TAR Aosta, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202200056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202200056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202200056
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 00056/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00010/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, n. 27;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, e presso la stessa domiciliato in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Questura di Aosta, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

-a) del provvedimento -OMISSIS-, -OMISSIS-, emesso dal Questore di Aosta e notificato in pari data, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 100 del R.D. n. 773/1931 (c.d. “T.U.L.P.S.”), la sospensione, per quindici giorni, delle “due licenze di -OMISSIS- riconducibili all'insegna commerciale ‘-OMISSIS-' (…) con decorrenza dal giorno di avvenuta notifica. Tale dispositivo sanzionatorio si intende valevole per entrambe le due suindicate licenze, sviluppate in un esercizio commerciale in cui vi può essere comunicazione tra i duplici servizi di -OMISSIS- al piano terra e -OMISSIS- al piano sottostante, in modo che l'uno può costituire di fatto la prosecuzione dell'altro e per cui, a prescindere da dove precisamente si realizzino le turbative di ordine e sicurezza pubblica, tutto il complesso commerciale deve essere interamente oggetto del presente provvedimento”;

-b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, la società -OMISSIS- (di seguito solo “-OMISSIS-”) impugna il provvedimento ex art. 100 del R.D. n. 773/1931 con cui il Questore di Aosta ha disposto la sospensione per 15 giorni delle “ due licenze di -OMISSIS- riconducibili all’insegna commerciale ‘-OMISSIS-’ (…) ”. Trattasi, nello specifico, di due esercizi commerciali distinti ubicati in unità immobiliari separate, pur all’interno del medesimo stabile, ciascuno con autonoma licenza: nei locali siti al piano terreno è esercitata l’attività di -OMISSIS-, mentre negli spazi sottostanti - la c.d. “-OMISSIS-”, cui si accede da un ingresso indipendente - viene gestito un “-OMISSIS-”.

2. Il provvedimento richiama, a proprio fondamento motivazionale, plurimi episodi delittuosi occorsi tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché la reiterata inosservanza delle misure normativamente imposte per il contenimento della pandemia da Covid-19, da considerarsi, nel complesso, elementi sintomatici di allarme sociale, di pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

3. A sostegno del gravame vengono dedotte censure di violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990, dell’art. 100 del R.D. n. 773/1931, della circolare del Capo della Polizia 17.7.2019, n. 557/PAS/U/010024/12000.A, violazione dei principi generali in materia di giusto procedimento partecipazione procedimentale, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere in varie figure sintomatiche.

4. Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno, replicando alle argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del gravame nel merito.

5. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato è stata accolta con riguardo alla parte concernente la licenza per attività di -OMISSIS- al piano terra.

6. Con istanza istruttoria del 31.05.2022, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 65 c.p.a. e 210 c.p.c. di voler ordinare al Ministero dell’Interno ed alla Questura di Aosta di esibire in giudizio copia di tutti i provvedimenti amministrativi ex art. 100 del T.U.L.P.S. adottati dal Questore di Aosta, negli anni -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nei confronti di esercizi commerciali di -OMISSIS-.

7. All’udienza pubblica del 12 luglio 2022, previo deposito in giudizio di ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Prima di scrutinare le censure articolate in ricorso, ritiene il Collegio di dover provvedere sull’istanza istruttoria depositata dalla ricorrente in data 31.05.2022, disponendone il rigetto in quanto non rilevante ai fini del decidere.

9. Passando al merito del gravame, con il primo motivo -OMISSIS- lamenta che l’amministrazione, in violazione delle garanzie partecipative, avrebbe omesso di considerare le osservazioni dalla stessa depositate ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e, nonostante l’insussistenza di ragioni d’urgenza, non avrebbe spiegato per quale motivo non

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