza di puntuale istruttoria e motivazione a fondamento del provvedimento gravato;
ciò sia detto, in particolare, tenuto conto della circostanza che il provvedimento in oggetto risulta motivato esclusivamente in riferimento alla mancata integrazione, ad iniziativa del privato, della documentazione richiesta nel termine di cui all’art. 2 L.662/96, laddove il ricorrente osserva trattarsi di norma introdotta solo posteriormente alla presentazione, nell’anno 1986, dell’istanza di condono in oggetto e deduce di aver, comunque, depositato tutta la documentazione in suo possesso (ad eccezione della planimetria catastale, che risulta, tuttavia, richiamata nella relazione descrittiva del geom. F e che sarebbe, dunque, nella disponibilità del Comune resistente).

Dati i presupposti richiamati non risulta, allo stato, chiaramente ricostruibile l’iter logico che ha condotto l’Amministrazione alle determinazioni assunte, né i presupposti di fatto su cui esse si fondano.

2. In ragione di quanto precede il ricorso merita accoglimento, allo scopo di consentire all’Amministrazione di rideterminarsi all’esito di una nuova istruttoria, indicando in maniera chiara e puntuale i motivi che si oppongono alla delibazione positiva dell’istanza del privato.

L’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio impone, di conseguenza, l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso l’ordinanza di demolizione assunta dall’Amministrazione resistente nel corso del giudizio.

Quanto al regolamento delle spese di lite, il Collegio, tenuto conto delle ragioni che conducono all’accoglimento del gravame, ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti.

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